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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PA NA Presidente
Dott.ssa NA AO Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2611/2025 V.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te in Siano (SA) alla Parte_1
Via Zambrano n. 44, C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Ersilia Trotta C.F._1
(C.F. ) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex CodiceFiscale_2 art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso e presso di lei elett.te dom.to in Salerno alla Via G. Angrisani n. 2 E
, nata a [...] il [...], res.te in Siano (SA) Parte_2 alla Via Zambrano n. 44 e dom.ta in Colle di Valdelsa (SI) alla Via Bologna n. 3, C.F.
rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberta Parigiani C.F._3 C.F._4
) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso e presso di lei elett.te dom.ta in Siena alla Via Montanini n. 5, RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra i ricorrenti alle seguenti condizioni
1)I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio ove ritengono;
2)La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata Per_1 in maniera prevalente presso la madre nell'abitazione dalla stessa presa in locazione in Colle di Valdelsa (SI) alla Via Bologna n. 3.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3)Le parti concordano che il sig. stante la notevole distanza Parte_1 chilometrica fra la propria residenza e l'attuale abitazione della minore presso la Per_1 madre in Colle di Valdelsa (SI) alla Via Bologna n. 3, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia trascorrendo, salvo diverso accordo raggiunto fra le parti Per_1 nell'interesse della minore, un periodo di 4 gg. consecutivi due volte al mese, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
Durante le vacanze natalizie la minore resterà con il padre alternativamente dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, previo accordo con la madre e nel rispetto dei bisogni della figlia. Lo stesso a dirsi per le festività pasquali garantendo l'alternanza fra i genitori del giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo. L'alternanza fra i genitori sarà garantita anche per tutte le altre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre). Per il periodo estivo, compatibilmente con le ferie dei genitori, la minore potrà trascorrere 14 gg. – anche non consecutivi - di vacanze col sig. da poter suddividere anche in Parte_1
7 gg.consecutivi nel mese di luglio e 7 gg. consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre da definire entro il 30 giugno, a mezzo comunicazione scritta, e comunque nel rispetto dei bisogni della figlia.
Il giorno del compleanno della bimba i genitori, ove possibile, festeggeranno insieme l'evento; ove le parti non trovassero accordo comune, la minore festeggerà Per_1 alternativamente con la mamma e col papà il suo compleanno previa intesa fra le parti. Il giorno del compleanno, dell'onomastico nonché della Festa del Papà, la piccola Per_1 ove possibile trascorrerà la giornata col papà; lo stesso a dirsi per la sig.ra Parte_2
nel giorno del compleanno, onomastico e Festa della Mamma.
[...]
4)Disporre, a carico del sig. l'obbligo di contribuzione al Parte_1 mantenimento della figlia minore determinato in €.500,00= mensili oltre Per_1 aggiornamento Istat, da corrispondere in favore della sig.ra entro il Parte_2 gg. 5 di ogni mese. L'assegno unico ed universale per la figlia minore resterà assegnato in misura pari al 50% in favore di ciascun genitore.
5)Prevedere a carico del sig. l'obbligo di contribuzione in misura del Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra per i bisogni della Parte_2 figlia minore , come da protocollo CNF espressamente approvato dalle parti. Per_1
6)Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto lavorano e sono titolari di redditi equipollenti.
7)I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
8)I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della figlia minore.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 13.8.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Inferiore (SA) in data 22.06.2017 ; -dall'unione è nata la figlia Persona_2 nata a [...] il [...]; che stante l'intollerabilità della convivenza le parti avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione coniugale e addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse della figlia minore.
Il P.M. ha apposto il visto in data 13.8 .2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Omologa la separazione tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Nocera Inferiore (SA) in data 22.06.2017 atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore al n. 22 Parte I serie A, Anno 2017, alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nocera Inferiore di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025
Il Presidente
PA NA
Il Giudice rel.est
NA AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PA NA Presidente
Dott.ssa NA AO Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2611/2025 V.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te in Siano (SA) alla Parte_1
Via Zambrano n. 44, C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Ersilia Trotta C.F._1
(C.F. ) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex CodiceFiscale_2 art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso e presso di lei elett.te dom.to in Salerno alla Via G. Angrisani n. 2 E
, nata a [...] il [...], res.te in Siano (SA) Parte_2 alla Via Zambrano n. 44 e dom.ta in Colle di Valdelsa (SI) alla Via Bologna n. 3, C.F.
rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberta Parigiani C.F._3 C.F._4
) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso e presso di lei elett.te dom.ta in Siena alla Via Montanini n. 5, RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra i ricorrenti alle seguenti condizioni
1)I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio ove ritengono;
2)La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata Per_1 in maniera prevalente presso la madre nell'abitazione dalla stessa presa in locazione in Colle di Valdelsa (SI) alla Via Bologna n. 3.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3)Le parti concordano che il sig. stante la notevole distanza Parte_1 chilometrica fra la propria residenza e l'attuale abitazione della minore presso la Per_1 madre in Colle di Valdelsa (SI) alla Via Bologna n. 3, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia trascorrendo, salvo diverso accordo raggiunto fra le parti Per_1 nell'interesse della minore, un periodo di 4 gg. consecutivi due volte al mese, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
Durante le vacanze natalizie la minore resterà con il padre alternativamente dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, previo accordo con la madre e nel rispetto dei bisogni della figlia. Lo stesso a dirsi per le festività pasquali garantendo l'alternanza fra i genitori del giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo. L'alternanza fra i genitori sarà garantita anche per tutte le altre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre). Per il periodo estivo, compatibilmente con le ferie dei genitori, la minore potrà trascorrere 14 gg. – anche non consecutivi - di vacanze col sig. da poter suddividere anche in Parte_1
7 gg.consecutivi nel mese di luglio e 7 gg. consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre da definire entro il 30 giugno, a mezzo comunicazione scritta, e comunque nel rispetto dei bisogni della figlia.
Il giorno del compleanno della bimba i genitori, ove possibile, festeggeranno insieme l'evento; ove le parti non trovassero accordo comune, la minore festeggerà Per_1 alternativamente con la mamma e col papà il suo compleanno previa intesa fra le parti. Il giorno del compleanno, dell'onomastico nonché della Festa del Papà, la piccola Per_1 ove possibile trascorrerà la giornata col papà; lo stesso a dirsi per la sig.ra Parte_2
nel giorno del compleanno, onomastico e Festa della Mamma.
[...]
4)Disporre, a carico del sig. l'obbligo di contribuzione al Parte_1 mantenimento della figlia minore determinato in €.500,00= mensili oltre Per_1 aggiornamento Istat, da corrispondere in favore della sig.ra entro il Parte_2 gg. 5 di ogni mese. L'assegno unico ed universale per la figlia minore resterà assegnato in misura pari al 50% in favore di ciascun genitore.
5)Prevedere a carico del sig. l'obbligo di contribuzione in misura del Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra per i bisogni della Parte_2 figlia minore , come da protocollo CNF espressamente approvato dalle parti. Per_1
6)Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto lavorano e sono titolari di redditi equipollenti.
7)I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
8)I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della figlia minore.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 13.8.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Inferiore (SA) in data 22.06.2017 ; -dall'unione è nata la figlia Persona_2 nata a [...] il [...]; che stante l'intollerabilità della convivenza le parti avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione coniugale e addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse della figlia minore.
Il P.M. ha apposto il visto in data 13.8 .2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Omologa la separazione tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Nocera Inferiore (SA) in data 22.06.2017 atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore al n. 22 Parte I serie A, Anno 2017, alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nocera Inferiore di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025
Il Presidente
PA NA
Il Giudice rel.est
NA AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi