Articolo 5 della Legge 14 febbraio 1987, n. 41
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 marzo 1987
Art. 5. 1. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali.
2. Il consiglio direttivo e' cosi' composto:
a) dal direttore;
b) dal vice direttore;
c) dal segretario amministrativo;
d) dai presidi delle due classi;
e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche in rappresentanza degli interessi originari, e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;
f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;
g) da due rappresentanti dei professori associati;
h) da un rappresentante dei ricercatori;
i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;
l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;
m) da due rappresentanti del personale non docente.
3. I rappresentanti di cui alle lettere f, g), h), i), l) e m) del comma 2 vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie.
In prima applicazione fanno parte del consiglio direttivo i presidi delle facolta' di ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'Universita' di Pisa.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987