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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 375/2023 R.G. promosso
DA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Murgia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ; P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello– ripetizione di indebito- reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3985/2022 del 17 novembre 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale aveva Parte_1
chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 31.3.2021, con il quale l' aveva comunicato la revoca del reddito di cittadinanza dalla stessa CP_1
conseguito per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”; nonché la nullità, inefficacia o giuridica inesistenza del summenzionato provvedimento e di quello datato 1.2.2022, con il quale l'ente previdenziale aveva, di conseguenza, intimato la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente dal giugno 2020 al dicembre 2020, per l'importo totale di € 7.007,21.
Dichiarata la contumacia dell' e premesso che in corso di causa era stato CP_1
rigettato il ricorso proposto dalla ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la Pt_1
sospensione dell'esecutività del provvedimento dell'1.2.2022 per insussistenza del periculum in mora, il tribunale rilevava che conformemente alla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito l'irripetibilità della prestazione doveva ritenersi subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento, b) la comunicazione del provvedimento all'interessato, c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'Ente erogatore, d) l'insussistenza del dolo dell'interessato; evidenziava che incombeva sull'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata;
riteneva che nel caso di specie la ricorrente non avesse provato la sussistenza dei requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza e che, pertanto, era legittimo il provvedimento con il quale l'ente previdenziale aveva provveduto alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla ricorrente.
Appellava la citata sentenza , con atto depositato il Parte_1
17.5.2023, con il quale, in via cautelare, chiedeva sospendersi l'esecutività del provvedimento dell'1.2.2022. CP_1
Con ordinanza del 4.7.2023, la Corte, stante la non regolarità della notifica all' , ne disponeva la rinnovazione rinviando per l'esame della domanda CP_1
cautelare all'udienza del 18.8.2023.
Con ordinanza del 18.8.2023, la Corte, rilevata la nullità della rinotifica effettuata all'ente previdenziale presso la sede provinciale anziché presso la sede legale, dichiarava improcedibile l'istanza cautelare e fissava altra udienza per la trattazione del merito della causa, all'uopo assegnando nuovo termine per la rinnovazione della notifica, evidenziando che il precedente termine era stato concesso limitatamente alla domanda cautelare.
L'appellante provvedeva, nei termini assegnati, alla rinnovazione della notifica, regolarmente effettuata presso la sede legale dell' che, tuttavia, CP_1
rimaneva contumace.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, sebbene CP_1
correttamente evocato in giudizio come da ordinanza del 18.8.2023, non ha curato di costituirsi.
1.2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato le domande formulate in ricorso omettendo di considerare l'assoluta carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, in violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n.
241/1990, nonché del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 113 Cost.
L'appellante ribadisce che, in nessuno dei provvedimenti impugnati, l' CP_1
ha specificato l'identità del familiare che avrebbe espletato l'asserita attività lavorativa né la natura (occasionale, autonoma, subordinata) della stessa, o richiamato gli esiti di una eventuale istruttoria.
1.3. Con il secondo motivo, impugna la sentenza per aver deciso la causa sulla scorta di un orientamento della giurisprudenza “peraltro non unitario” che, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., pone in capo al ricorrente l'onere di dimostrare la ricorrenza dei requisiti per beneficiare della prestazione contestata. Assume che il richiamo a tale giurisprudenza non sarebbe pertinente, giacché oggetto del presente giudizio non è l'irripetibilità della prestazione, bensì l'inesigibilità della richiesta restitutoria poiché viziata da un grave vulnus motivazionale, tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso sostiene che il tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la sussistenza dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza in quanto, sebbene l' aveva posto alla base della revoca del CP_1
beneficio e della richiesta di restituzione delle somme erogate la circostanza che un di lei familiare lavorasse, “ …tutte le condizioni ed i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio dovevano comunque ipso facto et iure ritenersi soddisfatte per stessa ammissione dell'Ente previdenziale, che in caso contrario, non lo avrebbe erogato”.
2.1. L'appello è infondato.
2.2. Il primo motivo non coglie nel segno, non rilevando nel presente giudizio eventuali violazioni della legge n.241/1990, tenuto conto che oggetto della domanda avanzata in primo grado non è l'impugnativa di un provvedimento amministrativo ma l'accertamento negativo dell'obbligo della di Pt_1
restituire quanto l'ente previdenziale sostiene esserle stato indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza.
In tal senso si esprime la Suprema Corte con orientamento consolidato secondo cui le prescrizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 non hanno alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio di natura previdenziale (Cass. n.
3460 del 2022; Cass. n. 31954 del 2019; Cass. n. 20604 del 2014; Cass. n.
9986 del 2009, Cass. n. 2804 del 2003) che scaturisce dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per fruire del beneficio di volta in volta richiesto.
2.3. Anche il secondo motivo non va accolto.
2.4. Va evidenziato che con comunicazione dell'1.2.2022, avente ad oggetto
“Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente: ”, C.F._1 Parte_1
comunicato all'odierna appellante il 24.2.2022, l' dichiarava quanto CP_1
segue: “… in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza …, comunicata con provvedimento in data 31/03/2021, per la seguente motivazione: - Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in
ISEE (art.3, co 10, L26/2019).L'importo pari a euro 7.007,21 da lei ricevuto da giugno 2020 a dicembre 2020, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare …”.
Dalla comunicazione sopra riportata si evincono – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - i motivi su cui si fonda la richiesta di restituzione delle somme avanzata dall' , relativa ad una mancata e non corretta CP_1
indicazione dell'attività lavorativa svolta dai componenti del nucleo familiare della richiedente il reddito di cittadinanza. Peraltro, la nota dell riporta CP_1
anche l'indicazione delle norme relative all'eventuale variazione del reddito dei componenti del nucleo familiare (art. 3 della legge n.29/2019).
Sono pertanto infondate le doglianze dell'appellante relative ad una supposta mancanza di motivazione della richiesta di restituzione somme oggetto di causa.
2.5. Ed invero, una tale doglianza in alcun modo si confronta con quanto statuito dal primo giudice, che ha correttamente applicato i principi dettati dalla
Suprema Corte sull'onere della prova in tema di indebito, secondo cui nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2018, n. 26231; Cassazione civile, sez. lav.,
11/02/2016, n. 2739; Cass. Civ., sez. UU, del 04/08/2010, n. 18046).
Nella specie, dunque, era preciso onere dell'appellante dimostrare che nessuno dei componenti il di lei nucleo familiare, indicati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata ai fini ISEE, svolgesse attività lavorativa. Tuttavia, tale prova non è stata fornita dalla che, sin dal ricorso di Pt_1
primo grado, si è limitata ad affermare in modo del tutto generico la sussistenza dei requisiti per godere del beneficio del reddito di cittadinanza, senza nulla allegare circa la composizione del proprio nucleo familiare o su quale attività svolgevano i componenti del nucleo con lei conviventi al momento in cui è stata presentata la domanda per il conseguimento del beneficio.
È pertanto evidente che la , pur avendone l'onere, non ha provato di Pt_1
essere in possesso dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza e in conseguenza è legittima la richiesta di restituzione dell'ente appellato.
2.6. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, la sentenza appellata va integralmente confermata.
Nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 13.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi