TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3760/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3760/2023 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 28 gennaio Parte_1 C.F._1
1970, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Laura La Rocca e Ludovica Piccinin, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ) in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima CP_1 C.F._2 ditta individuale “ (P.IVA n. ), rappresentato e difeso anche CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti AN Caretti e Fabio Cappelletti, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive e impugnativa di licenziamento verbale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2023 l'epigrafato ricorrente esponeva di aver lavorato per il resistente titolare dell'omonima ditta individuale “ che si occupa, tra CP_1 CP_1
l'altro, di gestire la struttura ricettiva denominata “Villa Gaudia”, sita in Rignano sull'Arno, Via del
Focardo n. 50/A, offerta in uso sia per soggiorni che per feste, matrimoni ed eventi;
che a seguito di colloquio nel mese di agosto 2021, aveva iniziato in data 1 settembre 2021 a prestare la propria attività lavorativa in favore del convenuto, senza alcuna formalizzazione contrattuale, lavorando
1 ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 1 settembre 2021 al 24 giugno 2023, allorquando veniva licenziato oralmente dal convenuto;
di aver svolto le mansioni di “operaio” ed in particolare:
- era adibito ad effettuare attività di giardinaggio nel parco della villa di circa 18.000 mq;
- era adibito ad effettuare semplici opere edili di imbiancatura e muratura;
- si occupava della manutenzione della piscina, dovendo verificare periodicamente la presenza di prodotti chimici per la piscina (es. cloro) e la pulizia a fondo della vasca, dell'idromassaggio e delle pompe della piscina;
- era adibito a risolvere tutte le varie problematiche e i vari inconvenienti che necessitavano di un intervento di tipo manutentivo che potevano sorgere nella struttura o nelle singole stanze (sostituzione di lampadine non funzionanti, risoluzione dei problemi alla caldaia e con internet); - durante le feste si occupava della preparazione dei drink (superalcolici, vino, spumante e birra), di somministrare i drink dietro il bancone a seconda della richiesta del singolo cliente;
che per l'intero periodo aveva osservato l'orario di lavoro stabilito e predisposto da e in particolare: per il mese di settembre 2021 dal CP_1 lunedì al venerdì per 3 ore giornaliere e preferibilmente dalle ore 8:00 alle ore 12:00; dal 1 ottobre
2021 al 30 aprile 2023 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per 3 ore giornaliere e generalmente dalle ore 7:00 alle ore 10:00 ovvero dalle ore 8:00 alle ore 11:00; dal 1 maggio 2023 al 24 giugno
2023 tutti i giorni dal lunedì alla domenica per 4,5 ore giornaliere e, generalmente, dalle ore 8:00 alle ore 12:30; che nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 maggio 2023, aveva lavorato per due volte al mese, durante le feste, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 per svolgere la mansione di “barman” nonché durante il mese di giugno 2023 per una volta, durante una festa, sempre dalle ore 19:00 alle ore 01:00
e per la notte di capodanno 2021/2022, aveva svolto mansioni di “barman” dalle ore 19:00 alle ore
02:00; di aver redatto dei fogli turno mensili con indicazione degli orari di presenza che venivano consegnati al per il pagamento del dovuto;
di essere stato assoggettato al potere direttivo di CP_1
che indicava giornalmente, anche a mezzo whatsapp, le attività da svolgere e lo
CP_1 richiamava in caso di ritenuti errori nel lavoro, spesso richiedendo di iniziare prima o terminare più tardi il proprio turno di lavoro al fine di occuparsi delle varie urgenze o necessità che quotidianamente si verificavano;
che nei mesi di maggio e giugno 2023, aveva affiancato , altra Persona_1 dipendente del nel rifacimento delle camere e nella pulizia della sala;
che in caso di assenza
CP_1 era tenuto ad avvisare il telefonicamente;
di aver utilizzato gli strumenti e le attrezzature di
CP_1 lavoro (decespugliatore, scope, rastrello, soffione, carriola e tagliaerba) di proprietà o comunque nella disponibilità del che il rapporto di lavoro era cessato a seguito di discussione avuta con il
CP_1
Per_ il giorno 24 giugno 2023, che alla presenza dei clienti della struttura, Signori AN CP_1
e , lo aveva invitato unitamente all'altra dipendente a lasciare i beni alimentari Per_3 Per_1 ricevuti presso la struttura, minacciando loro che se non lo avessero fatto non vi avrebbero più dovuto far ritorno, confermato il 26 giugno 2023; di aver impugnato il licenziamento orale, ponendosi a disposizione per la ripresa lavorativa;
di essere stato retribuito mensilmente dal Signor CP_1 CP_1
2 a mezzo di contanti, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al mese di maggio 2023, nella misura di
Euro 10,00 all'ora, così come indicato nell'allegato conteggio analitico, mentre nulla a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2023; di aver usufruito di sole tre settimane di ferie nell'ottobre del 2022, non retribuite;
di essere ad oggi creditore, per il periodo di lavoro dall'1 settembre 2021 al
24 giugno 2023, della somma complessiva pari ad Euro 10.913,01, nonché di Euro 1.320,00 per la retribuzione di giugno 2023 non percepita e di Euro 1.907,85 a titolo di ratei di 13^ mensilità e di
Euro 1.907,85 a titolo di ratei di 14^ mensilità, di Euro 662,50 a titolo di indennità per maggiorazione lavoro domenicale, festivo e notturno effettivamente prestato e non percepito sulla base del CCNL
Alberghi Confcommercio rivendicato e applicabile al rapporto, di Euro 1.186,13 a titolo di ferie e della somma di Euro 1.181,05 a titolo di permessi non goduti, di Euro 2.027,63 a titolo di TFR.
Tanto premesso chiedeva “1. accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 settembre 2021 al 24 giugno 2023 o altra data di giustizia;
2. accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 settembre 2021 al 24 giugno 2023, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al V livello del CCNL Alberghi Confcommercio, o altro maggiore o minore di giustizia, e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore del Signor della somma di Parte_1
Euro 10.913,01, come da allegato conteggio analitico, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli art. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria per i motivi di cui al ricorso;
3. accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comunicato oralmente al ricorrente per i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale CP_1 alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità sulla base della retribuzione globale di fatto mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad Euro 1.695,40 o altra di giustizia dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra o altre date di giustizia. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti”.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto in ricorso circa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro con il vincolo di subordinazione a partire dal 1 settembre 2021, trattandosi semmai di mera collaborazione, laddove il ricorrente percepiva un reddito da pensione e comunque svolgeva altre attività. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 3 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale involge, in via preliminare sul piano logico,
l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro che l'istante assume essere intercorso con il convenuto per il periodo indicato in ricorso.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano, in premessa, l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione tra le parti degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento della giusta retribuzione, provare, ove venga in contestazione, la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore primo ed indefettibile presupposto logico-giuridico.
Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. da ultimo Cass. 21028/2006).
Ciò posto, l'istruttoria svolta non ha consentito di raccogliere elementi sufficienti ai fini di una sicura qualificazione del rapporto di lavoro di cui è causa nei termini indicati dal ricorrente, permanendo all'esito della stessa dubbi circa lo stabile inserimento dell'istante nell'organizzazione produttiva del convenuto, per tutto il periodo e con le modalità dedotte in ricorso.
Prima di procedere all'esame delle emergenze istruttorie, appare opportuno evidenziare che, secondo quanto prospettato in ricorso, il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze del convenuto, nel periodo dal 1 settembre 2021 sino al 24 giugno 2023, secondo gli orari analiticamente descritti in ricorso, per il mese di settembre 2021 dal lunedì al venerdì per 3 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 12:00;- dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2023 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per 3 ore giornaliere dalle ore 7:00 alle ore 10:00 ovvero dalle ore 8:00 alle ore 11:00; dal 1 maggio 2023 al 24 giugno 2023 tutti i giorni dal lunedì alla domenica per 4,5 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 12:30, nonché per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 maggio 2023, per due volte al mese, durante le feste, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 con mansione di “barman” nonché durante il mese di giugno 2023 per una volta, durante una festa, sempre dalle ore 19:00 alle ore 01:00 e per la notte di capodanno
2021/2022, con le stesse mansioni di “barman” dalle ore 19:00 alle ore 02:00.
4 Secondo la prospettazione attorea, quindi, tra le parti, sarebbe intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, con prestazione lavorativa resa con sostanziale continuità, asserendo il ricorrente, al riguardo, di avere lavorato tutti i giorni della settimana indicati in ricorso come giardiniere, addetto alla manutenzione della piscina, imbianchino, secondo gli orari pure ivi indicati, senza alcuna sospensione e quindi anche nei periodi in cui la Villa non era aperta al pubblico e durante il periodo di sospensione delle attività derivante dalla pandemia Covid 19.
Ed, allora, rileva immediatamente il giudicante che le risultanze della prova testimoniale delineano, al contrario, l'espletamento da parte del ricorrente di una prestazione connotata da evidente discontinuità.
I testimoni escussi hanno, infatti, tutti dichiarato che la prestazione lavorativa veniva richiesta all'istante, e quindi resa dallo stesso, in relazione alle esigenze organizzative dettate anche dall'afflusso dei gruppi di ospiti della Villa, che venivano di volta in volta definite.
In tal senso depone quanto riferito dal teste , che ha lavorato per il resistente dal Persona_1
1.07.2021 al 24.06.2023, come addetta alle pulizie delle camere, aiuto cucina che ha dichiarato “(…)
Sul 4, 6: io ho presentato il ricorrente al resistente, che cercava un imbianchino, nell'agosto 2021, il ricorrente ha iniziato a lavorare a settembre 2021, il ricorrente ha iniziato come imbianchino, senza stipulare un contratto, poi ha fatto il tuttofare, il giardiniere, il barista, curava la piscina, nel 2023 mi dava una mano a pulire le camere;
Sul 7: il ricorrente ha lavorato per il signor ninterrottamente CP_1 dal 1.09.2021 al 24.06.2023, come giardiniere, raccoglitore di olive, per le feste, ecc. (…) Sul 9: confermo le attività di giardinaggio, di imbiancatura, mentre c'era un altro signore per le attività di muratore, confermo la manutenzione della piscina e dell'idromassaggio, confermo le attività di manutenzione, anche con riferimento alla caldaia, il ricorrente faceva sia il cameriere, che il barista per le feste organizzate nella villa;
Sul 10: io avevo un orario variabile, all'inizio facevo le camere, per due o tre ore di mattina, l'orario non lo decidevo io, ma il resistente, tutti i giorni della settimana, quando erano presenti i clienti, quando c'erano le feste il giorno prima dovevo pulire la sala discoteca, durante le feste lavoravo dalle 19.00 alle 1.00, a volte andavo anche prima, e il giorno dopo dovevo andare a fare le pulizie e riordinare, in cucina preparavo da mangiare per le feste, io so che il ricorrente quando c'erano i clienti doveva andare presto per non disturbare, verso le 7.00, fino alle 8.30/9.00, questo tutti i giorni della settimana, se non c'erano clienti il ricorrente non aveva un orario ben preciso, ma di solito andava la mattina a fare il giardiniere, non c'erano giorni ben precisi, 2 o 3 volte alla settimana, quando il resistente gli diceva di andare, preciso che dal 1 maggio iniziava la stagione, mentre nel periodo invernale di solito si facevano le feste;
Sul 11: più o meno si facevano un paio di feste al mese nel periodo invernale, nel 2023 ci sono state alcune feste anche d'estate, quando la villa non era occupata dai clienti, per due giorni consecutivi, in quella occasione il resistente non era
5 presente, era presente suo figlio , il ricorrente prima delle feste puliva l'esterno e curava Per_4
l'allestimento, preparava i falò, dalle 19.00 alle 1.00 faceva il barista, e poi il giorno dopo rimetteva a posto, rimetteva i divani dentro, ripuliva. Sul 12: nel Capodanno 2021/2022 il ricorrente ha fatto il barista, dalle 19.00 alle 1.00 o 2.00; Sul 13: confermo, nei fogli presenza indicavamo gli orari di entrata e uscita e le attività svolte nella giornata, servivano al resistente per il pagamento delle ore di lavoro svolte, a fine mese;
presa visione del doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente, confermo che si tratta dei fogli presenza che compilavamo;
Sul 14: il resistente dava ordini e direttive di lavoro al ricorrente, o a voce o tramite WhatsApp, raramente per telefono, a volte il resistente era presente nella villa, a volte no, preciso che io e il ricorrente avevamo le chiavi della villa, quando il resistente ci diceva di andare alla villa entravamo usando le nostre chiavi;
Sul 19: confermo;
Sul 20: confermo;
a volte il ricorrente utilizzava i suoi attrezzi, per esempio quando si è rotto il tosaerba, oppure forbici, avvitatore, per il resto gli strumenti di lavoro erano del resistente;
Sul 21: confermo, gli ospiti avevano offerto a me e al ricorrente beni alimentari, perché eravamo noi due presenti al lavoro;
(…) ADR avv.
Cappelletti: conosco le mansioni svolte dal ricorrente perché ci vedevamo al lavoro, lui mi dava anche una mano a fare le camere, dopo che avevo fatto le colazioni, preciso che per le colazioni io entravo al lavoro alle 7.00, il i tratteneva per darmi una mano a fare le camere dopo le 10.00, questo Pt_1 nel 2023, per il periodo antecedente io vedevo il ricorrente, per esempio pulivamo insieme la discoteca e poi il ricorrente mi riferiva dei suoi orari e di quello che faceva;
nel 2022 io ho fatto per una settimana le colazioni quando sono venuti in villa per una settimana i figli del resistente e i loro amici, per il resto facevo le camere, non avendo orari precisi, gli orari mi venivano indicati dal resistente, sono entrata alle 7 anche per pulire la discoteca, con il ricorrente;
se non c'erano ospiti prestavo attività quando c'erano le feste o comunque quando mi chiamava il resistente;
il 26 giugno ci siamo recati in villa per il pagamento della retribuzione e la restituzione delle chiavi, perché dopo l'episodio del 24 giugno il resistente non ci aveva più risposto ai messaggi;
(…) Sul 22: era il resistente ad indicare al ricorrente i giorni in cui doveva recarsi alla villa e gli orari;
(…)”.
Tali circostanze sono confermate anche dal teste che ha lavorato per il resistente Testimone_1 nell'anno 2022 limitatamente al periodo estivo che ha dichiarato: “(…) io li ho visti solo per un breve periodo, il resistente è il proprietario della villa in cui il ricorrente faceva il giardiniere, io sono andata a villa Gaudia, a Rignano sull'Arno, a preparare le colazioni, non tutti i giorni, era il 2022, nel periodo estivo, la villa è aperta nel periodo estivo, io non lavoravo continuativamente, tutte le settimane, ero presente quando c'erano gli ospiti, io ero presente in base alla richiesta degli ospiti, anche con riferimento agli orari della colazione, mi trattenevo non più di tre ore per le colazioni, può essere capitato che un giorno sia stata 4 ore, ma non ricordo gli orari, né i giorni con precisione, sono passati anni e io non mi segnavo nulla;
(…); Sul 7 e 9: il ricorrente era giardiniere, tagliava le piante, potava, spazzava le foglie, annaffiava, preciso che io ero in cucina e il ricorrente fuori in giardino, quindi non
6 so cosa facesse di preciso, il ricorrente arrivava alla villa prima di me, era la prima persona ad arrivare, questo nei giorni in cui ero presente, nella stagione estiva 2022, quando io andavo via il ricorrente era già andato via, anche se a volte aveva più da fare, ripeto che io ero in cucina e non conosco con precisione gli orari del ricorrente, a volte veniva a salutarmi prima di andare via, a volte vedevo la sua macchina o il suo furgoncino parcheggiati. Non so se il ricorrente facesse altre mansioni, io lo vedevo fare il giardiniere. Io mi recavo in villa quando c'erano clienti, che di solito stavano una settimana, da sabato a sabato, io ora ho la partita Iva, lavoro presso tante ville e quindi non ricordo esattamente, solitamente il ricorrente arrivava la mattina prima di me, penso che fosse quasi sempre presente quando c'ero io, Sull'11: io ho fatto una o due feste, di pomeriggio, ricordo un diciottesimo e un compleanno, nelle feste alle quali io ho partecipato non ho mai visto il ricorrente, preciso che io ero in cucina, ovvero in un ambiente chiuso;
Sul 13: non lo so;
Sul 14: penso di sì, il proprietario dava indicazioni a tutti su cosa fare, ma io non ho mai assistito a un dialogo tra di loro, quindi non so;
(…)
Sul 18 della memoria di costituzione: nel 2022 la villa era aperta nel periodo estivo, più o meno da giugno a settembre, come tutte le ville che fanno la stagione, è una villa con camere e cucina, gli ospiti possono anche cucinare da soli;
Non so che tipo di rapporto lavorativo ci fosse tra il ricorrente e il resistente, sono cose personali, non ne ho mai parlato con nessuno dei due (ricorrente e resistente);
ADR avv. Cappelletti: c'era una relazione sentimentale tra il ricorrente e la signora io credo Per_1 che la villa, quando non c'erano prenotazioni, fosse chiusa ma io in quel caso non andavo, quindi non so se ci fosse qualcun altro, con particolare riferimento al giardino”.
Il teste , se da un lato ha confermato di aver visto il ricorrente svolgere attività lavorativa Per_1 nella villa per l'intero periodo dedotto dal settembre 2021 al giugno 2023, ha dichiarato che la prestazione lavorativa veniva resa per una/due ore per l'intera settimana di mattina solo quando vi erano i clienti della villa, mentre ha escluso la stessa continuità per il periodo in cui non vi erano ospiti (due o tre volte a settimana) e comunque quando c'era la necessità, su richiesta del CP_1 senza precisare in quali mesi, negli anni in questione e con quale frequenza. Inoltre, entrambi i testi hanno confermato che solo nel periodo estivo (giugno a settembre) la Villa veniva affittata per soggiorni settimanali mentre nel periodo invernale era chiusa e affittata solo in occasione di feste ed eventi serali. Inoltre, il teste se da un lato ha confermato che nel periodo invernale la villa Per_1 ospitava eventi serali per circa due volte al mese, non ha precisato per quante volte il ricorrente aveva di fatto reso la prestazione lavorativa.
Elementi poi che depongono nel senso dell'espletamento di una prestazione connotata da caratteri di saltuarietà emergono ancora dalla deposizione del teste sorella del resistente, che ha Testimone_2 dichiarato “conosco il ricorrente, quando sono passata da casa, a villa Gaudia, l'ho visto lavorare, come uomo di fatica, il ricorrente metteva a posto i lettini, spazzava il piazzale, riordinava, 3 o 4 volte in estate ha tagliato l'erba del prato e l'ha rifinata usando la sua attrezzatura, il ricorrente era presente
7 quando c'erano ospiti presso la villa, io ho un lavoro stagionale, lavoro in una pelletteria a Firenze, io abito a LI NO, durante la pandemia, da ottobre a dicembre 2021, mi sono trasferita in villa perché mio LO si era rotto una spalla e io dovevo badare alla casa, nel novembre CP_1
2021 ci sono stati lavori di manutenzione in villa, è stato verniciato l'androne, c'era una ditta di imbianchini che se ne occupava;
Sul 16: confermo, i turisti non potevano viaggiare;
in villa c'è stata la festa dell'ultimo dell'anno; Sul 17: confermo, è stato un grosso lavoro di imbiancatura, durato del tempo;
Sul 18: la villa apre da aprile a settembre, ma il grosso dell'attività si svolge a giugno, luglio e agosto;
Sul 20: il signor la signora erano una coppia, non so se fossero sposati, Pt_1 Per_1 la signora era la donna delle pulizie e probabilmente il stato presentato da lei, io Per_1 Pt_1 so che il ra pensionato e che aveva chiesto di andare a chiamata e così è stato fatto, questo Pt_1 mi è stato riferito da mio LO;
Sul 22: quando ho parlato di “a chiamata” intendo dire che CP_1 il ricorrente veniva chiamato da mio LO quando c'era bisogno, avendo le chiavi il CP_1 ricorrente seguiva gli orari che più gli erano congeniali, per esempio quando c'erano gli ospiti il ricorrente veniva un'ora e mezza per spazzare, annaffiare, riordinare, non aveva un orario fisso, poteva andare e venire quando voleva, alle 6.00, alle 7.00, alle 8.00, sempre la mattina;
Sul 23: mio LO comunicava al ricorrente quando erano presenti gli ospiti e il ricorrente si recava alla villa per un'ora e mezza, nell'orario che preferiva per svolgere le attività di cui ho detto;
Sul 24: nel 2022, in estate, ci sono state 6 o 7 settimane in cui la villa è stata occupata, in quelle settimane il ricorrente si recava alla villa tutti i giorni, quando la villa non ha ospiti non c'è nessuno, la villa è chiusa, salvi eventi privati che vengono prenotati precedentemente (feste di compleanno, di laurea, ecc.), nel 2023 il ricorrente ha lavorato a maggio e giugno, non so quante settimane, poi il 24 giugno c'è stata una discussione con mio LO , dopo la quale il ricorrente e la moglie sono andati via, mio LO CP_1 la sera mi ha chiamata per chiedermi se ero disponibile ad andare il giorno dopo a preparare le colazioni, ma io ero impegnata con il mio lavoro e alla fine è andato mio LO ADR Per_5 avv. Cappelletti: la villa è di famiglia, è mia, di mio LO e dei miei nipoti, figli del Per_5 resistente”
Anche il teste LO del resistente ha dichiarato “(…) io sono uno dei proprietari Testimone_3 della vila Gaudia in affitto al resistente, conosco il ricorrente perché l'ho visto in qualche occasione quando ho dato una mano a o mi sono recato alla villa negli anni passati. Io sono benzinaio, CP_1 in autostrada, in più a volte do una mano a , visto che gestisce la villa, io non risiedo presso la CP_1 villa, ho visto il ricorrente spazzare, metter a posto gli esterni, pulire i tavoli, mettere a posto le sedie, svuotare i posaceneri, mettere in ordine quando c'erano ospiti nella villa;
Sul 16: confermo;
Sul 17: confermo, non ricordo il mese preciso in cui sono iniziati i lavori, che sono durati fino a febbraio/marzo 2022, abbiamo ristrutturato l'interno del salone, la cucina, abbiamo riverniciato i soffitti, sono stati lavori lunghi;
Sul 18: confermo, la licenza è da aprile a settembre, questo dal 2022
8 in poi, prima c'era il covid, il lavoro effettivamente si concentra nei mesi di giugno, luglio, agosto e primi di settembre;
Sul 20: stava cercando un collaboratore che gli desse una mano qualche CP_1 ora al giorno da giugno a settembre, il ricorrente aveva necessità di non essere assunto, perché aveva una pensione o reddito di cittadinanza, non ricordo esattamente, questo me lo ha riferito il ricorrente stesso;
Sul 22: quando sono andato a dare una mano al resistente per le colazioni ho visto il ricorrente, il ricorrente aveva le chiavi della villa, si muoveva autonomamente, a suo piacimento, secondo orari da lui stabiliti, si gestiva da sé il lavoro, le cose da fare erano tante, per esempio pulire il bordo piscina, le cose da fare venivano dette al ricorrente dal resistente all'inizio della stagione e poi il ricorrente si gestiva il lavoro da fare in autonomia. Sul 24: durante la stagione, quando c'erano gli ospiti, il ricorrente si recava in villa tutti i giorni, il lavoro era da un'ora e mezzo, due ore massimo al giorno, quando gli ospiti non erano presenti non saprei, le settimane lavorative nel 2022 erano 6, 7, forse 8, anzi non sono sicuro dell'anno; Sul 26: io quel giorno ero presente, a bordo piscina, ho visto il ricorrente dare in escandescenze, vociava, era presente anche la sua compagna, li ho sentiti dire che sarebbero andati via, che avrebbero smesso di collaborare, facendo anche un gesto con la mano che significava che se ne sarebbero andati, questo imprecando, i motivi della discussione mi sono stati riferiti dal resistente, ma io non ho assistito alla discussione, preciso che il ricorrente e la compagna hanno interrotto il rapporto nel mezzo della stagione;
ADR avv. Orlandini: io non partecipo alla gestione dell'attività, do una mano in caso di necessità con le colazioni o come aiuto cuoco (…)”.
Gli elementi conoscitivi lasciano quindi emergere la sussistenza di una collaborazione lavorativa connotata da evidenti margini di discontinuità, in chiaro contrasto con quanto oggetto di allegazione in ricorso, non potendo in alcun modo ritenersi confermata l'allegazione attorea secondo cui l'istante, per tutti gli anni indicati dal 2021 al 2023, avrebbe lavorato sempre in via continuativa dal mese di settembre 2021 al giugno 2023, secondo gli orari dedotti. Non soccorre a superare tale incertezza neppure la documentazione depositata, ossia i messaggi whatsapp (relativi ad un periodo limitato da dicembre 2022 a giugno 2023) e i fogli di presenza di provenienza del lavoratore (per i mesi indicati da marzo a settembre, anche se non è dato capire l'anno di riferimento) e da cui può ricavarsi semmai l'esistenza di un rapporto di mera collaborazione, senza vincolo di subordinazione, avendo il ricorrente lavorato per alcuni giorni della settimana e per orari variabili (neppure corrispondenti a quelli indicati in ricorso) ed in assenza di prova dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare nell'esecuzione della prestazione, avendo poi il ricorrente percepito una retribuzione variabile, che ha tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Orbene, se è vero che la mera saltuarietà della prestazione non può, di per sé, ritenersi indice decisivo della assenza di subordinazione, ben potendo dipendere la discontinuità della prestazione anche, come nel caso di specie, da specifiche esigenze imprenditoriali, ciò che assume, nel caso in esame, rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della natura subordinata della prestazione è l'assenza di ogni certezza
9 circa l'esistenza dell'obbligo del lavoratore di tenere costantemente a disposizione dell'imprenditore le proprie energie lavorative e di rendere quindi la propria prestazione a richiesta del datore (cfr. sul punto anche Cass. 12926/2003).
Sul punto, invero, va evidenziato che, a fronte dell'assoluta assenza di allegazioni specifiche in merito
(avendo l'istante prospettato, al contrario, una continuità della collaborazione lavorativa, poi smentita dalla prova acquisita) le deposizioni testimoniali non lasciano emergere elementi significativi nel senso della obbligatorietà della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del ricorrente.
In altri termini, in assenza di ogni prova circa l'obbligatoria disponibilità di prestare la collaborazione, nulla escludendo la necessità da parte della convenuta di acquisire di volta in volta la “disponibilità” dell'istante a rendere la prestazione, ad avviso del giudicante viene meno ogni dimostrazione della prospettata esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, non potendo, per definizione, disquisirsi di subordinazione, laddove il lavoratore sia libero di decidere se rendere o meno la propria attività senza, per ciò, andare incontro a responsabilità di tipo disciplinari.
Non ignora il giudicante la possibilità, in casi siffatti, caratterizzati da saltuarietà delle prestazioni, di configurare una pluralità di rapporti di lavoro subordinati ciascuno per ogni prestazione resa, ogni qualvolta essa, singolarmente considerata, presenti i connotati tipici della subordinazione (cfr. anche
Cass. 9343/2005; Cass. 6761/1999).
Al di là, però, dell'evidente mutamento di prospettiva che si verrebbe ad operare rispetto a quanto in ricorso prospettato – dove si deduce la esistenza di unico rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato- ogni indagine in tale senso appare nella specie superflua, non avendo fornito le deposizioni raccolte univoche indicazioni in ordine al numero, o anche solo alla cadenza, delle singole prestazioni lavorative ed alla misura delle stesse, tali da aprire il varco, con sufficiente certezza dei dati di riferimento, ad una verifica della adeguatezza delle retribuzioni percepite dal ricorrente.
Ed invero le deposizioni riportate non consentono in alcun modo di ritenere che il ricorrente abbia lavorato con la continuità descritta in ricorso per l'intero anno, considerato che la prestazione lavorativa andava a ricollegarsi all'arrivo dei clienti della villa, che, per quanto emergente dalle deposizioni testimoniali, nemmeno può essere ricollegato con certezza alla continuità allegata in ricorso.
Infine ferme le considerazioni sull'assenza del vincolo di subordinazione, deve escludersi comunque che la collaborazione sia terminata per volontà del resistente a seguito di licenziamento verbale, laddove come è emerso dalle conversazioni whatsapp in atti e dalle dichiarazioni testimoniali, il ricorrente a seguito della discussione avuta il 24 giugno 2023 con il aveva terminato la CP_1
10 giornata lavorativa e solo all'esito aveva inviato messaggio whatsapp per chiedere se il giorno dopo sarebbe dovuto tornare a lavoro, senza ricevere alcuna risposta.
Invero come dichiarato dal teste “(…) confermo, gli ospiti avevano offerto a me e al Per_1 ricorrente beni alimentari, perché eravamo noi due presenti al lavoro;
Sul 22: il ricorrente era fuori a pulire la piscina, io ho detto al resistente che si era trattato di un regalo degli ospiti, che erano presenti e che hanno confermato la circostanza, i clienti mi hanno lasciato anche il loro numero di telefono, in caso di necessità, perché avevano visto che il resistente si era alterato;
i clienti mi hanno mandato un messaggio con l'indicazione della roba che mi avevano lasciato;
Sul 23: noi abbiamo finito la giornata di lavoro e la sera io e il ricorrente abbiamo mandato due messaggi al resistente per chiedere se il giorno dopo saremmo dovuti tornare al lavoro, il resistente non ha risposto al ricorrente, a me ha risposto, dicendomi che sarei dovuta andare al lavoro il giorno dopo, io gli ho mandato un altro messaggio e lui non mi ha risposto, poi il 26.06.2023 io e il ricorrente abbiamo mandato al resistente messaggi per chiedere il pagamento del mese di giugno, poi siamo andati alla villa per riscuotere la mensilità e restituire le chiavi, il resistente ci ha detto che c'era un foglio di licenziamento da firmare e ci ha chiesto i documenti, io non gli ho dato i documenti, anche perché non avevamo mai firmato un contratto, il resistente ha detto che non ci avrebbe pagati e che ci avrebbe denunciato ai carabinieri, siamo quindi andati tutti e tre dai carabinieri, io e il ricorrente abbiamo lamentato il mancato pagamento della retribuzione del mese di giugno, il resistente non so quello che ha fatto, perché io e il ricorrente siamo andati via, il resistente è rimasto presso la stazione carabinieri Sul 25: il resistente mi disse che la roba doveva restare nella struttura, non ricordo altre frasi, il resistente era arrabbiato, ma non ricordo la circostanza indicata nel capitolo 25, preciso che l'episodio del 24 giugno è avvenuto alle 9.00, 9.30, di mattina, al momento della partenza degli ospiti, poi io e il ricorrente abbiamo portato a termine il lavoro della giornata, perché nel pomeriggio dovevano arrivare altri clienti. Io quel giorno ero arrivata presto, verso le 7, per preparare le colazioni, poi dovevo pulire tutto per bene, per il cambio ospiti, penso che ci siano volute 4 o 5 ore per fare tutto, Sul 27: ho già risposto, ripeto che il resistente non ha risposto ai messaggi in cui chiedevamo se dovevamo andare al lavoro, peraltro ricordo che il 24 giugno il resistente parlava al telefono della necessità di ricercare nuovo personale, questo dopo l'episodio avvenuto con gli ospiti (…)”.
Inoltre, va rilevato che il ricorrente, sentito come testimone nella causa RG. 3761/2023 tra
[...]
e il resistente (conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1481 del 13 novembre Per_1
2025), ha dichiarato in ordine al dedotto licenziamento verbale “Poiché a me e alla ricorrente questa cosa non sembrava giusta, io e lei ci siamo divisi questi beni e da quel giorno abbiamo deciso di andare via, anzi abbiamo finito quella giornata di lavoro e il giorno dopo sia io che la ricorrente abbiamo mandato dei messaggi al resistente per chiedergli se dovevamo presentarci al lavoro il giorno dopo, ma il resistente non ha mai risposto. Il 26 giugno io e la ricorrente ci siamo recati in villa per
11 ricevere il pagamento del mese di giugno 2023 e non siamo stati pagati dal Fabbri, il quale ci chiese i nostri documenti dicendoci che erano necessari per la lettera di licenziamento. Io e la ricorrente non gli abbiamo dato i documenti. In quell'occasione ci disse che ci avrebbe denunciato, non so CP_1 per cosa, e non ci pagò. Preciso che quel giorno io e la ricorrente volevamo consegnare le chiavi della villa, previa firma da parte del di documento che attestasse ciò, ma il non ha voluto CP_1 CP_1 firmare il documento e le chiavi sono tuttora nella mia disponibilità”. Pertanto, in assenza di prova dell'allontanamento da parte del resistente e risultando al contrario la volontà del lavoratore, a seguito della discussione, di non recarsi più al lavoro, deve escludersi che il rapporto di collaborazione tra le parti sia cessato per volontà esclusiva del resistente.
Le svolte considerazioni fondano il rigetto della domanda.
Sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Firenze, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3760/2023 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato a [...] il 28 gennaio Parte_1 C.F._1
1970, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Laura La Rocca e Ludovica Piccinin, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ) in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima CP_1 C.F._2 ditta individuale “ (P.IVA n. ), rappresentato e difeso anche CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti AN Caretti e Fabio Cappelletti, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive e impugnativa di licenziamento verbale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2023 l'epigrafato ricorrente esponeva di aver lavorato per il resistente titolare dell'omonima ditta individuale “ che si occupa, tra CP_1 CP_1
l'altro, di gestire la struttura ricettiva denominata “Villa Gaudia”, sita in Rignano sull'Arno, Via del
Focardo n. 50/A, offerta in uso sia per soggiorni che per feste, matrimoni ed eventi;
che a seguito di colloquio nel mese di agosto 2021, aveva iniziato in data 1 settembre 2021 a prestare la propria attività lavorativa in favore del convenuto, senza alcuna formalizzazione contrattuale, lavorando
1 ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 1 settembre 2021 al 24 giugno 2023, allorquando veniva licenziato oralmente dal convenuto;
di aver svolto le mansioni di “operaio” ed in particolare:
- era adibito ad effettuare attività di giardinaggio nel parco della villa di circa 18.000 mq;
- era adibito ad effettuare semplici opere edili di imbiancatura e muratura;
- si occupava della manutenzione della piscina, dovendo verificare periodicamente la presenza di prodotti chimici per la piscina (es. cloro) e la pulizia a fondo della vasca, dell'idromassaggio e delle pompe della piscina;
- era adibito a risolvere tutte le varie problematiche e i vari inconvenienti che necessitavano di un intervento di tipo manutentivo che potevano sorgere nella struttura o nelle singole stanze (sostituzione di lampadine non funzionanti, risoluzione dei problemi alla caldaia e con internet); - durante le feste si occupava della preparazione dei drink (superalcolici, vino, spumante e birra), di somministrare i drink dietro il bancone a seconda della richiesta del singolo cliente;
che per l'intero periodo aveva osservato l'orario di lavoro stabilito e predisposto da e in particolare: per il mese di settembre 2021 dal CP_1 lunedì al venerdì per 3 ore giornaliere e preferibilmente dalle ore 8:00 alle ore 12:00; dal 1 ottobre
2021 al 30 aprile 2023 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per 3 ore giornaliere e generalmente dalle ore 7:00 alle ore 10:00 ovvero dalle ore 8:00 alle ore 11:00; dal 1 maggio 2023 al 24 giugno
2023 tutti i giorni dal lunedì alla domenica per 4,5 ore giornaliere e, generalmente, dalle ore 8:00 alle ore 12:30; che nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 maggio 2023, aveva lavorato per due volte al mese, durante le feste, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 per svolgere la mansione di “barman” nonché durante il mese di giugno 2023 per una volta, durante una festa, sempre dalle ore 19:00 alle ore 01:00
e per la notte di capodanno 2021/2022, aveva svolto mansioni di “barman” dalle ore 19:00 alle ore
02:00; di aver redatto dei fogli turno mensili con indicazione degli orari di presenza che venivano consegnati al per il pagamento del dovuto;
di essere stato assoggettato al potere direttivo di CP_1
che indicava giornalmente, anche a mezzo whatsapp, le attività da svolgere e lo
CP_1 richiamava in caso di ritenuti errori nel lavoro, spesso richiedendo di iniziare prima o terminare più tardi il proprio turno di lavoro al fine di occuparsi delle varie urgenze o necessità che quotidianamente si verificavano;
che nei mesi di maggio e giugno 2023, aveva affiancato , altra Persona_1 dipendente del nel rifacimento delle camere e nella pulizia della sala;
che in caso di assenza
CP_1 era tenuto ad avvisare il telefonicamente;
di aver utilizzato gli strumenti e le attrezzature di
CP_1 lavoro (decespugliatore, scope, rastrello, soffione, carriola e tagliaerba) di proprietà o comunque nella disponibilità del che il rapporto di lavoro era cessato a seguito di discussione avuta con il
CP_1
Per_ il giorno 24 giugno 2023, che alla presenza dei clienti della struttura, Signori AN CP_1
e , lo aveva invitato unitamente all'altra dipendente a lasciare i beni alimentari Per_3 Per_1 ricevuti presso la struttura, minacciando loro che se non lo avessero fatto non vi avrebbero più dovuto far ritorno, confermato il 26 giugno 2023; di aver impugnato il licenziamento orale, ponendosi a disposizione per la ripresa lavorativa;
di essere stato retribuito mensilmente dal Signor CP_1 CP_1
2 a mezzo di contanti, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al mese di maggio 2023, nella misura di
Euro 10,00 all'ora, così come indicato nell'allegato conteggio analitico, mentre nulla a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2023; di aver usufruito di sole tre settimane di ferie nell'ottobre del 2022, non retribuite;
di essere ad oggi creditore, per il periodo di lavoro dall'1 settembre 2021 al
24 giugno 2023, della somma complessiva pari ad Euro 10.913,01, nonché di Euro 1.320,00 per la retribuzione di giugno 2023 non percepita e di Euro 1.907,85 a titolo di ratei di 13^ mensilità e di
Euro 1.907,85 a titolo di ratei di 14^ mensilità, di Euro 662,50 a titolo di indennità per maggiorazione lavoro domenicale, festivo e notturno effettivamente prestato e non percepito sulla base del CCNL
Alberghi Confcommercio rivendicato e applicabile al rapporto, di Euro 1.186,13 a titolo di ferie e della somma di Euro 1.181,05 a titolo di permessi non goduti, di Euro 2.027,63 a titolo di TFR.
Tanto premesso chiedeva “1. accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 settembre 2021 al 24 giugno 2023 o altra data di giustizia;
2. accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 settembre 2021 al 24 giugno 2023, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al V livello del CCNL Alberghi Confcommercio, o altro maggiore o minore di giustizia, e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore del Signor della somma di Parte_1
Euro 10.913,01, come da allegato conteggio analitico, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli art. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria per i motivi di cui al ricorso;
3. accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comunicato oralmente al ricorrente per i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, condannare il Signor in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale CP_1 alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità sulla base della retribuzione globale di fatto mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad Euro 1.695,40 o altra di giustizia dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra o altre date di giustizia. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti”.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto in ricorso circa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro con il vincolo di subordinazione a partire dal 1 settembre 2021, trattandosi semmai di mera collaborazione, laddove il ricorrente percepiva un reddito da pensione e comunque svolgeva altre attività. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 3 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale involge, in via preliminare sul piano logico,
l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro che l'istante assume essere intercorso con il convenuto per il periodo indicato in ricorso.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano, in premessa, l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione tra le parti degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento della giusta retribuzione, provare, ove venga in contestazione, la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore primo ed indefettibile presupposto logico-giuridico.
Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. da ultimo Cass. 21028/2006).
Ciò posto, l'istruttoria svolta non ha consentito di raccogliere elementi sufficienti ai fini di una sicura qualificazione del rapporto di lavoro di cui è causa nei termini indicati dal ricorrente, permanendo all'esito della stessa dubbi circa lo stabile inserimento dell'istante nell'organizzazione produttiva del convenuto, per tutto il periodo e con le modalità dedotte in ricorso.
Prima di procedere all'esame delle emergenze istruttorie, appare opportuno evidenziare che, secondo quanto prospettato in ricorso, il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze del convenuto, nel periodo dal 1 settembre 2021 sino al 24 giugno 2023, secondo gli orari analiticamente descritti in ricorso, per il mese di settembre 2021 dal lunedì al venerdì per 3 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 12:00;- dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2023 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per 3 ore giornaliere dalle ore 7:00 alle ore 10:00 ovvero dalle ore 8:00 alle ore 11:00; dal 1 maggio 2023 al 24 giugno 2023 tutti i giorni dal lunedì alla domenica per 4,5 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 12:30, nonché per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 maggio 2023, per due volte al mese, durante le feste, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 con mansione di “barman” nonché durante il mese di giugno 2023 per una volta, durante una festa, sempre dalle ore 19:00 alle ore 01:00 e per la notte di capodanno
2021/2022, con le stesse mansioni di “barman” dalle ore 19:00 alle ore 02:00.
4 Secondo la prospettazione attorea, quindi, tra le parti, sarebbe intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, con prestazione lavorativa resa con sostanziale continuità, asserendo il ricorrente, al riguardo, di avere lavorato tutti i giorni della settimana indicati in ricorso come giardiniere, addetto alla manutenzione della piscina, imbianchino, secondo gli orari pure ivi indicati, senza alcuna sospensione e quindi anche nei periodi in cui la Villa non era aperta al pubblico e durante il periodo di sospensione delle attività derivante dalla pandemia Covid 19.
Ed, allora, rileva immediatamente il giudicante che le risultanze della prova testimoniale delineano, al contrario, l'espletamento da parte del ricorrente di una prestazione connotata da evidente discontinuità.
I testimoni escussi hanno, infatti, tutti dichiarato che la prestazione lavorativa veniva richiesta all'istante, e quindi resa dallo stesso, in relazione alle esigenze organizzative dettate anche dall'afflusso dei gruppi di ospiti della Villa, che venivano di volta in volta definite.
In tal senso depone quanto riferito dal teste , che ha lavorato per il resistente dal Persona_1
1.07.2021 al 24.06.2023, come addetta alle pulizie delle camere, aiuto cucina che ha dichiarato “(…)
Sul 4, 6: io ho presentato il ricorrente al resistente, che cercava un imbianchino, nell'agosto 2021, il ricorrente ha iniziato a lavorare a settembre 2021, il ricorrente ha iniziato come imbianchino, senza stipulare un contratto, poi ha fatto il tuttofare, il giardiniere, il barista, curava la piscina, nel 2023 mi dava una mano a pulire le camere;
Sul 7: il ricorrente ha lavorato per il signor ninterrottamente CP_1 dal 1.09.2021 al 24.06.2023, come giardiniere, raccoglitore di olive, per le feste, ecc. (…) Sul 9: confermo le attività di giardinaggio, di imbiancatura, mentre c'era un altro signore per le attività di muratore, confermo la manutenzione della piscina e dell'idromassaggio, confermo le attività di manutenzione, anche con riferimento alla caldaia, il ricorrente faceva sia il cameriere, che il barista per le feste organizzate nella villa;
Sul 10: io avevo un orario variabile, all'inizio facevo le camere, per due o tre ore di mattina, l'orario non lo decidevo io, ma il resistente, tutti i giorni della settimana, quando erano presenti i clienti, quando c'erano le feste il giorno prima dovevo pulire la sala discoteca, durante le feste lavoravo dalle 19.00 alle 1.00, a volte andavo anche prima, e il giorno dopo dovevo andare a fare le pulizie e riordinare, in cucina preparavo da mangiare per le feste, io so che il ricorrente quando c'erano i clienti doveva andare presto per non disturbare, verso le 7.00, fino alle 8.30/9.00, questo tutti i giorni della settimana, se non c'erano clienti il ricorrente non aveva un orario ben preciso, ma di solito andava la mattina a fare il giardiniere, non c'erano giorni ben precisi, 2 o 3 volte alla settimana, quando il resistente gli diceva di andare, preciso che dal 1 maggio iniziava la stagione, mentre nel periodo invernale di solito si facevano le feste;
Sul 11: più o meno si facevano un paio di feste al mese nel periodo invernale, nel 2023 ci sono state alcune feste anche d'estate, quando la villa non era occupata dai clienti, per due giorni consecutivi, in quella occasione il resistente non era
5 presente, era presente suo figlio , il ricorrente prima delle feste puliva l'esterno e curava Per_4
l'allestimento, preparava i falò, dalle 19.00 alle 1.00 faceva il barista, e poi il giorno dopo rimetteva a posto, rimetteva i divani dentro, ripuliva. Sul 12: nel Capodanno 2021/2022 il ricorrente ha fatto il barista, dalle 19.00 alle 1.00 o 2.00; Sul 13: confermo, nei fogli presenza indicavamo gli orari di entrata e uscita e le attività svolte nella giornata, servivano al resistente per il pagamento delle ore di lavoro svolte, a fine mese;
presa visione del doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente, confermo che si tratta dei fogli presenza che compilavamo;
Sul 14: il resistente dava ordini e direttive di lavoro al ricorrente, o a voce o tramite WhatsApp, raramente per telefono, a volte il resistente era presente nella villa, a volte no, preciso che io e il ricorrente avevamo le chiavi della villa, quando il resistente ci diceva di andare alla villa entravamo usando le nostre chiavi;
Sul 19: confermo;
Sul 20: confermo;
a volte il ricorrente utilizzava i suoi attrezzi, per esempio quando si è rotto il tosaerba, oppure forbici, avvitatore, per il resto gli strumenti di lavoro erano del resistente;
Sul 21: confermo, gli ospiti avevano offerto a me e al ricorrente beni alimentari, perché eravamo noi due presenti al lavoro;
(…) ADR avv.
Cappelletti: conosco le mansioni svolte dal ricorrente perché ci vedevamo al lavoro, lui mi dava anche una mano a fare le camere, dopo che avevo fatto le colazioni, preciso che per le colazioni io entravo al lavoro alle 7.00, il i tratteneva per darmi una mano a fare le camere dopo le 10.00, questo Pt_1 nel 2023, per il periodo antecedente io vedevo il ricorrente, per esempio pulivamo insieme la discoteca e poi il ricorrente mi riferiva dei suoi orari e di quello che faceva;
nel 2022 io ho fatto per una settimana le colazioni quando sono venuti in villa per una settimana i figli del resistente e i loro amici, per il resto facevo le camere, non avendo orari precisi, gli orari mi venivano indicati dal resistente, sono entrata alle 7 anche per pulire la discoteca, con il ricorrente;
se non c'erano ospiti prestavo attività quando c'erano le feste o comunque quando mi chiamava il resistente;
il 26 giugno ci siamo recati in villa per il pagamento della retribuzione e la restituzione delle chiavi, perché dopo l'episodio del 24 giugno il resistente non ci aveva più risposto ai messaggi;
(…) Sul 22: era il resistente ad indicare al ricorrente i giorni in cui doveva recarsi alla villa e gli orari;
(…)”.
Tali circostanze sono confermate anche dal teste che ha lavorato per il resistente Testimone_1 nell'anno 2022 limitatamente al periodo estivo che ha dichiarato: “(…) io li ho visti solo per un breve periodo, il resistente è il proprietario della villa in cui il ricorrente faceva il giardiniere, io sono andata a villa Gaudia, a Rignano sull'Arno, a preparare le colazioni, non tutti i giorni, era il 2022, nel periodo estivo, la villa è aperta nel periodo estivo, io non lavoravo continuativamente, tutte le settimane, ero presente quando c'erano gli ospiti, io ero presente in base alla richiesta degli ospiti, anche con riferimento agli orari della colazione, mi trattenevo non più di tre ore per le colazioni, può essere capitato che un giorno sia stata 4 ore, ma non ricordo gli orari, né i giorni con precisione, sono passati anni e io non mi segnavo nulla;
(…); Sul 7 e 9: il ricorrente era giardiniere, tagliava le piante, potava, spazzava le foglie, annaffiava, preciso che io ero in cucina e il ricorrente fuori in giardino, quindi non
6 so cosa facesse di preciso, il ricorrente arrivava alla villa prima di me, era la prima persona ad arrivare, questo nei giorni in cui ero presente, nella stagione estiva 2022, quando io andavo via il ricorrente era già andato via, anche se a volte aveva più da fare, ripeto che io ero in cucina e non conosco con precisione gli orari del ricorrente, a volte veniva a salutarmi prima di andare via, a volte vedevo la sua macchina o il suo furgoncino parcheggiati. Non so se il ricorrente facesse altre mansioni, io lo vedevo fare il giardiniere. Io mi recavo in villa quando c'erano clienti, che di solito stavano una settimana, da sabato a sabato, io ora ho la partita Iva, lavoro presso tante ville e quindi non ricordo esattamente, solitamente il ricorrente arrivava la mattina prima di me, penso che fosse quasi sempre presente quando c'ero io, Sull'11: io ho fatto una o due feste, di pomeriggio, ricordo un diciottesimo e un compleanno, nelle feste alle quali io ho partecipato non ho mai visto il ricorrente, preciso che io ero in cucina, ovvero in un ambiente chiuso;
Sul 13: non lo so;
Sul 14: penso di sì, il proprietario dava indicazioni a tutti su cosa fare, ma io non ho mai assistito a un dialogo tra di loro, quindi non so;
(…)
Sul 18 della memoria di costituzione: nel 2022 la villa era aperta nel periodo estivo, più o meno da giugno a settembre, come tutte le ville che fanno la stagione, è una villa con camere e cucina, gli ospiti possono anche cucinare da soli;
Non so che tipo di rapporto lavorativo ci fosse tra il ricorrente e il resistente, sono cose personali, non ne ho mai parlato con nessuno dei due (ricorrente e resistente);
ADR avv. Cappelletti: c'era una relazione sentimentale tra il ricorrente e la signora io credo Per_1 che la villa, quando non c'erano prenotazioni, fosse chiusa ma io in quel caso non andavo, quindi non so se ci fosse qualcun altro, con particolare riferimento al giardino”.
Il teste , se da un lato ha confermato di aver visto il ricorrente svolgere attività lavorativa Per_1 nella villa per l'intero periodo dedotto dal settembre 2021 al giugno 2023, ha dichiarato che la prestazione lavorativa veniva resa per una/due ore per l'intera settimana di mattina solo quando vi erano i clienti della villa, mentre ha escluso la stessa continuità per il periodo in cui non vi erano ospiti (due o tre volte a settimana) e comunque quando c'era la necessità, su richiesta del CP_1 senza precisare in quali mesi, negli anni in questione e con quale frequenza. Inoltre, entrambi i testi hanno confermato che solo nel periodo estivo (giugno a settembre) la Villa veniva affittata per soggiorni settimanali mentre nel periodo invernale era chiusa e affittata solo in occasione di feste ed eventi serali. Inoltre, il teste se da un lato ha confermato che nel periodo invernale la villa Per_1 ospitava eventi serali per circa due volte al mese, non ha precisato per quante volte il ricorrente aveva di fatto reso la prestazione lavorativa.
Elementi poi che depongono nel senso dell'espletamento di una prestazione connotata da caratteri di saltuarietà emergono ancora dalla deposizione del teste sorella del resistente, che ha Testimone_2 dichiarato “conosco il ricorrente, quando sono passata da casa, a villa Gaudia, l'ho visto lavorare, come uomo di fatica, il ricorrente metteva a posto i lettini, spazzava il piazzale, riordinava, 3 o 4 volte in estate ha tagliato l'erba del prato e l'ha rifinata usando la sua attrezzatura, il ricorrente era presente
7 quando c'erano ospiti presso la villa, io ho un lavoro stagionale, lavoro in una pelletteria a Firenze, io abito a LI NO, durante la pandemia, da ottobre a dicembre 2021, mi sono trasferita in villa perché mio LO si era rotto una spalla e io dovevo badare alla casa, nel novembre CP_1
2021 ci sono stati lavori di manutenzione in villa, è stato verniciato l'androne, c'era una ditta di imbianchini che se ne occupava;
Sul 16: confermo, i turisti non potevano viaggiare;
in villa c'è stata la festa dell'ultimo dell'anno; Sul 17: confermo, è stato un grosso lavoro di imbiancatura, durato del tempo;
Sul 18: la villa apre da aprile a settembre, ma il grosso dell'attività si svolge a giugno, luglio e agosto;
Sul 20: il signor la signora erano una coppia, non so se fossero sposati, Pt_1 Per_1 la signora era la donna delle pulizie e probabilmente il stato presentato da lei, io Per_1 Pt_1 so che il ra pensionato e che aveva chiesto di andare a chiamata e così è stato fatto, questo Pt_1 mi è stato riferito da mio LO;
Sul 22: quando ho parlato di “a chiamata” intendo dire che CP_1 il ricorrente veniva chiamato da mio LO quando c'era bisogno, avendo le chiavi il CP_1 ricorrente seguiva gli orari che più gli erano congeniali, per esempio quando c'erano gli ospiti il ricorrente veniva un'ora e mezza per spazzare, annaffiare, riordinare, non aveva un orario fisso, poteva andare e venire quando voleva, alle 6.00, alle 7.00, alle 8.00, sempre la mattina;
Sul 23: mio LO comunicava al ricorrente quando erano presenti gli ospiti e il ricorrente si recava alla villa per un'ora e mezza, nell'orario che preferiva per svolgere le attività di cui ho detto;
Sul 24: nel 2022, in estate, ci sono state 6 o 7 settimane in cui la villa è stata occupata, in quelle settimane il ricorrente si recava alla villa tutti i giorni, quando la villa non ha ospiti non c'è nessuno, la villa è chiusa, salvi eventi privati che vengono prenotati precedentemente (feste di compleanno, di laurea, ecc.), nel 2023 il ricorrente ha lavorato a maggio e giugno, non so quante settimane, poi il 24 giugno c'è stata una discussione con mio LO , dopo la quale il ricorrente e la moglie sono andati via, mio LO CP_1 la sera mi ha chiamata per chiedermi se ero disponibile ad andare il giorno dopo a preparare le colazioni, ma io ero impegnata con il mio lavoro e alla fine è andato mio LO ADR Per_5 avv. Cappelletti: la villa è di famiglia, è mia, di mio LO e dei miei nipoti, figli del Per_5 resistente”
Anche il teste LO del resistente ha dichiarato “(…) io sono uno dei proprietari Testimone_3 della vila Gaudia in affitto al resistente, conosco il ricorrente perché l'ho visto in qualche occasione quando ho dato una mano a o mi sono recato alla villa negli anni passati. Io sono benzinaio, CP_1 in autostrada, in più a volte do una mano a , visto che gestisce la villa, io non risiedo presso la CP_1 villa, ho visto il ricorrente spazzare, metter a posto gli esterni, pulire i tavoli, mettere a posto le sedie, svuotare i posaceneri, mettere in ordine quando c'erano ospiti nella villa;
Sul 16: confermo;
Sul 17: confermo, non ricordo il mese preciso in cui sono iniziati i lavori, che sono durati fino a febbraio/marzo 2022, abbiamo ristrutturato l'interno del salone, la cucina, abbiamo riverniciato i soffitti, sono stati lavori lunghi;
Sul 18: confermo, la licenza è da aprile a settembre, questo dal 2022
8 in poi, prima c'era il covid, il lavoro effettivamente si concentra nei mesi di giugno, luglio, agosto e primi di settembre;
Sul 20: stava cercando un collaboratore che gli desse una mano qualche CP_1 ora al giorno da giugno a settembre, il ricorrente aveva necessità di non essere assunto, perché aveva una pensione o reddito di cittadinanza, non ricordo esattamente, questo me lo ha riferito il ricorrente stesso;
Sul 22: quando sono andato a dare una mano al resistente per le colazioni ho visto il ricorrente, il ricorrente aveva le chiavi della villa, si muoveva autonomamente, a suo piacimento, secondo orari da lui stabiliti, si gestiva da sé il lavoro, le cose da fare erano tante, per esempio pulire il bordo piscina, le cose da fare venivano dette al ricorrente dal resistente all'inizio della stagione e poi il ricorrente si gestiva il lavoro da fare in autonomia. Sul 24: durante la stagione, quando c'erano gli ospiti, il ricorrente si recava in villa tutti i giorni, il lavoro era da un'ora e mezzo, due ore massimo al giorno, quando gli ospiti non erano presenti non saprei, le settimane lavorative nel 2022 erano 6, 7, forse 8, anzi non sono sicuro dell'anno; Sul 26: io quel giorno ero presente, a bordo piscina, ho visto il ricorrente dare in escandescenze, vociava, era presente anche la sua compagna, li ho sentiti dire che sarebbero andati via, che avrebbero smesso di collaborare, facendo anche un gesto con la mano che significava che se ne sarebbero andati, questo imprecando, i motivi della discussione mi sono stati riferiti dal resistente, ma io non ho assistito alla discussione, preciso che il ricorrente e la compagna hanno interrotto il rapporto nel mezzo della stagione;
ADR avv. Orlandini: io non partecipo alla gestione dell'attività, do una mano in caso di necessità con le colazioni o come aiuto cuoco (…)”.
Gli elementi conoscitivi lasciano quindi emergere la sussistenza di una collaborazione lavorativa connotata da evidenti margini di discontinuità, in chiaro contrasto con quanto oggetto di allegazione in ricorso, non potendo in alcun modo ritenersi confermata l'allegazione attorea secondo cui l'istante, per tutti gli anni indicati dal 2021 al 2023, avrebbe lavorato sempre in via continuativa dal mese di settembre 2021 al giugno 2023, secondo gli orari dedotti. Non soccorre a superare tale incertezza neppure la documentazione depositata, ossia i messaggi whatsapp (relativi ad un periodo limitato da dicembre 2022 a giugno 2023) e i fogli di presenza di provenienza del lavoratore (per i mesi indicati da marzo a settembre, anche se non è dato capire l'anno di riferimento) e da cui può ricavarsi semmai l'esistenza di un rapporto di mera collaborazione, senza vincolo di subordinazione, avendo il ricorrente lavorato per alcuni giorni della settimana e per orari variabili (neppure corrispondenti a quelli indicati in ricorso) ed in assenza di prova dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare nell'esecuzione della prestazione, avendo poi il ricorrente percepito una retribuzione variabile, che ha tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Orbene, se è vero che la mera saltuarietà della prestazione non può, di per sé, ritenersi indice decisivo della assenza di subordinazione, ben potendo dipendere la discontinuità della prestazione anche, come nel caso di specie, da specifiche esigenze imprenditoriali, ciò che assume, nel caso in esame, rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della natura subordinata della prestazione è l'assenza di ogni certezza
9 circa l'esistenza dell'obbligo del lavoratore di tenere costantemente a disposizione dell'imprenditore le proprie energie lavorative e di rendere quindi la propria prestazione a richiesta del datore (cfr. sul punto anche Cass. 12926/2003).
Sul punto, invero, va evidenziato che, a fronte dell'assoluta assenza di allegazioni specifiche in merito
(avendo l'istante prospettato, al contrario, una continuità della collaborazione lavorativa, poi smentita dalla prova acquisita) le deposizioni testimoniali non lasciano emergere elementi significativi nel senso della obbligatorietà della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del ricorrente.
In altri termini, in assenza di ogni prova circa l'obbligatoria disponibilità di prestare la collaborazione, nulla escludendo la necessità da parte della convenuta di acquisire di volta in volta la “disponibilità” dell'istante a rendere la prestazione, ad avviso del giudicante viene meno ogni dimostrazione della prospettata esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, non potendo, per definizione, disquisirsi di subordinazione, laddove il lavoratore sia libero di decidere se rendere o meno la propria attività senza, per ciò, andare incontro a responsabilità di tipo disciplinari.
Non ignora il giudicante la possibilità, in casi siffatti, caratterizzati da saltuarietà delle prestazioni, di configurare una pluralità di rapporti di lavoro subordinati ciascuno per ogni prestazione resa, ogni qualvolta essa, singolarmente considerata, presenti i connotati tipici della subordinazione (cfr. anche
Cass. 9343/2005; Cass. 6761/1999).
Al di là, però, dell'evidente mutamento di prospettiva che si verrebbe ad operare rispetto a quanto in ricorso prospettato – dove si deduce la esistenza di unico rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato- ogni indagine in tale senso appare nella specie superflua, non avendo fornito le deposizioni raccolte univoche indicazioni in ordine al numero, o anche solo alla cadenza, delle singole prestazioni lavorative ed alla misura delle stesse, tali da aprire il varco, con sufficiente certezza dei dati di riferimento, ad una verifica della adeguatezza delle retribuzioni percepite dal ricorrente.
Ed invero le deposizioni riportate non consentono in alcun modo di ritenere che il ricorrente abbia lavorato con la continuità descritta in ricorso per l'intero anno, considerato che la prestazione lavorativa andava a ricollegarsi all'arrivo dei clienti della villa, che, per quanto emergente dalle deposizioni testimoniali, nemmeno può essere ricollegato con certezza alla continuità allegata in ricorso.
Infine ferme le considerazioni sull'assenza del vincolo di subordinazione, deve escludersi comunque che la collaborazione sia terminata per volontà del resistente a seguito di licenziamento verbale, laddove come è emerso dalle conversazioni whatsapp in atti e dalle dichiarazioni testimoniali, il ricorrente a seguito della discussione avuta il 24 giugno 2023 con il aveva terminato la CP_1
10 giornata lavorativa e solo all'esito aveva inviato messaggio whatsapp per chiedere se il giorno dopo sarebbe dovuto tornare a lavoro, senza ricevere alcuna risposta.
Invero come dichiarato dal teste “(…) confermo, gli ospiti avevano offerto a me e al Per_1 ricorrente beni alimentari, perché eravamo noi due presenti al lavoro;
Sul 22: il ricorrente era fuori a pulire la piscina, io ho detto al resistente che si era trattato di un regalo degli ospiti, che erano presenti e che hanno confermato la circostanza, i clienti mi hanno lasciato anche il loro numero di telefono, in caso di necessità, perché avevano visto che il resistente si era alterato;
i clienti mi hanno mandato un messaggio con l'indicazione della roba che mi avevano lasciato;
Sul 23: noi abbiamo finito la giornata di lavoro e la sera io e il ricorrente abbiamo mandato due messaggi al resistente per chiedere se il giorno dopo saremmo dovuti tornare al lavoro, il resistente non ha risposto al ricorrente, a me ha risposto, dicendomi che sarei dovuta andare al lavoro il giorno dopo, io gli ho mandato un altro messaggio e lui non mi ha risposto, poi il 26.06.2023 io e il ricorrente abbiamo mandato al resistente messaggi per chiedere il pagamento del mese di giugno, poi siamo andati alla villa per riscuotere la mensilità e restituire le chiavi, il resistente ci ha detto che c'era un foglio di licenziamento da firmare e ci ha chiesto i documenti, io non gli ho dato i documenti, anche perché non avevamo mai firmato un contratto, il resistente ha detto che non ci avrebbe pagati e che ci avrebbe denunciato ai carabinieri, siamo quindi andati tutti e tre dai carabinieri, io e il ricorrente abbiamo lamentato il mancato pagamento della retribuzione del mese di giugno, il resistente non so quello che ha fatto, perché io e il ricorrente siamo andati via, il resistente è rimasto presso la stazione carabinieri Sul 25: il resistente mi disse che la roba doveva restare nella struttura, non ricordo altre frasi, il resistente era arrabbiato, ma non ricordo la circostanza indicata nel capitolo 25, preciso che l'episodio del 24 giugno è avvenuto alle 9.00, 9.30, di mattina, al momento della partenza degli ospiti, poi io e il ricorrente abbiamo portato a termine il lavoro della giornata, perché nel pomeriggio dovevano arrivare altri clienti. Io quel giorno ero arrivata presto, verso le 7, per preparare le colazioni, poi dovevo pulire tutto per bene, per il cambio ospiti, penso che ci siano volute 4 o 5 ore per fare tutto, Sul 27: ho già risposto, ripeto che il resistente non ha risposto ai messaggi in cui chiedevamo se dovevamo andare al lavoro, peraltro ricordo che il 24 giugno il resistente parlava al telefono della necessità di ricercare nuovo personale, questo dopo l'episodio avvenuto con gli ospiti (…)”.
Inoltre, va rilevato che il ricorrente, sentito come testimone nella causa RG. 3761/2023 tra
[...]
e il resistente (conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1481 del 13 novembre Per_1
2025), ha dichiarato in ordine al dedotto licenziamento verbale “Poiché a me e alla ricorrente questa cosa non sembrava giusta, io e lei ci siamo divisi questi beni e da quel giorno abbiamo deciso di andare via, anzi abbiamo finito quella giornata di lavoro e il giorno dopo sia io che la ricorrente abbiamo mandato dei messaggi al resistente per chiedergli se dovevamo presentarci al lavoro il giorno dopo, ma il resistente non ha mai risposto. Il 26 giugno io e la ricorrente ci siamo recati in villa per
11 ricevere il pagamento del mese di giugno 2023 e non siamo stati pagati dal Fabbri, il quale ci chiese i nostri documenti dicendoci che erano necessari per la lettera di licenziamento. Io e la ricorrente non gli abbiamo dato i documenti. In quell'occasione ci disse che ci avrebbe denunciato, non so CP_1 per cosa, e non ci pagò. Preciso che quel giorno io e la ricorrente volevamo consegnare le chiavi della villa, previa firma da parte del di documento che attestasse ciò, ma il non ha voluto CP_1 CP_1 firmare il documento e le chiavi sono tuttora nella mia disponibilità”. Pertanto, in assenza di prova dell'allontanamento da parte del resistente e risultando al contrario la volontà del lavoratore, a seguito della discussione, di non recarsi più al lavoro, deve escludersi che il rapporto di collaborazione tra le parti sia cessato per volontà esclusiva del resistente.
Le svolte considerazioni fondano il rigetto della domanda.
Sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Firenze, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
12