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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 51850 V.g. dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/04/2025, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
N Q DI LIQUIDATORE DE L' Parte_2 [...]
. (c.f. ), difesi dall'Avv. MONTELLA Parte_3 C.F._1
NICOLA (c.f. ); C.F._2
RECLAMANTI
E
L' Controparte_1
GIUDIZIALE
RESISTENTE, contumace
E
(c.f. ), con l'Avv. SARINA DAVIDE (c.f. CP_2 P.IVA_2
), unitamente all'Avv. GALATI GIULIA C.F._3
( ; C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 67/2024 emessa dal Tribunale di
Latina in data 7.11.2024.
Conclusioni dei reclamanti: “In via preliminare e per le motivazioni argomentate al presente atto, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione attiva della odierna reclamata, e per l'effetto revocare integralmente la Controparte_2
r.g. n. 1 sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 67/2024, pubbl. il 07/11/2024 dal
Tribunale di Latina, I Sezione Civile, Pres. De Cinti, G.R. Tinessa;
2) Accertare per le causali in narrativa esposte che la non è Controparte_3
assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale per il mancato superamento dei requisiti di cui all'art. 2 CCII nonché per l'inesistenza e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del presunto credito fatto valere ex adverso e, per l'effetto, che la stessa non versa in stato d'insolvenza; 3) Per l'effetto, revocare integralmente, dichiarare illegittima e/o inefficace e/o comunque caducare, in quanto infondata ed illegittima in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 67/2024, pubbl. il 07/11/2024 dal Tribunale di Latina, I
Sezione Civile, Pres. De Cinti, G.R. Tinessa, adottando ogni conseguente provvedimento;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Conclusioni di : “Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, per tutti CP_2
i motivi esposti in narrativa rigettare il reclamo di controparte, poiché infondato sia in fatto che in diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di emessa dal Tribunale di Latina.Con Parte_1
vittoria di spese e compensi ed oneri accessori.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Latina ha dichiarato, con la sentenza depositata il 7.11.2024 reclamata, l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
, società cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
14.12.2023.
Contro tale pronuncia il reclamo lamenta: la non provata legittimazione al ricorso della per non essere CP_2
documentata né accettata la cessione del credito di origine bancaria;
la mancanza dei limiti dimensionali ai fini dell'assoggettabilità della società alla liquidazione giudiziale;
la mancata preventiva escussione delle fideiussioni a garanzia del mutuo.
A tali difese la società reclamata contrappone:
la sua piena legittimazione al ricorso per liquidazione data dalla pubblicazione in
G.U. e dalla comunicazione del cedente (doc1); Parte_4
l'inaffidabilità del bilancio depositato che non riporta le esposizioni nei confronti r.g. n. 2 di pari ad € 520.289,62 e nei confronti del Fisco pari alla somma di € CP_2
84.475,38; che il credito vantato non risulta prescritto né era necessaria la previa escussione dei fideiussori.
Non si è costituita la Curatela.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 11/04/2025, dopo la discussione.
Ritiene la Corte che le doglianze dei reclamanti siano infondate.
Quanto al primo motivo di reclamo va ricordato, con Cass. Civ., Sez. III, 6 aprile
2025, n. 9073, che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nella fattispecie ha documentato: la pubblicazione nella G.U. Parte CP_2
Seconda n. 45 del 19.4.2022 della cessione in blocco ad opera, tra altri istituti, di
[...] con rinvio all'elenco pubblicato sui siti internet consultabili dagli Parte_4 interessati;
l'elenco dei crediti ceduti individuati coi relativi codici;
la specifica comunicazione della cessione inviata alla mutuataria (all. doc. 5); la dichiarazione ricognitiva della cessione di (all n. 1, dichiarazione di cessione). Parte_4
Avuto riguardo ai limiti dimensionali è sufficiente osservare che il credito posto a fondamento del ricorso per l'apertura della liquidazione supera la soglia dei 500.000 euro.
L'esistenza di garanti non libera il debitore principale chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte col proprio patrimonio.
La prescrizione del debito nascente dal mutuo è stata eccepita in termini del tutto generici e si deve solo osservare che il termine decennale di prescrizione decorre dal pagamento dell'ultima rata;
parte resistente ha fondatamente dedotto al riguardo che il contratto di mutuo è stato stipulato il 20/4/2015 e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione di pagamento riporta la data del
5/4/2022.
Il reclamo, totalmente infondato, è pertanto respinto e le spese del presente giudizio vanno poste a carico della reclamante in solido con nella Parte_2
qualità di liquidatore ai sensi dell'art. 51 CCIA.
r.g. n. 3 Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge il reclamo;
b) condanna la reclamante in solido con al rimborso in favore Parte_2
di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 CP_2
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 05/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4