Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 1940/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1940/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
OGGETTO:
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
C.F._3 Persona_1 Controparte_1
, anche in qualità di eredi di e
professionale
[...] C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to COSENTINO TIZIANA per procura in atti
ATTORI
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZITIELLO
LUCA e dall'Avv.to MUSCO CARBONARO BENEDETTA per procura in atti
CONVENUTO
In punto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Degli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, disattesa ogni contraria istanza,
così giudicare:
In via principale: respinta ogni domanda avversaria, accertare e
dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di
per il contributo essenziale e determinante nel fatto doloso o Controparte_2
colposo, anche in ordine alla violazione delle norme dell'art. 20-21-22 del Codice
del Consumo ovvero la responsabilità direttamente imputabile a CP_2
per la violazione agli obblighi di buona fede nell'esecuzione dei contratti
[...]
finanziari ex art. 1375 c.c., nonché per condotta contraria ai doveri di diligente
esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato e, tenuto
conto della quantificazione del valore complessivo di realizzo di € 18.900,00
indicato e stimato a pag. 1 del doc. 7) “Valutazioni delle OSSERVAZIONI dei
CTP” allegato all'elaborato definitivo depositato dalla CTU il 15.05.2024,
conseguentemente, condannare la convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore al risarcimento per equivalente di totali €
100.252,19 di cui € 39.172,70 a favore di Parte_1 Parte_4
(contratto 67246), di € 24.963,51 a favore di (contratto 66966), di Parte_2
€ 25.056,21 a favore di (contratto 66965) e di € 8.352,07 a favore Parte_3
di (contratto 66964), ossia pari al differenziale fra il prezzo Parte_1
pagato in totale (€ 119.152,19) per l'acquisto dei diamanti con i contratti citati ed
il valore complessivo di realizzo dei preziosi come stimato dalla CTU (in totale € - 3 -
18.900), o a quella maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In ogni caso: refusione delle spese di causa, comprese anticipazioni per
€ 786,00, oltre alla refusione dei compensi corrisposti alla CTU per complessivi €
1.111,95 ed al CTP per € 488,00, questi ultimi da rimborsare in favore di Pt_2
che ha eseguito materialmente il pagamento.”
[...]
Del convenuto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più
ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dei Sig.ri Pt_1
ed rispetto alle domande formulate nel
[...] Parte_3 Parte_2
presente giudizio, nei termini e per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3
in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto,
rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli attori per carenza dei
presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in
quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per - 4 -
i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai
Clienti ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e,
conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli
attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del
concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a CP_3
qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo
da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in
considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le
spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 febbraio 2023
e Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
premettendo di aver acquistato presso la filiale di Brembate di
[...]
Sopra del otto diamanti da investimento venduti da Controparte_2
Part (di seguito ), hanno convenuto in Parte_5 - 5 -
giudizio al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_2
del danno patito, quantificato nell'importo di:
- euro 36.973,00 a favore di e Parte_1 Controparte_1
(contratto 67246);
- euro 24.092,00 a favore di e Persona_1 Parte_2
(contratto 66966);
- euro 24.142,00 a favore di e Persona_1 Parte_3
(contratto 66965);
- euro 7.998,00 a favore di e Persona_1 Parte_1
(contratto 66964);
pari dunque al differenziale fra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti con i contratti sopra citati (in totale euro 119.152,19) ed il valore effettivo delle gemme preziose.
Costituendosi in giudizio in via preliminare ha Controparte_2
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la stessa non è stata parte dei contratti per cui è causa avendo svolto il ruolo di mero segnalatore;
l'improcedibilità della domanda dal momento in cui gli attori avendo ancora la disponibilità dei diamanti, non possono rivendicare un danno da svalutazione;
nel merito ha in ogni caso contestato la fondatezza del provvedimento assunto in data 30 ottobre 2017 dall'AGCM, con il
Part quale detta Autorità ha sanzionato e gli istituti di credito legati da rapporto di collaborazione con tale società, nonché la quantificazione del - 6 -
danno reclamato.
A seguito del decesso di sono intervenuti per la Persona_1
prosecuzione del processo interrotto i suoi eredi e Pt_2 Pt_1 [...]
Pt_3
La causa, istruita con la nomina di consulente tecnico d'ufficio, è
stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda attorea nei termini e per le ragioni che seguono.
I contratti di investimento per cui è causa sono i seguenti:
a) investimento n. 66966, a nome di e per Per_1 Parte_2
l'acquisto di tre diamanti al prezzo di euro 9.897,07 ciascuno;
b) investimento n. 66964, a nome di e per Per_1 Parte_1
l'acquisto di un diamante per il prezzo di euro 9.897,07;
c) investimento n. 66965, a nome di e per Per_1 Parte_3
l'acquisto di tre diamanti al prezzo di euro 9.897,07 ciascuno;
d) investimento n. 67246, a nome di e Parte_1 CP_1
per l'acquisto di un diamante al prezzo di euro 49.872,70
[...]
È documentato ed in ogni caso incontestato in causa che:
- gli acquisti di cui sono sopra sono stati effettuati presso la filiale di
Brembate di Sopra del su indicazione del funzionario Controparte_2 - 7 -
che li presentava come investimenti sicuri e redditizi;
Persona_2
- le proposte di acquisto dei diamanti sono state sottoscritte presso la filiale di Brembate di Sopra del Controparte_2
- il funzionario del ha Persona_2 Controparte_2
provveduto ad inoltrare le proposte di acquisto a e ha fornito agli CP_4
attori le indicazioni per l'effettuazione del pagamento mediante bonifico bancario;
- in data 15 settembre 2011 e CR MA (oggi CP_4
hanno siglato un accordo di collaborazione in forza del Controparte_2
quale il secondo si è impegnato ad informare “i propri clienti sulla
Part possibilità di acquistare diamanti dalla medesima ” con esclusione per la di qualsiasi responsabilità per i contratti stipulati, dietro in ogni CP_3
caso il pagamento di una provvigione in favore di pari Controparte_2
ad una percentuale del valore dell'operazione conclusa (doc. 2 fascicolo parte convenuta);
- la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio ha consentito di accertare che i diamanti acquistati dagli attori avevano al momento dell'acquisto un valore nettamente inferiore rispetto a quanto sborsato in favore di (sul punto si tornerà più approfonditamente CP_4
in seguito esaminando il profilo della quantificazione del danno).
e in proprio ed in qualità di eredi di Pt_2 Pt_1 Parte_3
unitamente a hanno dunque convenuto Persona_1 Controparte_1 - 8 -
in giudizio formulando una domanda volta ad accertare Controparte_2
la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della banca, con conseguente condanna al risarcimento dei danni tutti patiti.
La condotta attribuita al fonda secondo la Controparte_2
prospettazione attorea una responsabilità contrattuale, che per contro l'istituto di credito contesta in ragione del fatto che i contratti sono stati stipulati tra gli attori e e che al più lo stesso avrebbe assunto il CP_4
ruolo di mero segnalatore, in ogni caso estraneo ai contratti di acquisto perfezionatisi inter alios.
Ritiene il Tribunale di condividere la prospettazione difensiva attorea, ravvisandosi una responsabilità da contatto sociale di CP_2
[...]
Come questo Tribunale ha già avuto modo di sostenere,
intervenendo sul tema, le sopra richiamate evidenze processuali
“coincidono sostanzialmente con le circostanze in forza delle quali
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito A.G.C.M.)
nella delibera del 30 ottobre 2017, il T.A.R. Lazio nella sentenza n.
10967/2018 e, da ultimo, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2081/2021
hanno accertato che – in esecuzione dell'accordo di Controparte_2
collaborazione concluso con – ha posto in essere una pratica CP_4
commerciale scorretta, consistita nella prospettazione omissiva e
ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in - 9 -
diamanti.
In particolare, la A.G.C.M. ha verificato l'esistenza di carenze
informative con riferimento ai seguenti distinti profili:
a) modalità di prospettazione delle caratteristiche
dell'investimento in diamanti - presentato quale investimento in un "bene
rifugio" in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di
agevole liquidabilità e alienabilità;
b) modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto,
che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
c) rappresentazione dell'andamento del mercato dei diamanti;
d) qualifica di come "leader di mercato". CP_4
In merito ai primi due profili di scorrettezza, la A.G.C.M. ha
ritenuto che il materiale illustrativo predisposto da e divulgato CP_4
agli istituti di credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire
una prima informativa al cliente sull'investimento, fosse ingannevole atteso
che presentava i prezzi dei diamanti come quotazioni.
Tale presentazione lasciava intendere al consumatore che si
trattava di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a
beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare
l'andamento del proprio investimento. Al contrario, le asserite quotazioni
in realtà non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento
di mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di - 10 -
diamanti. Si trattava, invece, dei prezzi dei servizi offerti da CP_4
(tra cui la vendita dei diamanti), autonomamente fissati e progressivamente
aumentati nel corso degli anni dalla stessa La pubblicazione CP_4
periodica delle quotazioni su un quotidiano economico finanziario di larga
diffusione e reputazione quale "Il Sole 24 Ore", e successivamente "Milano
Finanza", ne avrebbe confermato l'autorevolezza, inducendo nei
consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive quotazioni
dei diamanti sul mercato. Ad alimentare l'equivoco dato dalla impropria
definizione del prezzo come quotazioni dei diamanti concorreva la
combinazione di ulteriori elementi quali: la stessa terminologia impiegata
nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
le
reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo/promozionale di
volte ad affermare che le quotazioni dei diamanti fossero CP_4
destinate ad aumentare per il progressivo esaurimento dei diamanti (v.
C.d.S. n. 2081/2021, che ha sintetizzato nei termini sopra riportati la
decisione della A.G.C.M.).
La A.G.C.M. ha altresì evidenziato la rilevanza del ruolo svolto
nella vicenda da la cui attività è stata definita Controparte_2
“necessaria e funzionale alla vendita del diamante”. Più precisamente, in
ordine alla posizione di la A.G.C.M. ha valutato Controparte_2
significativi: - gli impegni assunti dalla nei confronti della società CP_3
venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale - 11 -
divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte;
- l'affidamento della
attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari
bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza
sugli investimenti;
- l'ampiezza delle attività svolte dai funzionari bancari
nelle diverse fasi dell'acquisto.
A seguito delle suddette considerazioni svolte dalla A.G.C.M., il
Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2081/2021, ha ritenuto “indubbio (…)
che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel
suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e
quindi garantite, dalla Banca”. La delibera approvata dall'A.G.C.M. in
data 30 ottobre 2017 – anche alla luce decisioni dei giudici amministrativi
che l'hanno confermata – costituisce, in relazione all'autorevolezza
dell'organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine
poste in atto dalla medesima Autorità, una prova privilegiata con riguardo
alla qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta dell'attività
svolta da quale accertata nell'ambito del suddetto Controparte_2
procedimento” (cfr. sent. Trib. Bergamo, dott.ssa , 18 aprile 2023, n. Per_3
848).
Al pari di quanto espresso nella richiamata sentenza, il Tribunale
ritiene di poter porre a fondamento della propria decisione giudiziale il provvedimento assunto dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il
Mercato (AGCM) e le connesse decisioni del giudice amministrativo, in - 12 -
quanto le stesse costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (cfr. Cass., 18176/2019). E', dunque, ravvisabile una
“presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita
espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica
assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di
motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario” (cfr.
Cass. 23655/2021, richiamata, in tema di vendita di diamanti, da Corte
d'Appello di Milano n. 1512 del 6 maggio 2022).
D'altro verso è lo stesso a non contestare di aver Controparte_2
tenuto i comportamenti in forza dei quali è stato sanzionato dall'A.G.C.M.,
limitandosi a ritenere che gli stessi non determinino un suo coinvolgimento nel perfezionamento dei contratti, rispetto ai quali ha assunto il mero ruolo di informatore.
Per contro, condivisibilmente con quanto ritenuto dal Consiglio di
Stato, il nei rapporti con i consumatori deve essere Controparte_2
qualificato in termini di professionista ai sensi degli artt. 3 lettera c) e 5
d.lgs. 206/2005, di talché sullo stesso gravava l'onere di porre in essere tutte le misure idonee per comprendere appieno le modalità e il contenuto delle operazioni segnalate ai consumatori.
Alla luce delle superiori considerazioni, è allora pienamente fondata la domanda attorea volta a sentir accertare la responsabilità contrattuale “da - 13 -
contatto sociale” di il quale nella sua veste di Controparte_2
professionista – indipendentemente dall'assunzione della qualifica di contraente - si è reso inadempiente agli obblighi di protezione discendenti dal più generale dovere di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nei confronti delle proprie clienti/consumatrici.
Il sottoponendo al proprio cliente l'acquisto dei Controparte_2
diamanti da investimento di ha dunque violato gli obblighi di CP_4
buona fede, di protezione e di informazione, ricavabili dagli artt. 2 Cost.,
1175 e 1375 c.c.; ed, infatti, l'istituto di credito ha presentato come veritiere le informazioni provenienti da così disattendo all'obbligo di CP_4
fornire informazioni corrette e complete ma, soprattutto, reali, circa l'investimento proposto, ed in tal modo ha indotto i propri clienti a Pt_3
sottoscrivere i contratti di acquisto dei diamanti.
Così accertata la responsabilità di si passa ora ad Controparte_2
esaminare la domanda risarcitoria sotto il profilo della quantificazione del danno.
In tesi attorea il danno subito dagli attori, in esecuzione dei contratti di causa, deve essere parametrato al valore differenziale tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il valore effettivo dei preziosi al momento dell'ordine.
Anche sotto il profilo della quantificazione del danno, si ritiene di condividere l'orientamento già espresso sul punto da questo Tribunale. - 14 -
E', infatti, del tutto ragionevole ipotizzare che gli attori, qualora avesse ricevuto informazioni trasparenti e corrette in ordine alla percentuale di ricarico ed al valore effettivo dei diamanti, si sarebbero astenuti dagli acquisti;
come già argomentato dal Tribunale “deve infatti presumersi che
qualsiasi investitore si determini nelle proprie scelte alla luce di un
basilare criterio di ragionevolezza delle stesse e di conservazione delle
proprie risorse patrimoniali e finanziarie” (cfr. sent. Trib. Bergamo,
dott.ssa , 18 aprile 2023, n. 848). Destituita di fondamento risulta la Per_3
difesa della banca anche nella parte in cui invoca un concorso di responsabilità degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., atteso che gli stessi si sono determinati ad acquistare i diamanti in conseguenza delle pratiche commerciali scorrette poste in essere da e da CP_4 CP_2 CP_2
[...]
Ne consegue che il danno subito dagli attori corrisponde all'esborso da questi sostenuto per l'acquisto dei diamanti, previa necessaria decurtazione del valore degli stessi, non essendo contestato in causa che gli stessi abbiano conservato la proprietà dei preziosi.
Il pregiudizio subito dagli attori deve allora essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il loro reale valore di disinvestimento, stimato al momento dell'acquisto,
che il CTU ha indicato nella metà del valore espresso dal listino Rapaport
relativo al suddetto periodo. - 15 -
Si ritiene di doversi riferire al valore di disinvestimento dei diamanti all'epoca dell'acquisto da parte degli attori in quanto:
“- il danno in discussione si è verificato immediatamente alla data
di esecuzione del contratto, quale effetto del pagamento di un prezzo
sensibilmente superiore a quello corrispondente ai valori di mercato,
mentre le successive oscillazioni di valore, essendo in concreto piuttosto
contenute, danno conto di un mercato abbastanza stabile, le cui variazioni,
in aumento o in calo, sono da ritenere legate a situazioni contingenti – che
dipendono dallo specifico momento, del tutto arbitrario, in cui venga
effettuato il disinvestimento – e non possono essere quindi tenute in
considerazione;
- l'attore ha diritto di recuperare l'intero importo versato a titolo
di prezzo in esecuzione di un contratto che, se correttamente informato, non
avrebbe stipulato, con la conseguenza che la detrazione, da tale
risarcimento, del valore dei diamanti acquisiti al suo patrimonio va
effettuata avendo riguardo agli effettivi importi ricavabili dalla vendita
delle pietre e non a valori teorici di vendita al dettaglio determinati
assumendo quale parametro di riferimento le vendite da parte dei
gioiellieri ai consumatori” (cfr. sent. Trib. Bergamo, dott.ssa , 18 Per_3
aprile 2023, n. 848).
In applicazione dei criteri sopra delineati e alla luce dell'esito della consulenza effettuata in corso di causa, il danno subito dagli attori va - 16 -
quantificato nel complessivo importo di euro 97.305,29, di cui euro
38.831,82 a favore di e (contratto 67246); Parte_1 Controparte_1
euro 24.955,99 a favore di (contratto 66966); euro 25.138,11 Parte_2
a favore di (contratto 66965); euro 8.379,37 a favore di Parte_3
(contratto 66964) Parte_1
Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sulle somme sopra indicate deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi nel rispetto del dictum della sentenza a Sezioni Unite n.
1712/1995.
Su tali importi devono inoltre essere riconosciuti, dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo a carico di Controparte_2
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di CP_2
e, per l'effetto, condanna a corrispondere in
[...] Controparte_2
favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, il complessivo importo di euro 97.305,29 - di cui euro 38.831,82 a favore di Pt_3 - 17 -
e (contratto 67246); euro 24.955,99 a favore di Pt_1 Controparte_1
(contratto 66966); euro 25.138,11 a favore di Parte_2 Parte_3
(contratto 66965); euro 8.379,37 a favore di (contratto Parte_1
66964) -, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria così come indicati in parte motiva;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Controparte_2
degli attori, liquidandone l'ammontare in euro 14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro 786,00 per anticipazioni,
oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate in data
19 maggio 2024, definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Bergamo, il giorno 28/04/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)