Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2025, proposto da
DO Di PP, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 737/2024 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 il dott. IT CA, nessuno intervenuto per il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 737/2024 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a Di PP DO, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …”;
che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, egli chiede che si ordini all’Amministrazione di “… dare esecuzione alla decisione di primo grado entro un termine congruo, che si indica in 30 giorni, considerando che trattasi di mero provvedimento attuativo della decisione del Tribunale …” e che si disponga “… sin da ora la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione oltre l’indicando termine …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 6 febbraio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che con ordinanza n. 430 del 23 ottobre 2025, essendo stato il ricorso notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, la Sezione ha dichiarato la notificazione “nulla” e non “inesistente”, quindi regolarizzabile nelle forme previste dall’art. 44, comma 4, cod.proc.amm., sì da disporne la rinnovazione con assegnazione del termine perentorio di quindici giorni per provvedervi;
che a tanto il ricorrente ha dato correttamente esecuzione il successivo 24 ottobre;
che alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 16 ottobre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’, estratto dall’«indice PA» (v. documentazione allegata);
che, inoltre, i difensori si avvalgono correttamente in questa sede del mandato loro rilasciato per il giudizio civile (con la formula “… designando espressamente a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, anche per la proposizione di motivi aggiunti, nel procedimento avente ad oggetto il mancato pagamento della carta docente …”), alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando viene specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento, la procura alle liti attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione, tale essendo parimenti il giudizio di ottemperanza allorché si tratti della domanda di esecuzione di una condanna al pagamento di un predeterminato importo monetario (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2019 n. 8745);
che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 737/2024 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 737/2024 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CA |
IL SEGRETARIO