Articolo 1540 del Codice civile
Articolo 1539Articolo 1541
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19 aprile 1942
Art. 1540.

(Vendita cumulativa di piu' immobili).

Se due o piu' immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantita' e' minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformita' delle disposizioni sopra stabilite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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