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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.339/2024 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. (C.F. 02616640617), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Carinaro (CE) alla zona A.S.I. Aversa Nord, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Caravella (C.F. [...]), domiciliata come in atti;
- RICORRENTE-
E
DIPAM S.R.L.S. (C.F. 04232780611), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aversa
(CE) al viale Kennedy 15, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Volpe (C.F.
[...]) e domiciliata come in atti;
-RESISTENTE-
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
DIPAM S.R.L.S.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante PEC inviata dalla cancelleria e ricevuta in data 18.11.2024;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, pur costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2018, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da fatture e scritture contabili regolarmente tenute
(come da attestazione notarile allegata) per un importo, quanto alla parte non contestata, di €
30.164.50; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla rilevante debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione accertata in sede di istruttoria e pari ad €
188.446,20;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
- la circostanza per cui con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli Nord del 17.4.2024 è stato disposto il sequestro preventivo delle quote della società resistente ai sensi dell'art. 321 co.1 c.p.p. non è ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale della medesima società, atteso il disposto dell'art. 318 CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di DIPAM S.R.L.S. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aversa (CE) al viale Kennedy 15, iscritta al n. 04232780611 del
Registro delle imprese di Caserta;
NOMINA giudice delegato il dott. Luciano Ferrara e curatore il dott. Massimo Di Pietro, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 6.5.2025 alle ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 22/01/2025
il Giudice estensore il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.339/2024 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. (C.F. 02616640617), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Carinaro (CE) alla zona A.S.I. Aversa Nord, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Caravella (C.F. [...]), domiciliata come in atti;
- RICORRENTE-
E
DIPAM S.R.L.S. (C.F. 04232780611), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aversa
(CE) al viale Kennedy 15, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Volpe (C.F.
[...]) e domiciliata come in atti;
-RESISTENTE-
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
DIPAM S.R.L.S.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante PEC inviata dalla cancelleria e ricevuta in data 18.11.2024;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, pur costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2018, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da fatture e scritture contabili regolarmente tenute
(come da attestazione notarile allegata) per un importo, quanto alla parte non contestata, di €
30.164.50; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla rilevante debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione accertata in sede di istruttoria e pari ad €
188.446,20;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
- la circostanza per cui con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli Nord del 17.4.2024 è stato disposto il sequestro preventivo delle quote della società resistente ai sensi dell'art. 321 co.1 c.p.p. non è ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale della medesima società, atteso il disposto dell'art. 318 CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di DIPAM S.R.L.S. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aversa (CE) al viale Kennedy 15, iscritta al n. 04232780611 del
Registro delle imprese di Caserta;
NOMINA giudice delegato il dott. Luciano Ferrara e curatore il dott. Massimo Di Pietro, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 6.5.2025 alle ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 22/01/2025
il Giudice estensore il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio dott. Michelangelo Petruzziello