Articolo 16 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 maggio 1976
Art. 16.
Il termine di cui all' articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , e' prorogato al 31 dicembre 1979.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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