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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1477/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 25873813 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 17.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 25873813, notificata in data 05.08.2025, la società Area srl intimava a Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, deceduto in data 11.11.2018, il pagamento della somma di euro 1.307,64, relativa alla Tasi anno 2016.
Con ricorso in data 30.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) il difetto di legittimazione attiva della società concessionaria;
2) il difetto di legittimazione passiva;
3)
l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 30.10.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa in data 17.01.2026 da parte del ricorrente, il Presidente Giudice Relatore ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n.
546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 30.10.2025 (cfr. D.
Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, è fondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di difetto di legittimazione passiva.
In particolare, l'odierna parte ricorrente non risulta avere accettato l'eredità, ancorché in forma tacita, e non risulta nemmeno essere nel possesso dei beni ereditari, come espressamente dichiarato dalla stessa nel ricorso introduttivo del giudizio: peraltro, in proposito, la società resistente, pur essendo a ciò onerata, non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c." (cfr. Cass. n. 15871/2020; Cass. 5247/2018).
D'altra parte, come è noto, in forza del principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (cfr., tra le altre, Cass. n. 2820/2005; Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 21436/2018).
Di conseguenza chi non ha accettato l'eredità o vi abbia rinunciato non risponde delle obbligazioni tributarie del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass.
n. 21006/2021; Cass. n. 24317/2020).
Peraltro, gli artt. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e 65, comma 1, del Dpr. n. 600/73 sono chiari nell'individuare quali soggetti passivi i soli “eredi” e non già i “chiamati”; e lo stesso art. 36, comma III, del
D.Lgs. n. 346/1990, “Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta”, stabilisce che “Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
E' ben vero che l'art. 7, comma IV, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede che “Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”; tuttavia, tale norma va letta in coordinamento con il successivo art. 36, comma III, già sopra richiamato, sicché rispondono dell'imposta anche i chiamati all'eredità, purché nel possesso dei beni ereditari e nel limite di valore degli stessi.
Infine, la circostanza che il chiamato abbia presentato eventualmente la dichiarazione di successione non configura un'ipotesi di accettazione dell'eredità suscettibile di attribuire al chiamato la qualità di erede (cfr.
Cass. n. 15851/2020): peraltro, non a caso, l'art. 28, comma 2, del TUS riferisce tale adempimento, fra gli altri, proprio ai “chiamati”.
Infine, non rileva il fatto che nel periodo di giacenza dell'eredità il chiamato sia stato eventualmente destinatario di un atto impositivo da parte dell'AdE e non abbia proposto opposizione, in quanto, avendo egli rinunciato all'eredità, non può consolidarsi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria per mancanza di legittimazione passiva definitiva (Cass. n. 11832/2022; Cass. n. 9186/2022).
In ultimo, va evidenziato che l'accoglimento di tale doglianza, attinente al difetto di legittimazione passiva, esime la Corte adita dall'esame delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della resistente società al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 29.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Area srl, ritualmente notificato in data 30.10.2025 e depositato in data 29.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1477/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 25873813 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 17.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 25873813, notificata in data 05.08.2025, la società Area srl intimava a Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, deceduto in data 11.11.2018, il pagamento della somma di euro 1.307,64, relativa alla Tasi anno 2016.
Con ricorso in data 30.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) il difetto di legittimazione attiva della società concessionaria;
2) il difetto di legittimazione passiva;
3)
l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 30.10.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa in data 17.01.2026 da parte del ricorrente, il Presidente Giudice Relatore ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n.
546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 30.10.2025 (cfr. D.
Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, è fondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di difetto di legittimazione passiva.
In particolare, l'odierna parte ricorrente non risulta avere accettato l'eredità, ancorché in forma tacita, e non risulta nemmeno essere nel possesso dei beni ereditari, come espressamente dichiarato dalla stessa nel ricorso introduttivo del giudizio: peraltro, in proposito, la società resistente, pur essendo a ciò onerata, non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c." (cfr. Cass. n. 15871/2020; Cass. 5247/2018).
D'altra parte, come è noto, in forza del principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (cfr., tra le altre, Cass. n. 2820/2005; Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 21436/2018).
Di conseguenza chi non ha accettato l'eredità o vi abbia rinunciato non risponde delle obbligazioni tributarie del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass.
n. 21006/2021; Cass. n. 24317/2020).
Peraltro, gli artt. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e 65, comma 1, del Dpr. n. 600/73 sono chiari nell'individuare quali soggetti passivi i soli “eredi” e non già i “chiamati”; e lo stesso art. 36, comma III, del
D.Lgs. n. 346/1990, “Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta”, stabilisce che “Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
E' ben vero che l'art. 7, comma IV, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede che “Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”; tuttavia, tale norma va letta in coordinamento con il successivo art. 36, comma III, già sopra richiamato, sicché rispondono dell'imposta anche i chiamati all'eredità, purché nel possesso dei beni ereditari e nel limite di valore degli stessi.
Infine, la circostanza che il chiamato abbia presentato eventualmente la dichiarazione di successione non configura un'ipotesi di accettazione dell'eredità suscettibile di attribuire al chiamato la qualità di erede (cfr.
Cass. n. 15851/2020): peraltro, non a caso, l'art. 28, comma 2, del TUS riferisce tale adempimento, fra gli altri, proprio ai “chiamati”.
Infine, non rileva il fatto che nel periodo di giacenza dell'eredità il chiamato sia stato eventualmente destinatario di un atto impositivo da parte dell'AdE e non abbia proposto opposizione, in quanto, avendo egli rinunciato all'eredità, non può consolidarsi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria per mancanza di legittimazione passiva definitiva (Cass. n. 11832/2022; Cass. n. 9186/2022).
In ultimo, va evidenziato che l'accoglimento di tale doglianza, attinente al difetto di legittimazione passiva, esime la Corte adita dall'esame delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della resistente società al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 29.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Area srl, ritualmente notificato in data 30.10.2025 e depositato in data 29.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026. Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella