CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.4946/2024 del Tribunale di
MI ( est. Colosimo) , e promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Mesiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI, Via
Mario NO n.48,
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato in MI, presso l'
Ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
(P. IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, appresentata e difesa, dall'Avv. Giancarlo Ruccia ed elettivamente domiciliata in MI alla Via Venini n. 38/2.
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di € 22.664,97 indicato nel provvedimento di iscrizione ipotecaria n. 06820221460001018001 - fascicolo n.
1 2022/70754 del 24.04.2024 e conseguentemente accertare e dichiarare nulli e/o annullabili gli atti presupposti e/o conseguenti in particolare la cartella di pagamento n.
06820060006400240000 e l'avviso di addebito n. 36820130000276050000
2- Condannare le parti appellate alle spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore.
3- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte non volesse accogliere i motivi del presente appello e dovesse confermare integralmente la sentenza appellata, si chiede la modifica della statuizione sulle spese processuali di primo grado compensandole totalmente e/o parzialmente alla luce della soccombenza reciproca.
PER L'APPELLATO CP_1
in via principale, confermare integralmente la sentenza n. 4946/2024 del Tribunale di
MI Sezione Lavoro. in subordine,
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto all'eccezione di CP_1
prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
-dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24
D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso la cartella n.
06820060006400240000 e l'avviso di addebito n. 36820130000276050000 e condannando comunque al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1
somme indicate negli atti suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATA Controparte_2
accertare e dichiarare la validità ed esigibilità dei crediti contenuti nella cartella esattoriale n. 06820060006400240000 e all'avviso di addebito n.
36820130000276050000 e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello promosso dalla Sig.ra confermando integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 Il Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto da tendente ad accertare, per quanto di interesse, Pt_2
l'intervenuta prescrizione del credito di € 22.664,97 indicato nel provvedimento di iscrizione ipotecaria n. 06820221460001018001- fascicolo n 2022/70754 del 24.04.2024 notificato dall' il 24.04.2024. Controparte_3
ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale Pt_2
n. 06820060006400240000 e dall'avviso di addebito n. 36820130000276050000, in quanto afferenti a “omissioni contributive per gli anni 2002 e 2006 ormai prescritte” e che “nel caso concreto, i crediti per cui l'Ente creditore agisce sono relativi al mancato versamento dei contributi IVS e sono prescritti poiché: la cartella di pagamento n.
06820060006400240000 è stata notificata il 27.03.2006; la cartella di pagamento n.
36820130000276050000 è stata notificata il 13.03.2013. Atteso che l' CP_2
ha agito al fine di ottenere il pagamento delle somme pretese solo in data
[...]
24.04.2024 quando è già ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, il preteso credito è da ritenersi estinto. Inoltre non vi è alcun atto interruttivo poiché la ricorrente non ha mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria”( pag.4 ricorso introduttivo).
Il Tribunale , sul punto, così statuiva “Ciò posto, è la stessa opponente a confermare di avere ricevuto la notificazione della cartella esattoriale n. 06820060006400240000 e dell'avviso di addebito n. 36820130000276050000 (relativo ad omissioni contributive concernenti il periodo dall'1/2006 al 12/2006), rispettivamente, in data 27 marzo 2006 e in data 13 marzo 2013 .
E' pacifico che i suddetti titoli non siano mai stati opposti, con la conseguenza che ogni questione anteriore alla data di notificazione degli stessi deve ritenersi definitivamente superata, ivi compresa l'eventuale prescrizione quinquennale medio tempore maturata”.
Corlianò censura la sentenza impugnata per erronea valutazione della intervenuta prescrizione nella considerazione che, la cartella di pagamento, oggetto di causa, era stata notificata il 27 marzo 2006, cui non è seguito nei cinque anni successivi alcun atto interruttivo.
La successiva intimazione di pagamento relativa alla cartella suddetta era infatti stata notificata in data 29 ottobre 2015, a distanza di oltre nove anni.
Secondo parte appellante , un atto notificato dopo la scadenza del termine di prescrizione non è idoneo a interrompere un termine già decorso, né può far rivivere un credito ormai estinto.
3 Non assume rilievo, pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione del 2015.
Di conseguenza, la prescrizione già maturata prima dell'intimazione può essere eccepita con piena legittimità in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi di un fatto estintivo sopravvenuto, sempre deducibile fino all'effettivo avvio dell'azione esecutiva rileva altresì che, anche relativamente alla data di notifica dell'avviso di Pt_2
addebito n. 36820130000276050000, notificato in data 13.03.2013, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi al periodo gennaio – dicembre 2006, per un importo residuo pari a € 13.796,91, fosse già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, non risultando notificato alcun valido atto interruttivo anteriormente al 2011.
Resiste con memoria del 25.08.2025, eccependo preliminarmente il difetto CP_1
legittimazione passiva in ordine alle eccezioni avversarie che afferiscono alla pretesa prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli portati dal provvedimento di iscrizione ipotecaria opposta, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione proposta.
Con memoria del 26.09.2025 difendendo la pronuncia impugnata e replicando alle singole doglianze avversarie.
All'udienza del 07.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Come statuito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 del 2022 ” In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 36820130000276050000, maturata prima della notifica dello stesso CP_1
4 (13.3.2013), trattandosi di contributi previdenziali relativi al 2006 e “non risultando notificato alcun valido atto interruttivo anteriormente al 2011”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'avviso di addebito, regolarmente notificato, non è mai stato opposto, “con la conseguenza che ogni questione anteriore alla data di notificazione degli stessi deve ritenersi definitivamente superata, ivi compresa l'eventuale prescrizione quinquennale medio tempore maturata”.
In linea con i principi espressi nella sentenza impugnata, nella recente ordinanza n. 23492 del 18 Agosto 2025, la Corte di Cassazione sez. Lavoro ha ribadito che “Il credito previdenziale portato in cartella esattoriale non opposta nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile, determinando l'impossibilità di far valere in sede esecutiva ogni questione di merito relativa a quanto statuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo. L'irretrattabilità della cartella di pagamento preclude al debitore la possibilità di eccepire la prescrizione del credito previdenziale maturata anteriormente alla notifica degli atti impositivi prodromici, potendo tali questioni essere dedotte esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. La mancata opposizione tempestiva alla cartella esattoriale comporta la definitività del titolo esecutivo e l'impossibilità di contestare successivamente in executivis la sussistenza
o l'entità del credito, anche quando si invochi la prescrizione maturata tra la data di insorgenza del credito previdenziale e la data di notificazione degli avvisi di addebito. Il principio di irretrattabilità opera indipendentemente dall'epoca di formazione del credito
e dalla circostanza che la prescrizione possa essere maturata prima della notifica degli atti impositivi, costituendo il termine di quaranta giorni per l'opposizione un limite invalicabile per la deduzione di qualsiasi vizio o eccezione sostanziale.”.
E' evidente, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la validità dei crediti di cui al summenzionato avviso di addebito, non opposto nei termini di legge, ovvero nei 40 giorni dalla notifica.
Parimenti, dovrà essere rigettato il motivo di appello con il quale controparte ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento n.
06820060006400240000, asseritamente maturata tra la data di notifica della stessa
(27.3.2006) e la data di notifica del primo atto interruttivo (intimazione di pagamento n.
06820159059059348710000 notificata il 29.10.2015).
5 La mancata osservanza del termine di cui all'art.24 del d.lgs. n. 46/1999 preclude la possibilità di far valere in questa sede la prescrizione della pretesa dell'Istituto maturata prima della ricezione dell'avviso di addebito.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4946/2024 del Tribunale di MI.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, a favore di , da Controparte_2 distrarre a favore dell'avvocato antistatario e in €.2.000,00 a favore di . CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228
MI, 07.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
6
Registro generale Appello Lavoro n.556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di MI, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.4946/2024 del Tribunale di
MI ( est. Colosimo) , e promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Mesiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI, Via
Mario NO n.48,
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato in MI, presso l'
Ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
(P. IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, appresentata e difesa, dall'Avv. Giancarlo Ruccia ed elettivamente domiciliata in MI alla Via Venini n. 38/2.
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di € 22.664,97 indicato nel provvedimento di iscrizione ipotecaria n. 06820221460001018001 - fascicolo n.
1 2022/70754 del 24.04.2024 e conseguentemente accertare e dichiarare nulli e/o annullabili gli atti presupposti e/o conseguenti in particolare la cartella di pagamento n.
06820060006400240000 e l'avviso di addebito n. 36820130000276050000
2- Condannare le parti appellate alle spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore.
3- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte non volesse accogliere i motivi del presente appello e dovesse confermare integralmente la sentenza appellata, si chiede la modifica della statuizione sulle spese processuali di primo grado compensandole totalmente e/o parzialmente alla luce della soccombenza reciproca.
PER L'APPELLATO CP_1
in via principale, confermare integralmente la sentenza n. 4946/2024 del Tribunale di
MI Sezione Lavoro. in subordine,
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto all'eccezione di CP_1
prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
-dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24
D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso la cartella n.
06820060006400240000 e l'avviso di addebito n. 36820130000276050000 e condannando comunque al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1
somme indicate negli atti suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATA Controparte_2
accertare e dichiarare la validità ed esigibilità dei crediti contenuti nella cartella esattoriale n. 06820060006400240000 e all'avviso di addebito n.
36820130000276050000 e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello promosso dalla Sig.ra confermando integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 Il Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto da tendente ad accertare, per quanto di interesse, Pt_2
l'intervenuta prescrizione del credito di € 22.664,97 indicato nel provvedimento di iscrizione ipotecaria n. 06820221460001018001- fascicolo n 2022/70754 del 24.04.2024 notificato dall' il 24.04.2024. Controparte_3
ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale Pt_2
n. 06820060006400240000 e dall'avviso di addebito n. 36820130000276050000, in quanto afferenti a “omissioni contributive per gli anni 2002 e 2006 ormai prescritte” e che “nel caso concreto, i crediti per cui l'Ente creditore agisce sono relativi al mancato versamento dei contributi IVS e sono prescritti poiché: la cartella di pagamento n.
06820060006400240000 è stata notificata il 27.03.2006; la cartella di pagamento n.
36820130000276050000 è stata notificata il 13.03.2013. Atteso che l' CP_2
ha agito al fine di ottenere il pagamento delle somme pretese solo in data
[...]
24.04.2024 quando è già ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, il preteso credito è da ritenersi estinto. Inoltre non vi è alcun atto interruttivo poiché la ricorrente non ha mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria”( pag.4 ricorso introduttivo).
Il Tribunale , sul punto, così statuiva “Ciò posto, è la stessa opponente a confermare di avere ricevuto la notificazione della cartella esattoriale n. 06820060006400240000 e dell'avviso di addebito n. 36820130000276050000 (relativo ad omissioni contributive concernenti il periodo dall'1/2006 al 12/2006), rispettivamente, in data 27 marzo 2006 e in data 13 marzo 2013 .
E' pacifico che i suddetti titoli non siano mai stati opposti, con la conseguenza che ogni questione anteriore alla data di notificazione degli stessi deve ritenersi definitivamente superata, ivi compresa l'eventuale prescrizione quinquennale medio tempore maturata”.
Corlianò censura la sentenza impugnata per erronea valutazione della intervenuta prescrizione nella considerazione che, la cartella di pagamento, oggetto di causa, era stata notificata il 27 marzo 2006, cui non è seguito nei cinque anni successivi alcun atto interruttivo.
La successiva intimazione di pagamento relativa alla cartella suddetta era infatti stata notificata in data 29 ottobre 2015, a distanza di oltre nove anni.
Secondo parte appellante , un atto notificato dopo la scadenza del termine di prescrizione non è idoneo a interrompere un termine già decorso, né può far rivivere un credito ormai estinto.
3 Non assume rilievo, pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione del 2015.
Di conseguenza, la prescrizione già maturata prima dell'intimazione può essere eccepita con piena legittimità in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi di un fatto estintivo sopravvenuto, sempre deducibile fino all'effettivo avvio dell'azione esecutiva rileva altresì che, anche relativamente alla data di notifica dell'avviso di Pt_2
addebito n. 36820130000276050000, notificato in data 13.03.2013, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi al periodo gennaio – dicembre 2006, per un importo residuo pari a € 13.796,91, fosse già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, non risultando notificato alcun valido atto interruttivo anteriormente al 2011.
Resiste con memoria del 25.08.2025, eccependo preliminarmente il difetto CP_1
legittimazione passiva in ordine alle eccezioni avversarie che afferiscono alla pretesa prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli portati dal provvedimento di iscrizione ipotecaria opposta, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione proposta.
Con memoria del 26.09.2025 difendendo la pronuncia impugnata e replicando alle singole doglianze avversarie.
All'udienza del 07.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Come statuito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 del 2022 ” In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 36820130000276050000, maturata prima della notifica dello stesso CP_1
4 (13.3.2013), trattandosi di contributi previdenziali relativi al 2006 e “non risultando notificato alcun valido atto interruttivo anteriormente al 2011”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'avviso di addebito, regolarmente notificato, non è mai stato opposto, “con la conseguenza che ogni questione anteriore alla data di notificazione degli stessi deve ritenersi definitivamente superata, ivi compresa l'eventuale prescrizione quinquennale medio tempore maturata”.
In linea con i principi espressi nella sentenza impugnata, nella recente ordinanza n. 23492 del 18 Agosto 2025, la Corte di Cassazione sez. Lavoro ha ribadito che “Il credito previdenziale portato in cartella esattoriale non opposta nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile, determinando l'impossibilità di far valere in sede esecutiva ogni questione di merito relativa a quanto statuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo. L'irretrattabilità della cartella di pagamento preclude al debitore la possibilità di eccepire la prescrizione del credito previdenziale maturata anteriormente alla notifica degli atti impositivi prodromici, potendo tali questioni essere dedotte esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. La mancata opposizione tempestiva alla cartella esattoriale comporta la definitività del titolo esecutivo e l'impossibilità di contestare successivamente in executivis la sussistenza
o l'entità del credito, anche quando si invochi la prescrizione maturata tra la data di insorgenza del credito previdenziale e la data di notificazione degli avvisi di addebito. Il principio di irretrattabilità opera indipendentemente dall'epoca di formazione del credito
e dalla circostanza che la prescrizione possa essere maturata prima della notifica degli atti impositivi, costituendo il termine di quaranta giorni per l'opposizione un limite invalicabile per la deduzione di qualsiasi vizio o eccezione sostanziale.”.
E' evidente, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha accertato e dichiarato la validità dei crediti di cui al summenzionato avviso di addebito, non opposto nei termini di legge, ovvero nei 40 giorni dalla notifica.
Parimenti, dovrà essere rigettato il motivo di appello con il quale controparte ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento n.
06820060006400240000, asseritamente maturata tra la data di notifica della stessa
(27.3.2006) e la data di notifica del primo atto interruttivo (intimazione di pagamento n.
06820159059059348710000 notificata il 29.10.2015).
5 La mancata osservanza del termine di cui all'art.24 del d.lgs. n. 46/1999 preclude la possibilità di far valere in questa sede la prescrizione della pretesa dell'Istituto maturata prima della ricezione dell'avviso di addebito.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4946/2024 del Tribunale di MI.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, a favore di , da Controparte_2 distrarre a favore dell'avvocato antistatario e in €.2.000,00 a favore di . CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228
MI, 07.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
6