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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1500/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. HE UV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1500/2023 R.G., promossa da:
e Ing. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 ALESSANDRA SPAMPINATO,
attori
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. CARISTA SEBASTIANO
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. VALVO CORRADO Controparte_5
, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDE SALVATORE CP_6 CP_7
SO , rappresentata e difesa dagli avvocati CAPPELANI BARBARA MARIA, CP_7 CAPPELLANI PAOLO e LUPO GABRIELLA
convenuti
e nei confronti di
, CP_8
convenuto contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e l'ing. esponevano Parte_1 Parte_2 che, con contratto di appalto stipulato il 12 dicembre 2003, — titolare del diritto di usufrutto Controparte_9 sull'immobile sito in Noto (SR), all'angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Via Nicolaci (foglio 429, particella 85, sub. vari) — aveva commissionato alla società la ristrutturazione e il restauro dell'intero complesso immobiliare, danneggiato dal sisma del 13 dicembre 1990. Deducevano che i lavori diretti dall'ing. , venivano eseguiti, ma la committente adempiva solo Pt_2 parzialmente al pagamento. Gli attori rappresentavano, inoltre, che per l'inadempimento ottenevano due decreti ingiuntivi (D.I. n. 181/05 del 12.10.2005, in favore dell'ing. per € 23.657,40 oltre interessi e spese e il D.I. n. 184/05 del Pt_2 Co 25.10.2005, in favore della per € 51.648,00 oltre interessi e spese) e che la Parte_1 proponeva opposizione a entrambi i decreti. Rappresentavano, quindi, che, riuniti i giudizi, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 152/2013 del 2 maggio 2013, accoglieva parzialmente le opposizioni, riducendo il credito complessivo di € 13.717,50, ma condannando comunque l'opponente al pagamento di ulteriori € Co 8.504,00 per interessi. Il procedimento si concludeva, dunque, con la condanna definitiva della sig.ra — nel frattempo deceduta — al pagamento di € 151.683,55. Inoltre, deducevano che gli eredi della de cuius rinunciavano all'eredità, lasciando il debito insoluto. Per tali motivi i ricorrenti instauravano il presente giudizio contro i proprietari degli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento di € 146.374,63, quali beneficiari dei lavori, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proporzionalmente alla quota millesimale di proprietà, oltre interessi e rivalutazione. Gli attori richiamavano la sentenza n. 152/2013 quale titolo del credito e deducevano che, a seguito della rinuncia degli eredi, il debito della committente era rimasto insoddisfatto e affermavano di avere invitato i convenuti ad effettuare la negoziazione assistita, conclusasi con la transazione per € 2.000 con uno dei proprietari. In particolare, gli attori chiedevano al Tribunale quanto segue: “accertato l'inadempimento contrattuale della de cuius sig.ra , condannare i Sigg.: Controparte_9
nata a [...] il [...] c.f. , residente in Noto 96017 Controparte_1 C.F._1 (SR), Via Casaregi Giuseppe Lorenzo n. 16; nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, residente in Noto 96017 (SR), Vico Palma n. 15; nato a [...] C.F._2 Controparte_3 (SR) il 16.03.1977 c.f. , residente in Ispica 97014 (RG), Via G. Mazzini n. 27; C.F._3
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Cascina 56021 Controparte_4 C.F._4 (PI), Via Kennedy F.lli n. 27 - Interno 5; nata a [...] il [...] c.f. Controparte_5
, residente in Noto 96017 (SR), Corso Vittorio Emanuele n. 92; nato C.F._5 CP_8 a Noto (SR) il 21/03/1964, c.f. , residente in San Gregorio di Catania 95027 (CT), Via C.F._6 Scala n. 58 - Interno 7; , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_10 C.F._7 residente in Noto 96017 (SR), Contrada San Corrado Fuori le Mura;
, nata a [...]_10 (SR) il 25.02.1948, c.f. , residente in Catania 95124 (CT), Via Orto del Re n. 30; C.F._8 a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., o a qualsiasi altro nomen iuris, al pagamento di quanto loro spettante, in solido tra loro o ciascuno limitatamente alla quota millesimale ad essi riferibile per come dettagliatamente indicato in premessa, i cui importi si intendono qui integralmente riportati e trascritti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. Si costituivano i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , contestando integralmente quanto
[...] Controparte_5 Controparte_10 Controparte_10 dedotto in ricorso dagli odierni ricorrenti. Rimaneva contumace CP_8 La causa veniva quindi posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2041 c.c. è inammissibile. Infatti, il rimedio dell'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e pertanto esso può essere esercitato solo quando il danneggiato non abbia altro mezzo per tutelarsi. Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 cod. civ., comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. 11067/2003). Nel caso di specie, gli attori fanno valere — pur formalmente invocando l'art. 2041 c.c. — un credito da appalto già oggetto di accertamento giudiziale con la sentenza n. 152/2013 del Tribunale di Siracusa, la quale ha definitivamente quantificato il credito per i lavori non pagati. Il credito per cui si procede, pari alla somma richiesta nel presente giudizio, è stato espressamente riconosciuto in relazione al contratto di appalto intercorso con la committente . Controparte_9 Esso, pertanto, non può essere azionato nei confronti di soggetti diversi, estranei al rapporto contrattuale e al relativo giudizio che ha definito la misura del credito. L'eventuale pretesa risarcitoria o restitutoria verso terzi proprietari avrebbe richiesto un autonomo accertamento, del tutto indipendente dal contratto d'appalto e dalla sentenza del 2013, non potendo quest'ultima spiegare alcun effetto nei confronti di soggetti estranei. Ne consegue che manca la residualità propria dell'azione sussidiaria ex art. 2041 c.c., con conseguente inammissibilità della domanda. Per completezza, va rilevato che, ove pure si ipotizzasse la configurabilità dell'azione di arricchimento senza causa, il relativo diritto sarebbe comunque prescritto, dovendo il dies a quo individuarsi non nel passaggio in giudicato della sentenza n. 152/2013 — alla quale i convenuti sono estranei — bensì nell'ultimazione dei lavori. Da tale momento è decorso ampiamente il termine di prescrizione previsto per la suddetta azione. Infine, in considerazione della specificità e della particolarità della questione (in fatto e in diritto) trattata, vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite. Pur non essendo fondata la domanda di parte attrice, non si ravvisa comunque il presupposto della colpa grave per l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e dall'ing. Parte_1
, dichiara la domanda di parte attrice inammissibile. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 Parte_2 c.p.c. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 18.12.2025 Il Giudice
HE UV
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. HE UV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1500/2023 R.G., promossa da:
e Ing. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 ALESSANDRA SPAMPINATO,
attori
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. CARISTA SEBASTIANO
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. VALVO CORRADO Controparte_5
, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDE SALVATORE CP_6 CP_7
SO , rappresentata e difesa dagli avvocati CAPPELANI BARBARA MARIA, CP_7 CAPPELLANI PAOLO e LUPO GABRIELLA
convenuti
e nei confronti di
, CP_8
convenuto contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e l'ing. esponevano Parte_1 Parte_2 che, con contratto di appalto stipulato il 12 dicembre 2003, — titolare del diritto di usufrutto Controparte_9 sull'immobile sito in Noto (SR), all'angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Via Nicolaci (foglio 429, particella 85, sub. vari) — aveva commissionato alla società la ristrutturazione e il restauro dell'intero complesso immobiliare, danneggiato dal sisma del 13 dicembre 1990. Deducevano che i lavori diretti dall'ing. , venivano eseguiti, ma la committente adempiva solo Pt_2 parzialmente al pagamento. Gli attori rappresentavano, inoltre, che per l'inadempimento ottenevano due decreti ingiuntivi (D.I. n. 181/05 del 12.10.2005, in favore dell'ing. per € 23.657,40 oltre interessi e spese e il D.I. n. 184/05 del Pt_2 Co 25.10.2005, in favore della per € 51.648,00 oltre interessi e spese) e che la Parte_1 proponeva opposizione a entrambi i decreti. Rappresentavano, quindi, che, riuniti i giudizi, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 152/2013 del 2 maggio 2013, accoglieva parzialmente le opposizioni, riducendo il credito complessivo di € 13.717,50, ma condannando comunque l'opponente al pagamento di ulteriori € Co 8.504,00 per interessi. Il procedimento si concludeva, dunque, con la condanna definitiva della sig.ra — nel frattempo deceduta — al pagamento di € 151.683,55. Inoltre, deducevano che gli eredi della de cuius rinunciavano all'eredità, lasciando il debito insoluto. Per tali motivi i ricorrenti instauravano il presente giudizio contro i proprietari degli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento di € 146.374,63, quali beneficiari dei lavori, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proporzionalmente alla quota millesimale di proprietà, oltre interessi e rivalutazione. Gli attori richiamavano la sentenza n. 152/2013 quale titolo del credito e deducevano che, a seguito della rinuncia degli eredi, il debito della committente era rimasto insoddisfatto e affermavano di avere invitato i convenuti ad effettuare la negoziazione assistita, conclusasi con la transazione per € 2.000 con uno dei proprietari. In particolare, gli attori chiedevano al Tribunale quanto segue: “accertato l'inadempimento contrattuale della de cuius sig.ra , condannare i Sigg.: Controparte_9
nata a [...] il [...] c.f. , residente in Noto 96017 Controparte_1 C.F._1 (SR), Via Casaregi Giuseppe Lorenzo n. 16; nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, residente in Noto 96017 (SR), Vico Palma n. 15; nato a [...] C.F._2 Controparte_3 (SR) il 16.03.1977 c.f. , residente in Ispica 97014 (RG), Via G. Mazzini n. 27; C.F._3
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Cascina 56021 Controparte_4 C.F._4 (PI), Via Kennedy F.lli n. 27 - Interno 5; nata a [...] il [...] c.f. Controparte_5
, residente in Noto 96017 (SR), Corso Vittorio Emanuele n. 92; nato C.F._5 CP_8 a Noto (SR) il 21/03/1964, c.f. , residente in San Gregorio di Catania 95027 (CT), Via C.F._6 Scala n. 58 - Interno 7; , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_10 C.F._7 residente in Noto 96017 (SR), Contrada San Corrado Fuori le Mura;
, nata a [...]_10 (SR) il 25.02.1948, c.f. , residente in Catania 95124 (CT), Via Orto del Re n. 30; C.F._8 a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., o a qualsiasi altro nomen iuris, al pagamento di quanto loro spettante, in solido tra loro o ciascuno limitatamente alla quota millesimale ad essi riferibile per come dettagliatamente indicato in premessa, i cui importi si intendono qui integralmente riportati e trascritti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. Si costituivano i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , contestando integralmente quanto
[...] Controparte_5 Controparte_10 Controparte_10 dedotto in ricorso dagli odierni ricorrenti. Rimaneva contumace CP_8 La causa veniva quindi posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2041 c.c. è inammissibile. Infatti, il rimedio dell'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e pertanto esso può essere esercitato solo quando il danneggiato non abbia altro mezzo per tutelarsi. Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 cod. civ., comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. 11067/2003). Nel caso di specie, gli attori fanno valere — pur formalmente invocando l'art. 2041 c.c. — un credito da appalto già oggetto di accertamento giudiziale con la sentenza n. 152/2013 del Tribunale di Siracusa, la quale ha definitivamente quantificato il credito per i lavori non pagati. Il credito per cui si procede, pari alla somma richiesta nel presente giudizio, è stato espressamente riconosciuto in relazione al contratto di appalto intercorso con la committente . Controparte_9 Esso, pertanto, non può essere azionato nei confronti di soggetti diversi, estranei al rapporto contrattuale e al relativo giudizio che ha definito la misura del credito. L'eventuale pretesa risarcitoria o restitutoria verso terzi proprietari avrebbe richiesto un autonomo accertamento, del tutto indipendente dal contratto d'appalto e dalla sentenza del 2013, non potendo quest'ultima spiegare alcun effetto nei confronti di soggetti estranei. Ne consegue che manca la residualità propria dell'azione sussidiaria ex art. 2041 c.c., con conseguente inammissibilità della domanda. Per completezza, va rilevato che, ove pure si ipotizzasse la configurabilità dell'azione di arricchimento senza causa, il relativo diritto sarebbe comunque prescritto, dovendo il dies a quo individuarsi non nel passaggio in giudicato della sentenza n. 152/2013 — alla quale i convenuti sono estranei — bensì nell'ultimazione dei lavori. Da tale momento è decorso ampiamente il termine di prescrizione previsto per la suddetta azione. Infine, in considerazione della specificità e della particolarità della questione (in fatto e in diritto) trattata, vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite. Pur non essendo fondata la domanda di parte attrice, non si ravvisa comunque il presupposto della colpa grave per l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e dall'ing. Parte_1
, dichiara la domanda di parte attrice inammissibile. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 Parte_2 c.p.c. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 18.12.2025 Il Giudice
HE UV