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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14287/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Cividale del Friuli (UD) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MONAI CARLO, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. RUSSO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 19.3.2025)
“1. I coniugi devono vivere, come vivono, già separati, nel reciproco rispetto.
1 2. I due figli devono essere affidati a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, hanno la facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e devono avere la residenza e collocamento prevalente presso la residenza della SInora . Parte_1
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. La casa familiare di Brescia, via Luigi Luzzatti 15, deve essere assegnata alla SI.ra , con Parte_1
tutti gli arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali del SI. e della SI.ra Parte_2
, che costoro hanno già diviso, come da elencazione di cui all'Allegato A e fatto salvo quanto Parte_1
previsto nel punto iii del successivo paragrafo 9; la comunione de residuo è stata sciolta consensualmente, quanto alle somme di denaro trasfuse nei rispettivi conti corrente bancari personali.
5. Il SI. si impegna a vedere e tenere con sé i figli, secondo i termini indicati nello schema Parte_2 di cui all'Allegato B, fermo restando quanto segue:
i. i minori, congiuntamente, trascorrono due giorni continuativi a settimana presso il domicilio del SI.
Parte_2
ii. a settimane alternate, per un fine settimana, dal sabato mattina alle ore 10.00, i minori, congiuntamente, sono affidati al SI. il quale li deve tenere fino al giovedì successivo, all'uscita di scuola Parte_2
ove devono essere recuperati dall'altro genitore o in orari analoghi;
i prelievi e le riconsegne intendendosi a casa della madre;
iii. nel giorno del compleanno di ciascun figlio, il genitore che in quel momento non ha presso di sé il figlio deve avere in ogni caso diritto di fargli visita e di trascorrere con lui almeno due ore nell'arco di tale giornata;
durante le vacanze, il padre ha la facoltà di alternarsi con la madre dividendo i periodi natalizi e quelli pasquali e, per i mesi estivi, tenendo i figli con sé per tre settimane anche non continuative, da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Le Parti confermano la gestione familiare sin qui tenuta ovverosia le Parti devono versare mensilmente sul conto corrente comune appoggiato presso la banca le risorse sino ad oggi versate per fare fronte CP_1
alle necessità della famiglia, nella misura di € 300,00 ciascuno al mese, salvo integrazioni maggiori in modo da garantire che sul conto corrente bancario resti sempre un saldo attivo di almeno € 1.000,00.
7. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti propri e dei figli, e di documenti equipollenti, e concordano che, durante il turno di responsabilità, il genitore affidatario deve tenere con sé
e custodire i documenti d'identità dei figli.
8. Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere alcun contributo economico al fine del mantenimento proprio, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
9. Le parti concordano di continuare a pagare, nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo ipotecario della casa coniugale, dandosi reciprocamente atto e riconoscendo che: i. il SI. e la SI.ra Parte_2
2 hanno la facoltà di alienare a terzi la casa coniugale, una volta che entrambi i figli lasceranno Parte_1
la stessa, salvo diverso accordo scritto tra i suddetti, che preveda un termine antecedente;
ii. in caso di vendita della casa, il prezzo netto conseguito da tale vendita deve essere diviso a metà tra il SI. Pt_2
e la SI.ra , avendo quest'ultima pure diritto di ritenere, senza nulla dovere
[...] Parte_1
corrispondere al SI. tutti gli arredi e/o corredi della casa coniugale diversi da quelli del Parte_2 SI. di cui all'Allegato A e di cui al precedente paragrafo ii;
iii. in caso di vendita della Parte_2
casa coniugale, altresì, gli arredi di essa realizzati su misura e, segnatamente, la cucina, il mobile – bar, il tavolo ed il tavolino del soggiorno devono essere venduti, anche in blocco, separatamente rispetto alla casa coniugale, con divisione del prezzo netto conseguito da tale vendita (come nel caso della vendita della casa coniugale) in misura uguale tra il SI. e la SI.ra . Parte_2 Parte_1
10. La SInora , a fronte delle spese sostenute dal SI. per una nuova casa e Parte_1 Parte_2
l'arredo di essa, si obbliga a pagare al SI. una somma forfettaria e complessiva di € Parte_2
14.000,00, di cui verserà € 7.000,00, alla data di presentazione del presente ricorso e gli altri € 7.000,00, entro trenta (30) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
11. Il divorzio, che sin d'ora si chiede sia dichiarato una volta decorso il termine semestrale della separazione legale, verrà regolato dalle medesime condizioni, intendendosi precedute le parole di
“coniugi”, di “moglie” e di “marito” dal prefisso di “ex”. La SI.ra perderà, come per legge, Pt_1
l'aggiunta del cognome del marito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 24.4.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 39, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.11.2010 e il 27.6.2012. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c.;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione, anche dello scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 19.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14287/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Cividale del Friuli (UD) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MONAI CARLO, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. RUSSO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 19.3.2025)
“1. I coniugi devono vivere, come vivono, già separati, nel reciproco rispetto.
1 2. I due figli devono essere affidati a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, hanno la facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e devono avere la residenza e collocamento prevalente presso la residenza della SInora . Parte_1
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. La casa familiare di Brescia, via Luigi Luzzatti 15, deve essere assegnata alla SI.ra , con Parte_1
tutti gli arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni personali del SI. e della SI.ra Parte_2
, che costoro hanno già diviso, come da elencazione di cui all'Allegato A e fatto salvo quanto Parte_1
previsto nel punto iii del successivo paragrafo 9; la comunione de residuo è stata sciolta consensualmente, quanto alle somme di denaro trasfuse nei rispettivi conti corrente bancari personali.
5. Il SI. si impegna a vedere e tenere con sé i figli, secondo i termini indicati nello schema Parte_2 di cui all'Allegato B, fermo restando quanto segue:
i. i minori, congiuntamente, trascorrono due giorni continuativi a settimana presso il domicilio del SI.
Parte_2
ii. a settimane alternate, per un fine settimana, dal sabato mattina alle ore 10.00, i minori, congiuntamente, sono affidati al SI. il quale li deve tenere fino al giovedì successivo, all'uscita di scuola Parte_2
ove devono essere recuperati dall'altro genitore o in orari analoghi;
i prelievi e le riconsegne intendendosi a casa della madre;
iii. nel giorno del compleanno di ciascun figlio, il genitore che in quel momento non ha presso di sé il figlio deve avere in ogni caso diritto di fargli visita e di trascorrere con lui almeno due ore nell'arco di tale giornata;
durante le vacanze, il padre ha la facoltà di alternarsi con la madre dividendo i periodi natalizi e quelli pasquali e, per i mesi estivi, tenendo i figli con sé per tre settimane anche non continuative, da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Le Parti confermano la gestione familiare sin qui tenuta ovverosia le Parti devono versare mensilmente sul conto corrente comune appoggiato presso la banca le risorse sino ad oggi versate per fare fronte CP_1
alle necessità della famiglia, nella misura di € 300,00 ciascuno al mese, salvo integrazioni maggiori in modo da garantire che sul conto corrente bancario resti sempre un saldo attivo di almeno € 1.000,00.
7. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti propri e dei figli, e di documenti equipollenti, e concordano che, durante il turno di responsabilità, il genitore affidatario deve tenere con sé
e custodire i documenti d'identità dei figli.
8. Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere alcun contributo economico al fine del mantenimento proprio, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
9. Le parti concordano di continuare a pagare, nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo ipotecario della casa coniugale, dandosi reciprocamente atto e riconoscendo che: i. il SI. e la SI.ra Parte_2
2 hanno la facoltà di alienare a terzi la casa coniugale, una volta che entrambi i figli lasceranno Parte_1
la stessa, salvo diverso accordo scritto tra i suddetti, che preveda un termine antecedente;
ii. in caso di vendita della casa, il prezzo netto conseguito da tale vendita deve essere diviso a metà tra il SI. Pt_2
e la SI.ra , avendo quest'ultima pure diritto di ritenere, senza nulla dovere
[...] Parte_1
corrispondere al SI. tutti gli arredi e/o corredi della casa coniugale diversi da quelli del Parte_2 SI. di cui all'Allegato A e di cui al precedente paragrafo ii;
iii. in caso di vendita della Parte_2
casa coniugale, altresì, gli arredi di essa realizzati su misura e, segnatamente, la cucina, il mobile – bar, il tavolo ed il tavolino del soggiorno devono essere venduti, anche in blocco, separatamente rispetto alla casa coniugale, con divisione del prezzo netto conseguito da tale vendita (come nel caso della vendita della casa coniugale) in misura uguale tra il SI. e la SI.ra . Parte_2 Parte_1
10. La SInora , a fronte delle spese sostenute dal SI. per una nuova casa e Parte_1 Parte_2
l'arredo di essa, si obbliga a pagare al SI. una somma forfettaria e complessiva di € Parte_2
14.000,00, di cui verserà € 7.000,00, alla data di presentazione del presente ricorso e gli altri € 7.000,00, entro trenta (30) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
11. Il divorzio, che sin d'ora si chiede sia dichiarato una volta decorso il termine semestrale della separazione legale, verrà regolato dalle medesime condizioni, intendendosi precedute le parole di
“coniugi”, di “moglie” e di “marito” dal prefisso di “ex”. La SI.ra perderà, come per legge, Pt_1
l'aggiunta del cognome del marito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a BRESCIA (BS) in data 24.4.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 39, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.11.2010 e il 27.6.2012. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c.;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione, anche dello scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 19.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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