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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13016/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13016/2021 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_3
ATTORE/I
e
CP_1
[...] Controparte_2
[...] CP_1
Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 24 febbraio 2025 chiamata la causa ad ore 9,15, innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. AMATO FILIPPO , Parte_1 Per l'avv. AMATO FILIPPO , Controparte_4
Per l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO NICOLAIA CP_1
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
C.F._1 Per l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO Parte_4
NICOLAIA ( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
C.F._1 Per l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO NICOLAIA Controparte_5
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
C.F._1 Per RESTIVO l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO NICOLAIA CP_3
( C/O AVV. VINCENZO ARCOLEO - VIA PIERSANTI MATTARELLA, 50 C.F._1
90141 PALERMO;
Tutti i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,25, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13016/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
AMATO FILIPPO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AMATO FILIPPO
(C.F. ), con il Controparte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. AMATO FILIPPO , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. AMATO FILIPPO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
, elettivamente C.F._1
pagina 2 di 9 domiciliato in C/O AVV. NICOLAIA LO PICCOLO - VIA CATANIA, 146 90100
PALERMO presso il difensore avv. ARCOLEO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio Pt_2 Controparte_2 C.F._5 dell'avv. ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in C/O AVV. NICOLAIA LO PICCOLO - VIA CATANIA, 146 90100
PALERMO presso il difensore avv. ARCOLEO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._6
ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA Piersanti Mattarella 50 90141 PALERMO presso il difensore avv.
ARCOLEO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._7
ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( C/O AVV. VINCENZO ARCOLEO - VIA PIERSANTI C.F._1
MATTARELLA, 50 90141 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in VIA Piersanti
Mattarella 50 90141 PALERMO presso il difensore avv. ARCOLEO VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5/14.10.2021 e Parte_1 Controparte_4
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e
[...] CP_1 [...]
e, premesso di essere proprietari di uno spezzone di terreno sito in Parte_4
Palermo, Contrada San Lorenzo Colli – Tommaso Natale, Fondo Collegio Romano o
Gugino per averlo acquistato da potere di e con atto ai Controparte_6 CP_7
rogiti del Notaio del 18 Maggio 1990, che il bene era stato Persona_1
trasferito con la servitù di passaggio costituita a favore dello stesso con atto ai Rogiti
pagina 3 di 9 dello stesso Notaio del 27 Dicembre 1989, dedotto di aver esercitato il diritto di Per_1
passaggio attraverso un vecchio cancello che rimaneva sempre aperto permettendo il transito, che recentemente il vecchio cancello era stato sostituito da un nuovo cancello che ne impediva il transito le cui chiavi erano a disposizione soltanto dei convenuti, che il terreno era totalmente intercluso, chiedevano di ritenere e dichiarare che i signori e avevano violato il dovere di rispettare la servitù CP_1 Parte_4 di passaggio descritta nell'atto di compravendita citato in premessa e disposta a vantaggio del fondo di terreno di proprietà di parte attrice e, per l'effetto, di ordinare la rimozione del cancello che impediva ai signori e l'esercizio della Pt_1 CP_4
servitù di passaggio, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano e eccependo, preliminarmente, CP_1 Parte_4
l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito contestavano le domande di parte attrice , chiedendone il rigetto.
Allegavano che il fondo di proprietà degli odierni convenuti era stato contrattualmente gravato da servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli attori (altrimenti intercluso) , ma che sin dall'atto di compravendita, detta servitù non era stata mai stata esercitata per il tramite del fondo di proprietà degli odierni convenuti, bensì attraverso una stradella (spezzone di terreno) posta al di là del muro di recinzione delimitante la proprietà di detti convenuti e che ricade all'interno della particella n°1904 di proprietà aliena, adesso chiusa da un cancello le cui chiavi non erano in possesso dei convenuti, i quali avevano accesso ai loro lotti da altri ingressi.
Rappresentavano che ad apporre il cancello erano stati i proprietari del terreno limitrofo distinto con la particella 1904 e che i convenuti non disponevano delle chiavi.
Eccepivano la prescrizione della servitù di passaggio per mancato uso ventennale e il difetto di legittimazione passiva, in quanto il cancello era posto nella particella 1904 di proprietà aliena. Eccepivano la disintegrità del contraddittorio nei confronti dei comproprietari e . Controparte_5 Controparte_3
Chiedevano nel merito, di accertare e dichiarare la estraneità dei convenuti in relazione alla chiusura del cancello, comunque accertare e dichiarare la servitù estinta per prescrizione ex art. 1073 c.c. e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione pagina 4 di 9 passiva di e per i suddetti motivi e comunque di Parte_4 CP_1
rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza dell'11.02.2022 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e . Controparte_5 Controparte_3
Si costituivano e formulando le stesse domande e Controparte_5 Controparte_3
difese degli attori.
Veniva esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad accertare che , CP_1 Parte_4
, e hanno violato il dovere di rispettare la
[...] Controparte_5 Controparte_3 servitù di passaggio descritta nell'atto di compravendita citato in premessa e disposta a vantaggio del fondo di terreno di proprietà di parte attrice e, per l'effetto, di ordinare la rimozione del cancello che impedisce ai signori e l'esercizio della Pt_1 CP_4
servitù di passaggio.
La domanda muove dal presupposto che il terreno di parte attrice è gravato da servitù di passaggio, che tale servitù era stata liberamente esercitata dagli attori finché di recente il vecchio cancello posto all'ingresso della stradella d'accesso alla stradella che conduceva al fondo di parte attrice che era sempre rimasto aperto non è stato sostituito con l'apposizione di un nuovo cancello chiuso.
La domanda è infondata.
In primo luogo va rilevato che i convenuti hanno eccepito che il vecchio cancello aperto da cui si accedeva alla stradella che conduceva al terreno di parte attrice ricadeva nella particella 1904 di proprietà aliena ed era stato recentemente sostituito dai proprietari del terreno limotrofo, unici ad avere le chiavi del cancello, mentre la servitù gravante sul loro terreno si era prescritta per mancato uso ventennale.
A supporto di ciò producevano le foto aeree del 2001, del 2020 e le aerofotogrammetrie da cui si evince che il il lotto degli odierni attori era collegato alla strada tramite una pagina 5 di 9 stradella sterrata adiacente il lotto degli odierni convenuti almeno dal 1992 e che i luoghi non sono mai mutati nel tempo, ad eccezione del cancello grigio installato dai proprietari del fondo limitrofo e per cui è causa, così come si evince dalla ctp depositata e non contestata.
Invero, dalla suddetta documentazione si può rilevare che sulla proprietà si Pt_4
scorge un manufatto (indicato nella Foto n. 2 dalla freccia di colore blu) che si scorge nelle aerofotogrammetrie che di fatto dimostra, in assenza di prova contraria, come la servitù non possa essere stata mai esercitata attraverso detto fondo.
Parte attrice non ha contestato nei termini concessi per il deposito delle memorie 183 VI
comma cpc le deduzioni dei convenuti e la documentazione prodotta, né ha articolato mezzi di prova a sostegno della domanda formulata, omettendo di dimostrare le circostanze allegate. In subordine parte attrice ha chiesto, seppur soltanto nell'esposizione dei fatti e senza articolare specifica domanda, che la servitù di passaggio sia concessa al fondo perché intercluso.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando la servitù deve essere costituita a favore di un fondo intercluso, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i proprietari dei suoli che si interpongono tra l'immobile intercluso e la pubblica via, ciò in quanto l'utilità derivante dall'asservimento deve essere attuata unitariamente, con la costituzione del passaggio nella sua interezza (Cass. s.u. 9685/2013).
Tale esigenza sussiste se il passaggio deve essere costituito mediante l'attraversamento di una pluralità di fondi ubicati in consecuzione. In tal caso, ove non fossero evocati in causa tutti i proprietari dei fondi da asservire, la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale (Cass. 9685/2013).
Tuttavia, neppure in tal caso si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la mancata partecipazione al giudizio degli altri interessati sostanzia esclusivamente il difetto di una condizione dell'azione, dipendente dalla “possibilità giuridica”, ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una pagina 6 di 9 norma che le dia fondamento, poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento. Di conseguenza il giudice non deve adottare il provvedimento ex art. 102 c.p.c., ma è tenuto a respingere la domanda (Cass. s.u.
9685/2013; Cass. 1646/2017).
Nel caso di specie, parte attrice ai fini dell'accoglimento della domanda formulata in subordine relativa all'individuazione del passaggio coattivo a favore del fondo intercluso ha omesso di citare i proprietari dei fondi limitrofi.
Da qui l'inammissibilità della domanda.
In conclusione, va dichiarata prescritto il diritto di servitù di passaggio del fondo sito in
Palermo, Contrada San Lorenzo Colli – Tommaso Natale, Fondo Collegio Romano o
Gugino identificato al Catasto al foglio 14 particella 1914 sul fondo dei convenuti identificato al Catasto al foglio 14, particella 2855(1915 già soppressa.
Le restanti domande di parte attrice vanno, dunque, disattese.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 ((valore della causa €5100,00, scaglione di valore fino ad euro
5.200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata, oltre aumento ex art.4 comma 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione) liquidate in
€ 3233,80 per compensi, oltre, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara inammissibile la domanda di parte attrice volta ad ottenere la servitù di passaggio di un fondo intercluso;
dichiara prescritto il diritto di servitù di passaggio del fondo sito in Palermo, Contrada
San Lorenzo Colli – Tommaso Natale, Fondo Collegio Romano o Gugino identificato al Catasto al foglio 14 particella 1914 sul fondo dei convenuti identificato al Catasto al pagina 7 di 9 foglio 14, particella 2855(1915 già soppressa;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3233,80 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13016/2021 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_3
ATTORE/I
e
CP_1
[...] Controparte_2
[...] CP_1
Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 24 febbraio 2025 chiamata la causa ad ore 9,15, innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. AMATO FILIPPO , Parte_1 Per l'avv. AMATO FILIPPO , Controparte_4
Per l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO NICOLAIA CP_1
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
C.F._1 Per l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO Parte_4
NICOLAIA ( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
C.F._1 Per l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO NICOLAIA Controparte_5
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
C.F._1 Per RESTIVO l'avv. ARCOLEO VINCENZO e l'avv. LO PICCOLO NICOLAIA CP_3
( C/O AVV. VINCENZO ARCOLEO - VIA PIERSANTI MATTARELLA, 50 C.F._1
90141 PALERMO;
Tutti i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,25, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13016/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
AMATO FILIPPO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AMATO FILIPPO
(C.F. ), con il Controparte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. AMATO FILIPPO , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. AMATO FILIPPO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
, elettivamente C.F._1
pagina 2 di 9 domiciliato in C/O AVV. NICOLAIA LO PICCOLO - VIA CATANIA, 146 90100
PALERMO presso il difensore avv. ARCOLEO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio Pt_2 Controparte_2 C.F._5 dell'avv. ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in C/O AVV. NICOLAIA LO PICCOLO - VIA CATANIA, 146 90100
PALERMO presso il difensore avv. ARCOLEO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._6
ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( VIA CATANIA, 146 90100 PALERMO;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA Piersanti Mattarella 50 90141 PALERMO presso il difensore avv.
ARCOLEO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._7
ARCOLEO VINCENZO e dell'avv. LO PICCOLO NICOLAIA
( C/O AVV. VINCENZO ARCOLEO - VIA PIERSANTI C.F._1
MATTARELLA, 50 90141 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in VIA Piersanti
Mattarella 50 90141 PALERMO presso il difensore avv. ARCOLEO VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5/14.10.2021 e Parte_1 Controparte_4
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e
[...] CP_1 [...]
e, premesso di essere proprietari di uno spezzone di terreno sito in Parte_4
Palermo, Contrada San Lorenzo Colli – Tommaso Natale, Fondo Collegio Romano o
Gugino per averlo acquistato da potere di e con atto ai Controparte_6 CP_7
rogiti del Notaio del 18 Maggio 1990, che il bene era stato Persona_1
trasferito con la servitù di passaggio costituita a favore dello stesso con atto ai Rogiti
pagina 3 di 9 dello stesso Notaio del 27 Dicembre 1989, dedotto di aver esercitato il diritto di Per_1
passaggio attraverso un vecchio cancello che rimaneva sempre aperto permettendo il transito, che recentemente il vecchio cancello era stato sostituito da un nuovo cancello che ne impediva il transito le cui chiavi erano a disposizione soltanto dei convenuti, che il terreno era totalmente intercluso, chiedevano di ritenere e dichiarare che i signori e avevano violato il dovere di rispettare la servitù CP_1 Parte_4 di passaggio descritta nell'atto di compravendita citato in premessa e disposta a vantaggio del fondo di terreno di proprietà di parte attrice e, per l'effetto, di ordinare la rimozione del cancello che impediva ai signori e l'esercizio della Pt_1 CP_4
servitù di passaggio, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano e eccependo, preliminarmente, CP_1 Parte_4
l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito contestavano le domande di parte attrice , chiedendone il rigetto.
Allegavano che il fondo di proprietà degli odierni convenuti era stato contrattualmente gravato da servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli attori (altrimenti intercluso) , ma che sin dall'atto di compravendita, detta servitù non era stata mai stata esercitata per il tramite del fondo di proprietà degli odierni convenuti, bensì attraverso una stradella (spezzone di terreno) posta al di là del muro di recinzione delimitante la proprietà di detti convenuti e che ricade all'interno della particella n°1904 di proprietà aliena, adesso chiusa da un cancello le cui chiavi non erano in possesso dei convenuti, i quali avevano accesso ai loro lotti da altri ingressi.
Rappresentavano che ad apporre il cancello erano stati i proprietari del terreno limitrofo distinto con la particella 1904 e che i convenuti non disponevano delle chiavi.
Eccepivano la prescrizione della servitù di passaggio per mancato uso ventennale e il difetto di legittimazione passiva, in quanto il cancello era posto nella particella 1904 di proprietà aliena. Eccepivano la disintegrità del contraddittorio nei confronti dei comproprietari e . Controparte_5 Controparte_3
Chiedevano nel merito, di accertare e dichiarare la estraneità dei convenuti in relazione alla chiusura del cancello, comunque accertare e dichiarare la servitù estinta per prescrizione ex art. 1073 c.c. e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione pagina 4 di 9 passiva di e per i suddetti motivi e comunque di Parte_4 CP_1
rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza dell'11.02.2022 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e . Controparte_5 Controparte_3
Si costituivano e formulando le stesse domande e Controparte_5 Controparte_3
difese degli attori.
Veniva esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad accertare che , CP_1 Parte_4
, e hanno violato il dovere di rispettare la
[...] Controparte_5 Controparte_3 servitù di passaggio descritta nell'atto di compravendita citato in premessa e disposta a vantaggio del fondo di terreno di proprietà di parte attrice e, per l'effetto, di ordinare la rimozione del cancello che impedisce ai signori e l'esercizio della Pt_1 CP_4
servitù di passaggio.
La domanda muove dal presupposto che il terreno di parte attrice è gravato da servitù di passaggio, che tale servitù era stata liberamente esercitata dagli attori finché di recente il vecchio cancello posto all'ingresso della stradella d'accesso alla stradella che conduceva al fondo di parte attrice che era sempre rimasto aperto non è stato sostituito con l'apposizione di un nuovo cancello chiuso.
La domanda è infondata.
In primo luogo va rilevato che i convenuti hanno eccepito che il vecchio cancello aperto da cui si accedeva alla stradella che conduceva al terreno di parte attrice ricadeva nella particella 1904 di proprietà aliena ed era stato recentemente sostituito dai proprietari del terreno limotrofo, unici ad avere le chiavi del cancello, mentre la servitù gravante sul loro terreno si era prescritta per mancato uso ventennale.
A supporto di ciò producevano le foto aeree del 2001, del 2020 e le aerofotogrammetrie da cui si evince che il il lotto degli odierni attori era collegato alla strada tramite una pagina 5 di 9 stradella sterrata adiacente il lotto degli odierni convenuti almeno dal 1992 e che i luoghi non sono mai mutati nel tempo, ad eccezione del cancello grigio installato dai proprietari del fondo limitrofo e per cui è causa, così come si evince dalla ctp depositata e non contestata.
Invero, dalla suddetta documentazione si può rilevare che sulla proprietà si Pt_4
scorge un manufatto (indicato nella Foto n. 2 dalla freccia di colore blu) che si scorge nelle aerofotogrammetrie che di fatto dimostra, in assenza di prova contraria, come la servitù non possa essere stata mai esercitata attraverso detto fondo.
Parte attrice non ha contestato nei termini concessi per il deposito delle memorie 183 VI
comma cpc le deduzioni dei convenuti e la documentazione prodotta, né ha articolato mezzi di prova a sostegno della domanda formulata, omettendo di dimostrare le circostanze allegate. In subordine parte attrice ha chiesto, seppur soltanto nell'esposizione dei fatti e senza articolare specifica domanda, che la servitù di passaggio sia concessa al fondo perché intercluso.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando la servitù deve essere costituita a favore di un fondo intercluso, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i proprietari dei suoli che si interpongono tra l'immobile intercluso e la pubblica via, ciò in quanto l'utilità derivante dall'asservimento deve essere attuata unitariamente, con la costituzione del passaggio nella sua interezza (Cass. s.u. 9685/2013).
Tale esigenza sussiste se il passaggio deve essere costituito mediante l'attraversamento di una pluralità di fondi ubicati in consecuzione. In tal caso, ove non fossero evocati in causa tutti i proprietari dei fondi da asservire, la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale (Cass. 9685/2013).
Tuttavia, neppure in tal caso si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la mancata partecipazione al giudizio degli altri interessati sostanzia esclusivamente il difetto di una condizione dell'azione, dipendente dalla “possibilità giuridica”, ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una pagina 6 di 9 norma che le dia fondamento, poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento. Di conseguenza il giudice non deve adottare il provvedimento ex art. 102 c.p.c., ma è tenuto a respingere la domanda (Cass. s.u.
9685/2013; Cass. 1646/2017).
Nel caso di specie, parte attrice ai fini dell'accoglimento della domanda formulata in subordine relativa all'individuazione del passaggio coattivo a favore del fondo intercluso ha omesso di citare i proprietari dei fondi limitrofi.
Da qui l'inammissibilità della domanda.
In conclusione, va dichiarata prescritto il diritto di servitù di passaggio del fondo sito in
Palermo, Contrada San Lorenzo Colli – Tommaso Natale, Fondo Collegio Romano o
Gugino identificato al Catasto al foglio 14 particella 1914 sul fondo dei convenuti identificato al Catasto al foglio 14, particella 2855(1915 già soppressa.
Le restanti domande di parte attrice vanno, dunque, disattese.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 ((valore della causa €5100,00, scaglione di valore fino ad euro
5.200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata, oltre aumento ex art.4 comma 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione) liquidate in
€ 3233,80 per compensi, oltre, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara inammissibile la domanda di parte attrice volta ad ottenere la servitù di passaggio di un fondo intercluso;
dichiara prescritto il diritto di servitù di passaggio del fondo sito in Palermo, Contrada
San Lorenzo Colli – Tommaso Natale, Fondo Collegio Romano o Gugino identificato al Catasto al foglio 14 particella 1914 sul fondo dei convenuti identificato al Catasto al pagina 7 di 9 foglio 14, particella 2855(1915 già soppressa;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3233,80 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9