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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 8836/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLEMENTI
MARIO
RICORRENTE contro
(C.F. – (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 CP_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 19/07/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Firenze del 06/06/2023 - notificato il 19/06/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 27/05/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 15/05/2023 la Commissione
Territoriale di , esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati: CP_2
- Risulta che l'istante è giunto in Italia nel 2020; ha presentato istanza di protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione.
- Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di dicembre 2022
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha potuto avviare alcun percorso fattivo di integrazione, in relazione ai pochi anni trascorsi sul territorio nazionale, si consideri come la possibilità di concedere un permesso per protezione speciale sia tutela di situazioni di inserimento nel nostro Paese già consolidato;
Il Questore, in data 06/06/2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 20 febbraio 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 27/05/2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 6 maggio 2025, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della
Commissione Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 25 luglio 2023, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, verbale modello C3, elenco precedenti dattiloscopici.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
pagina 2 di 6 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza pagina 3 di 6 un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, che qui di seguito sinteticamente si rappresentata
GO BA Reggello, Apprendistato 05/1/22-04/9/24 – medio 800 3 Doc. Lav. GO GS.pdf Già Contratto a tempo determinato dal 01/05/2021 al
31/05/2021
4 CUD 23 e ultima busta paga Giu 23.pdf
5 ospitalità.pdf Reggello Loc. I Ciliegi, via La Pira 3
doc. 10 carta identità residenza.pdf
doc. 6 CUD24.pdf 16117,42
doc. 7 paga 2024 GO GS.pdf Medio 1.500 Pt_2
doc. 8 Nuovo contratto con GO GS.pdf
doc. 9 Buste e Cud 25 Medio 1.500; Redditi 4.995,17 Parte_3 ha lasciato il proprio Paese e vive in Italia ormai dal 2019. In questi sei anni il ricorrente ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
ha infatti prodotto documentazione che attesta un continuativo rapporto dal 2022 con la GO GS (come riferito dal difensore e documentato agli atti: “il ricorrente interrompeva temporaneamente il rapporto nell'ottobre 2024, per poi riprenderlo nel maggio 2025 (doc.8) , dopo aver provato un diverso rapporto di lavoro tra il 02.10.2024 ed il 01.04.2025 con la ditta RO RO sito in Pian dell'Isola
(FI)”) I redditi percepiti dal ricorrente risultano dignitosi ed in linea con le retribuzioni del territorio;
altresì significativo risulta l'impegno sostenuto dallo stesso per integrarsi, considerato altresì la condizione iniziale di analfabeta del ricorrente.
pagina 4 di 6 In merito alla soluzione alloggiativa trovata dal ricorrente, la dichiarazione di ospitalità a
Reggello concessa da un suo connazionale può essere considerata un'idonea soluzione tenuto conto delle sue necessità e del suo reddito. D'altra parte, la retribuzione media mensile finora percepita, può ritenersi più che sufficiente al mantenimento del lavoratore ed alle sue esigenze di vita.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel
2019, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la domanda è stata accolta in base a profili di integrazione verificatisi, almeno in parte, successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA
pagina 5 di 6 che (CF ha diritto al permesso di soggiorno per protezione Parte_1 C.F._1
speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs.
25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020; e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.
COMPENSA le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 8836/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLEMENTI
MARIO
RICORRENTE contro
(C.F. – (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 CP_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 19/07/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Firenze del 06/06/2023 - notificato il 19/06/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 27/05/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 15/05/2023 la Commissione
Territoriale di , esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati: CP_2
- Risulta che l'istante è giunto in Italia nel 2020; ha presentato istanza di protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione.
- Ha presentato quindi istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 nel mese di dicembre 2022
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha potuto avviare alcun percorso fattivo di integrazione, in relazione ai pochi anni trascorsi sul territorio nazionale, si consideri come la possibilità di concedere un permesso per protezione speciale sia tutela di situazioni di inserimento nel nostro Paese già consolidato;
Il Questore, in data 06/06/2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 20 febbraio 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 27/05/2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 6 maggio 2025, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della
Commissione Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 25 luglio 2023, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, verbale modello C3, elenco precedenti dattiloscopici.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
pagina 2 di 6 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza pagina 3 di 6 un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, che qui di seguito sinteticamente si rappresentata
GO BA Reggello, Apprendistato 05/1/22-04/9/24 – medio 800 3 Doc. Lav. GO GS.pdf Già Contratto a tempo determinato dal 01/05/2021 al
31/05/2021
4 CUD 23 e ultima busta paga Giu 23.pdf
5 ospitalità.pdf Reggello Loc. I Ciliegi, via La Pira 3
doc. 10 carta identità residenza.pdf
doc. 6 CUD24.pdf 16117,42
doc. 7 paga 2024 GO GS.pdf Medio 1.500 Pt_2
doc. 8 Nuovo contratto con GO GS.pdf
doc. 9 Buste e Cud 25 Medio 1.500; Redditi 4.995,17 Parte_3 ha lasciato il proprio Paese e vive in Italia ormai dal 2019. In questi sei anni il ricorrente ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro;
ha infatti prodotto documentazione che attesta un continuativo rapporto dal 2022 con la GO GS (come riferito dal difensore e documentato agli atti: “il ricorrente interrompeva temporaneamente il rapporto nell'ottobre 2024, per poi riprenderlo nel maggio 2025 (doc.8) , dopo aver provato un diverso rapporto di lavoro tra il 02.10.2024 ed il 01.04.2025 con la ditta RO RO sito in Pian dell'Isola
(FI)”) I redditi percepiti dal ricorrente risultano dignitosi ed in linea con le retribuzioni del territorio;
altresì significativo risulta l'impegno sostenuto dallo stesso per integrarsi, considerato altresì la condizione iniziale di analfabeta del ricorrente.
pagina 4 di 6 In merito alla soluzione alloggiativa trovata dal ricorrente, la dichiarazione di ospitalità a
Reggello concessa da un suo connazionale può essere considerata un'idonea soluzione tenuto conto delle sue necessità e del suo reddito. D'altra parte, la retribuzione media mensile finora percepita, può ritenersi più che sufficiente al mantenimento del lavoratore ed alle sue esigenze di vita.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel
2019, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la domanda è stata accolta in base a profili di integrazione verificatisi, almeno in parte, successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA
pagina 5 di 6 che (CF ha diritto al permesso di soggiorno per protezione Parte_1 C.F._1
speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs.
25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020; e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.
COMPENSA le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
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