TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15999/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15999/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo , all'UPP dott.ssa Martina Cocinelli e alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta, sono comparsi:
Per l'avv. MERLINI ASTRID, la quale contesta la tardività della Parte_1
costituzione avversaria, eccepisce la decadenza avversaria dalla facoltà di proporre domande, eccezioni e produrre documenti;
ribadisce che non ha disconosciuto le 19 firme apposte sul doc. 2 e Parte_2 neppure quella apposta sul doc. 5; insiste nell'accoglimento delle conclusioni che conferma. Rinuncia all'istanza di verificazione per non aggravare le spese già consistenti della proprietà.
Per personalmente comparsa unitamente all'avv. BRUNELLI ELISABETTA, la quale Parte_2 dichiara di non accettare la rinuncia in ordine all'istanza di verificazione formalizzata da controparte, di disconoscere altresì le firme apposte sui doc.ti 2 e 5 di parte ricorrente;
chiede il rigetto delle domande avversarie nei confronti di . Contesta l'eccepita tardività della documentazione prodotta Parte_2
con la comparsa di costituzione in quanto sopravvenuta.
pagina 1 di 7 La difesa di parte ricorrente eccepisce la tardività del disconoscimento dei dic.ti 2 e 5 che processualmente si hanno per conosciuti ai sensi dell'art. 215 c.p.c. deposita nota spese.
Per essuno è presente. Controparte_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle conclusioni contenute negli atti depositati cui si riportano.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Ad ore 13:40 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 17:30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 7
N. R.G. 15999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI Parte_1 C.F._1
ASTRID e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO N. 30 40125 BOLOGNA, presso il difensore avv. MERLINI ASTRID
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE Controparte_2 C.F._2
DANIELA , elettivamente domiciliato in VIA BRUGNOLI 7 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. DANIELE DANIELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI Parte_2 C.F._3
ELISABETTA , elettivamente domiciliato in VIA DELLE BELLE ARTI 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUNELLI ELISABETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e odierno verbale di discussione della causa.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato intimava lo sfratto per morosità nei confronti di Parte_1
e in relazione a contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra Controparte_2 Parte_2
le parti in data 29 gennaio 2024 e registrato il 13 febbraio 20247 presso l'Agenzia delle Entrate di
Bologna avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna alla Via Francesco M. Grimaldi n. 5, quale meglio descritto nello stesso contratto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 novembre 2024, Parte_2
disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al contratto di locazione assumendo di non averla mai apposta.
Chiedeva, dunque, previo mutamento del rito, che venisse accertata l'inesistenza del contratto di locazione e, per l'effetto, che venisse rigettata la domanda dell'intimante.
Si costituiva, altresì, l'intimato con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata il 3 novembre 2024, opponendosi alla convalida e rilevando che il contratto di locazione era stato stipulato per poter procedere alla ristrutturazione dell'appartamento di , al termine Parte_2 della quale l'immobile sarebbe stato rilasciato.
Con provvedimento dell'11 novembre 2024, il Giudice stante l'opposizione degli intimati assegnava termine per attivare la mediazione a pena di improcedibilità della domanda con onere a carico di parte attrice, disponeva ex art. 426 c.p.c. il passaggio al rito speciale, concedendo alle parti termini perentori per il deposito di memorie integrative dei rispettivi atti introduttivi e documenti.
Nessuno dei due intimati partecipava all'obbligatorio procedimento di mediazione né provvedeva a depositare note integrative e/o documenti nel termine a tal fine assegnato.
è comparsa all'odierna udienza, ribadendo il disconoscimento della firma apposta sul Parte_2
contratto di locazione azionato dalla ricorrente del 29 gennaio 2024 regolarmente registrato, già peraltro disconosciuto nella fase sommaria, nonché estendendo il disconoscimento anche ai documenti apparentemente a sua firma n. 2 e 5 prodotti da parte ricorrente, dunque, insistendo nelle conclusioni già rassegnate di rigetto delle domande svolte dal ricorrente nei propri confronti.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve rilevarsi che ha fondato la sua domanda su contratto di locazione ad uso Parte_1
abitativo apparentemente sottoscritto da entrambi i convenuti in data 29 gennaio 2024 e registrato il 13 febbraio 20247 presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna alla Via Francesco M. Grimaldi n. 5, quale meglio descritto nello stesso contratto.
Detto contratto prevede la durata di mesi tre, con decorrenza dal 29 gennaio 2024 e scadenza il 28
pagina 4 di 7 aprile 2024, rinnovabile tacitamente per la stessa durata (doc. 001 e doc. 002 di parte ricorrente).
Come emerge dal contratto, la durata transitoria di mesi tre era “espressamente richiesta da parte conduttrice”.
Il predetto contratto è stato regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate di
Bologna in data 13 febbraio 2024 al n. 002786-serie 3T (doc. 004 di parte ricorrente).
IL canone di locazione era pattuito all'art. 5 del contratto nella somma di € 4.500,00 per l'intera durata trimestrale del contratto, da corrispondersi a parte locatrice mediante tre rate mensili e anticipate di €
1.500,00 ciascuna. L'art. 7 del medesimo contratto di locazione pone altresì a carico di parte conduttrice gli oneri accessori (costituiti da spese condominiali, TARI e utenze) afferenti detto immobile, quantificabili in € 500,00 mensili, da versarsi ogni mese unitamente ai canoni di locazione, salvo conguaglio.
Parte ricorrente ha documentato che con comunicazione in data 29 gennaio 2024 (doc. 005 di parte ricorrente) i conduttori hanno esercitato il diritto di recesso anticipato previsto dall'art. 4 del contratto di locazione, indicando il 28 aprile 2024 come data di rilascio dell'immobile.
Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che l'immobile non è mai stato effettivamente rilasciato dai conduttori, che tuttora lo occupano, essendo in corso l'esecuzione per il rilascio, senza corrispondere il canone pattuito oltre alla quota mensile delle spese condominiali dal 29 aprile 2024.
non ha contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto di contestazione, Controparte_3
limitandosi ad eccepire nella fase sommaria che il contratto era stato sottoscritto per la ristrutturazione dell'appartamento della madre e che al termine di tale ristrutturazione avrebbe Parte_2
riconsegnato l'immobile, così peraltro confermando l'avvenuta sottoscrizione del rapporto anche da parte dell'altra convenuta.
La , al contrario, ha fin dalla fase sommaria disconosciuto la firma apposta in calce al contratto Pt_2
di locazione.
La difesa di parte ricorrente ha all'odierna udienza rinunciato a coltivare l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dell' autenticità della firma apparentemente apposta a nome anche di oltre Parte_2
che pacificamente dal figlio così rinunciando ad avvalersi nei confronti della Controparte_2
prima del documento disconosciuto.
La stessa difesa ha, al riguardo, evidenziato che la non ha tempestivamente disconosciuto la firma Pt_2
a lei riferibile apposta sui documenti 2 e 5 allegati al ricorso, rispettivamente comprovanti la consegna dell'immobile in data 29/01/2024 e l'avvenuto recesso dal contratto di locazione in data 29/01/2024 espressamente richiamato nello stesso documento, con impegno alla liberazione dell'appartamento in data 28/04/2024, così dovendosi gli stessi a tutti gli effetti ritenere riconosciuti e, quindi, dimostrare pagina 5 di 7 anche nei confronti della stessa convenuta l'esistenza del rapporto in contestazione.
Deve al riguardo rilevarsi che del tutto tardivo è il disconoscimento effettuato dalla all'odierna Pt_2
udienza di discussione, trattandosi di documenti prodotti dalla difesa del ricorrente fin dalla fase sommaria, dovendosi ritenere pertanto gli stessi riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c
Può dunque argomentarsi che il negozio con firma anche apocrifa è valido ed efficace nei confronti del soggetto la cui firma è stata eventualmente artefatta qualora quest'ultimo ne sia (o venga) a conoscenza e si avvalga degli effetti del contratto, applicandosi in via analogica la disciplina della ratifica di cui all'art. 1399 c.c. (vedi in tal senso Cass. n. 5479 del 22 febbraio 2023).
Peraltro anche l'originario difetto di forma scritta risulta nel caso di specie sanato dall'avvenuta dichiarazione di recesso sopra richiamata debitamente sottoscritta da entrambi i conduttori e, quindi anche dalla , che espressamente richiama il contratto, così ratificandone per iscritto il contenuto, Pt_2
anche ove in ipotesi falsamente sottoscritto in origine.
È infatti evidente che la predetta convenuta prendendo in consegna l'immobile in data 29/01/2024 nonché dichiarando in pari di voler recedere anticipatamente dal contratto in contestazione, espressamente richiamato in tale dichiarazione, peraltro debitamente registrato anche a suo nome, impegnandosi alla liberazione dello stesso in data 28/04/2024, se ne sia avvalsa, assumendone anche i relativi obblighi (vedi doc.to 5 di parte ricorrente).
Non sono provati fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato inadempimento, essendo pacifico e non contestato che i resistenti continuino ad occupare l'immobile senza corrispondere alcunchè dal 29 aprile 2004.
Pertanto, dato atto della intervenuta cessazione del rapporto per effetto della richiamata disdetta formalizzata dai conduttori nonché comunque risolto per grave inadempimento agli stessi imputabile, va confermata dl'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa in data 11/11/2024, con conseguente condanna dei convenuti alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose in favore del ricorrente.
Gli stessi, in solido tra loro, vanno dichiarati temuti e condannati al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 23.500,00 per canoni ed oneri accessori da maggio 2024 fino alla data della presente decisione, oltre canoni a scadere fino al rilascio ed interessi legali ex art. 1284 comma I
c.p.c. dalle singole scadenze fino alla notifica dell'atto di intimazione ed ex IV comma dello stesso articolo dalla notifica dell'intimazione fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara risolto il contratto di locazione inter partes;
- a conferma dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. in data 11/11/2024, condanna e Controparte_2
al rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile di causa in favore del ricorrente;
Parte_2
-condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2 Parte_1 del complessivo importo di € 23.500,00 per canoni ed oneri accessori da maggio 2024 fino
[...]
alla data della presente decisione, oltre canoni a scadere fino al rilascio ed interessi legali come riconosciuti in motivazione;
- condanna altresì e a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_2 Parte_1
lite, che si liquidano in € 594,00 per spese, € 6.180,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15999/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/
Oggi 27 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo , all'UPP dott.ssa Martina Cocinelli e alla tirocinante dott.ssa Elisa Trotta, sono comparsi:
Per l'avv. MERLINI ASTRID, la quale contesta la tardività della Parte_1
costituzione avversaria, eccepisce la decadenza avversaria dalla facoltà di proporre domande, eccezioni e produrre documenti;
ribadisce che non ha disconosciuto le 19 firme apposte sul doc. 2 e Parte_2 neppure quella apposta sul doc. 5; insiste nell'accoglimento delle conclusioni che conferma. Rinuncia all'istanza di verificazione per non aggravare le spese già consistenti della proprietà.
Per personalmente comparsa unitamente all'avv. BRUNELLI ELISABETTA, la quale Parte_2 dichiara di non accettare la rinuncia in ordine all'istanza di verificazione formalizzata da controparte, di disconoscere altresì le firme apposte sui doc.ti 2 e 5 di parte ricorrente;
chiede il rigetto delle domande avversarie nei confronti di . Contesta l'eccepita tardività della documentazione prodotta Parte_2
con la comparsa di costituzione in quanto sopravvenuta.
pagina 1 di 7 La difesa di parte ricorrente eccepisce la tardività del disconoscimento dei dic.ti 2 e 5 che processualmente si hanno per conosciuti ai sensi dell'art. 215 c.p.c. deposita nota spese.
Per essuno è presente. Controparte_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle conclusioni contenute negli atti depositati cui si riportano.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Ad ore 13:40 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 17:30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 7
N. R.G. 15999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI Parte_1 C.F._1
ASTRID e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO N. 30 40125 BOLOGNA, presso il difensore avv. MERLINI ASTRID
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE Controparte_2 C.F._2
DANIELA , elettivamente domiciliato in VIA BRUGNOLI 7 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. DANIELE DANIELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI Parte_2 C.F._3
ELISABETTA , elettivamente domiciliato in VIA DELLE BELLE ARTI 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BRUNELLI ELISABETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e odierno verbale di discussione della causa.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato intimava lo sfratto per morosità nei confronti di Parte_1
e in relazione a contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra Controparte_2 Parte_2
le parti in data 29 gennaio 2024 e registrato il 13 febbraio 20247 presso l'Agenzia delle Entrate di
Bologna avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna alla Via Francesco M. Grimaldi n. 5, quale meglio descritto nello stesso contratto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 novembre 2024, Parte_2
disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al contratto di locazione assumendo di non averla mai apposta.
Chiedeva, dunque, previo mutamento del rito, che venisse accertata l'inesistenza del contratto di locazione e, per l'effetto, che venisse rigettata la domanda dell'intimante.
Si costituiva, altresì, l'intimato con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata il 3 novembre 2024, opponendosi alla convalida e rilevando che il contratto di locazione era stato stipulato per poter procedere alla ristrutturazione dell'appartamento di , al termine Parte_2 della quale l'immobile sarebbe stato rilasciato.
Con provvedimento dell'11 novembre 2024, il Giudice stante l'opposizione degli intimati assegnava termine per attivare la mediazione a pena di improcedibilità della domanda con onere a carico di parte attrice, disponeva ex art. 426 c.p.c. il passaggio al rito speciale, concedendo alle parti termini perentori per il deposito di memorie integrative dei rispettivi atti introduttivi e documenti.
Nessuno dei due intimati partecipava all'obbligatorio procedimento di mediazione né provvedeva a depositare note integrative e/o documenti nel termine a tal fine assegnato.
è comparsa all'odierna udienza, ribadendo il disconoscimento della firma apposta sul Parte_2
contratto di locazione azionato dalla ricorrente del 29 gennaio 2024 regolarmente registrato, già peraltro disconosciuto nella fase sommaria, nonché estendendo il disconoscimento anche ai documenti apparentemente a sua firma n. 2 e 5 prodotti da parte ricorrente, dunque, insistendo nelle conclusioni già rassegnate di rigetto delle domande svolte dal ricorrente nei propri confronti.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve rilevarsi che ha fondato la sua domanda su contratto di locazione ad uso Parte_1
abitativo apparentemente sottoscritto da entrambi i convenuti in data 29 gennaio 2024 e registrato il 13 febbraio 20247 presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna alla Via Francesco M. Grimaldi n. 5, quale meglio descritto nello stesso contratto.
Detto contratto prevede la durata di mesi tre, con decorrenza dal 29 gennaio 2024 e scadenza il 28
pagina 4 di 7 aprile 2024, rinnovabile tacitamente per la stessa durata (doc. 001 e doc. 002 di parte ricorrente).
Come emerge dal contratto, la durata transitoria di mesi tre era “espressamente richiesta da parte conduttrice”.
Il predetto contratto è stato regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate di
Bologna in data 13 febbraio 2024 al n. 002786-serie 3T (doc. 004 di parte ricorrente).
IL canone di locazione era pattuito all'art. 5 del contratto nella somma di € 4.500,00 per l'intera durata trimestrale del contratto, da corrispondersi a parte locatrice mediante tre rate mensili e anticipate di €
1.500,00 ciascuna. L'art. 7 del medesimo contratto di locazione pone altresì a carico di parte conduttrice gli oneri accessori (costituiti da spese condominiali, TARI e utenze) afferenti detto immobile, quantificabili in € 500,00 mensili, da versarsi ogni mese unitamente ai canoni di locazione, salvo conguaglio.
Parte ricorrente ha documentato che con comunicazione in data 29 gennaio 2024 (doc. 005 di parte ricorrente) i conduttori hanno esercitato il diritto di recesso anticipato previsto dall'art. 4 del contratto di locazione, indicando il 28 aprile 2024 come data di rilascio dell'immobile.
Lamenta, al riguardo, parte ricorrente che l'immobile non è mai stato effettivamente rilasciato dai conduttori, che tuttora lo occupano, essendo in corso l'esecuzione per il rilascio, senza corrispondere il canone pattuito oltre alla quota mensile delle spese condominiali dal 29 aprile 2024.
non ha contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto di contestazione, Controparte_3
limitandosi ad eccepire nella fase sommaria che il contratto era stato sottoscritto per la ristrutturazione dell'appartamento della madre e che al termine di tale ristrutturazione avrebbe Parte_2
riconsegnato l'immobile, così peraltro confermando l'avvenuta sottoscrizione del rapporto anche da parte dell'altra convenuta.
La , al contrario, ha fin dalla fase sommaria disconosciuto la firma apposta in calce al contratto Pt_2
di locazione.
La difesa di parte ricorrente ha all'odierna udienza rinunciato a coltivare l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dell' autenticità della firma apparentemente apposta a nome anche di oltre Parte_2
che pacificamente dal figlio così rinunciando ad avvalersi nei confronti della Controparte_2
prima del documento disconosciuto.
La stessa difesa ha, al riguardo, evidenziato che la non ha tempestivamente disconosciuto la firma Pt_2
a lei riferibile apposta sui documenti 2 e 5 allegati al ricorso, rispettivamente comprovanti la consegna dell'immobile in data 29/01/2024 e l'avvenuto recesso dal contratto di locazione in data 29/01/2024 espressamente richiamato nello stesso documento, con impegno alla liberazione dell'appartamento in data 28/04/2024, così dovendosi gli stessi a tutti gli effetti ritenere riconosciuti e, quindi, dimostrare pagina 5 di 7 anche nei confronti della stessa convenuta l'esistenza del rapporto in contestazione.
Deve al riguardo rilevarsi che del tutto tardivo è il disconoscimento effettuato dalla all'odierna Pt_2
udienza di discussione, trattandosi di documenti prodotti dalla difesa del ricorrente fin dalla fase sommaria, dovendosi ritenere pertanto gli stessi riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.p.c
Può dunque argomentarsi che il negozio con firma anche apocrifa è valido ed efficace nei confronti del soggetto la cui firma è stata eventualmente artefatta qualora quest'ultimo ne sia (o venga) a conoscenza e si avvalga degli effetti del contratto, applicandosi in via analogica la disciplina della ratifica di cui all'art. 1399 c.c. (vedi in tal senso Cass. n. 5479 del 22 febbraio 2023).
Peraltro anche l'originario difetto di forma scritta risulta nel caso di specie sanato dall'avvenuta dichiarazione di recesso sopra richiamata debitamente sottoscritta da entrambi i conduttori e, quindi anche dalla , che espressamente richiama il contratto, così ratificandone per iscritto il contenuto, Pt_2
anche ove in ipotesi falsamente sottoscritto in origine.
È infatti evidente che la predetta convenuta prendendo in consegna l'immobile in data 29/01/2024 nonché dichiarando in pari di voler recedere anticipatamente dal contratto in contestazione, espressamente richiamato in tale dichiarazione, peraltro debitamente registrato anche a suo nome, impegnandosi alla liberazione dello stesso in data 28/04/2024, se ne sia avvalsa, assumendone anche i relativi obblighi (vedi doc.to 5 di parte ricorrente).
Non sono provati fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato inadempimento, essendo pacifico e non contestato che i resistenti continuino ad occupare l'immobile senza corrispondere alcunchè dal 29 aprile 2004.
Pertanto, dato atto della intervenuta cessazione del rapporto per effetto della richiamata disdetta formalizzata dai conduttori nonché comunque risolto per grave inadempimento agli stessi imputabile, va confermata dl'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa in data 11/11/2024, con conseguente condanna dei convenuti alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose in favore del ricorrente.
Gli stessi, in solido tra loro, vanno dichiarati temuti e condannati al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 23.500,00 per canoni ed oneri accessori da maggio 2024 fino alla data della presente decisione, oltre canoni a scadere fino al rilascio ed interessi legali ex art. 1284 comma I
c.p.c. dalle singole scadenze fino alla notifica dell'atto di intimazione ed ex IV comma dello stesso articolo dalla notifica dell'intimazione fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara risolto il contratto di locazione inter partes;
- a conferma dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. in data 11/11/2024, condanna e Controparte_2
al rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile di causa in favore del ricorrente;
Parte_2
-condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2 Parte_1 del complessivo importo di € 23.500,00 per canoni ed oneri accessori da maggio 2024 fino
[...]
alla data della presente decisione, oltre canoni a scadere fino al rilascio ed interessi legali come riconosciuti in motivazione;
- condanna altresì e a rimborsare a le spese di Controparte_2 Parte_2 Parte_1
lite, che si liquidano in € 594,00 per spese, € 6.180,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7