Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. NICOLETTA SARI
e
LA SS
Con l'avv. PIERO FAVARETTO RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da fogli allegati a verbale d'udienza del 03/10/2024: “1. Accertato il decorso dei termini di legge dall'udienza presidenziale di separazione, darsi atto che i coniugi risiedono da tempo in separate abitazioni e tra gli stessi non si è più ricostituita la vita coniugale.
2. Essendo venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, nulla sul punto disporsi e darsi atto che la SI.ra continuerà ad abitare nell'immobile sito in Spinea (Ve), Via Bressanone Parte_1
n.13 int.1 (identificato catastalmente al Foglio 8 - Particella 1267 - Sub. 25 – Categoria A/3
– P1 - Classe 5, vani 6,5, RC Euro 570,68 – comprensiva di Garage, così censito: Foglio 8
– Particella 1267 – Sub. 47 – Categoria C/6 – Classe 8, mq 26, RC Euro 87,28), in virtù del trasferimento di quota immobiliare di cui ai successivi punti 5-6. 3. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e di non svolgere, dunque, reciproca domanda di mantenimento, in quanto precettori di reddito.
4. I coniugi sono, altresì, d'accordo che il sig. ES DI non sarà più tenuto, dal giorno della
1
5. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il SI. DI ES, proprietario della quota del 50% delle unità immobiliari (appartamento al piano primo e pertinenziale garage al piano terra, oltre alle parti comuni del fabbricato e area scoperta di pertinenza) site in Via
Bressanone n.13 int.1 (identificate catastalmente al NCEU del Comune di Spinea al Foglio
8 - Particella 1267 - Sub. 25 – Categoria A/3 – P1 - Classe 5 – vani 6,5, RC Euro 570,68 e
Garage al piano terra, così censito: Foglio 8 – Particella 1267 – Sub. 47 – Categoria C/6 – Classe 8, mq 26, RC Euro 87,28; oltre che del 50% della quota pari a 46,005/1000 delle parti comuni del fabbricato e dell'area scoperta di pertinenza, e oltre al 50% per la quota proporzionale ai millesimi suddetti di 213,866/1000 delle aree consortili indicate nell'atto del Notaio sub. doc.05), trasferisce alla OR , che acquista, Per_1 Parte_1 la propria quota di proprietà delle suddette unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione e relative pertinenze al prezzo di euro 53.000,00 (cinquantatremila/00), che la
SI.ra si obbliga a versare – a mezzo assegno circolare n,t, intestato al venditore Pt_1
– entro 7 gg. da oggi, impegnandosi il SI. ES personalmente a dar corso alle pratiche per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile medesimo ed a sostenerne il costo.
6. Unitamente alla proprietà di dette unità immobiliari come sopra descritte, corrispondente alla propria quota di ½ il SI. ES DI trasferisce alla SI. per Parte_1 la propria quota, altresì, la comproprietà della parti comuni dello stabile ad esso afferenti,
a norma degli art. 1117 c.c. e giusta vigente regolamentazione condominiale, oltre che dell'area scoperta di pertinenza, e della quota proporzionale delle aree consortili come indicate in atto Notaio (cfr. doc. 05).
7. Il SI. ES trasferisce quanto sopra in Per_1 piena proprietà, con ogni garanzia di legge e tutti i diritti connessi, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, sequestri, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli, imposte straordinarie, gravami e pretese di terzi, oltre che da vincoli, canoni, oneri, pesi, iscrizioni pregiudizievoli nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, gli accessori, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla OR che accetta, la Parte_1 quota per intero di proprietà del bene immobile, sito in Via Bressanone n.13 int.1
(identificato catastalmente al Foglio 8 - Particella 1267 - Sub. 25 – Categoria A/3 – P1 -
Classe 5 – vani 6,5, RC Euro 570,68 – comprensiva di Garage al piano terra, così censito: Foglio 8 – Particella 1267 – Sub. 47 – Categoria C/6 – Classe 8, mq 26, RC Euro 87,28), oltre alla quota relativa alle parti comuni, all'area scoperta di pertinenza e alla quota proporzionale delle aree consortili come indicate in atto Notaio (cfr. doc. 05);
8. Per_1
Il SI. ES DI, inoltre, garantisce l'inesistenza di liti in corso che possono in quale modo interessare l'immobile ceduto, assicura di essere al corrente per quanto di propria competenza in relazione a qualunque tassa od imposta (diretta o indiretta), comunque afferente al cespite in oggetto, impegnandosi a corrispondere quelle eventualmente ad oggi dovute nella misura del 50 % di propria competenza, anche se accertate od iscritte in epoca successiva alla stipula del presente atto.
9. Alla luce di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente verbale, la SI. diverrà esclusiva proprietaria delle unità Parte_1 immobiliari sopra descritte, delle parti comuni, dell'area scoperta di pertinenza e della quota proporzionale ai millesimi di 213,866/1000 delle aree consortili. 10. Quanto trasferito
è pervenuto al SInor DI ES in forza del seguente atto: - atto di Compravendita
2 sottoscritto il 29.06.1984, a rogito del Notaio Dott. di Mirano (VE), Persona_2 repertorio n.103.499, raccolta n. 20.931 registrato presso l'Ufficio in Mestre-Venezia in data
17.07.1984 al n. 5350 – Mod. 71/M e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data 13.07.1984 al N.14663 del Registro d'ordine e al N. 11963 del Registro particolare. 11. Il SI. ES rinunzia espressamente all'ipoteca legale. 12.
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano
'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 12 settembre 1983, prot. n. 2263 che si allega in copia al presente atto sotto la lettera “per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara, altresì, che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza, della cessione di cui ante, la OR diviene piena ed Parte_1 esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti. In ogni caso, il signor ES rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale relativamente al trasferimento alla OR delle quote di beni immobili a questa trasferite e Pt_1 descritte dianzi con esonero del signor VA da qualsiasi responsabilità. 13. Con riferimento agli impianti, il signor ES rilascia certificazione energetica che si allega ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 90 del 3.08.2011. Pertanto, il signor ES garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti elettrici, idrici, sanitari, di riscaldamento, di condizionamento e del gas e, più in generale, di tutti gli impianti di cui all'art.1 del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008, nonché la loro conformità alle normative vigenti
– anche di natura comunitaria – in materia di sicurezza, all'epoca della loro realizzazione, modifica o del loro ultimo adeguamento obbligatorio. 14. Le parti si rendono edotte degli obblighi di consegna della documentazione comprovante la conformità degli impianti (doc.
11 – copia attestato di prestazione energetica e dichiarazione di conformità). 15. La OR
chiede le agevolazioni fiscali di cui alla nota 2 bis art. 1 della tariffa parte prima Pt_1 allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro e a tal fine dichiara che l'abitazione in oggetto ha le caratteristiche di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
2.8.69 ed assume a suo carico ogni e qualsivoglia spesa, in qualsiasi sede, relativa al passaggio di proprietà in suo favore della quota della casa coniugale cedutale dal signor ES. 16. I ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo. 17. La SI. e il Pt_1
SI. ES hanno così regolato le questioni patrimoniali ed economiche e gli stessi null'altro pretendono l'una dall'altro, a nessun titolo, essendo gli stessi economicamente indipendenti. 18. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale di limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. 19. Nel caso di invalidità dell'atto e/o in caso in cui il VA rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio ed in tal caso tutte le spese notarili e successive ivi comprese quelle di registrazione e trascrizione saranno a carico del sig.
3 ES. Le parti e i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. 20. Gli stessi, pertanto, dichiarano di aver disciplinato e regolato ogni questione di carattere patrimoniale tra le stesse intercorrente”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 13/03/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 26/01/1980 nel Comune di Spinea e dalla cui unione sono nate le figlie
(03/02/1982) e (04/04/1989), ad oggi entrambe maggiorenni ed Per_3 Per_4
economicamente indipendenti.
All'udienza del 3 ottobre 2024 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, previa trasmissione al PM per l'intervento e le conclusioni.
Il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione e il P.M. concludeva, in conformità.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 04/05/2011, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da fogli allegati a verbale d'udienza del 3 ottobre 2024.
In merito al trasferimento della proprietà immobiliare, va ricordato che questo Tribunale si limita a ricevere la volontà delle parti e ne prende atto, ferma la necessità di adempiere all'obbligo di trasferimento così assunto davanti al Notaio in caso di rifiuto di trascrizione da parte del VA dei RR.II. e/o di invalidità dell'atto.
Per il resto non vi sono altre condizioni economiche tra le parti.
4 Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Spinea (VE) il 26/01/1980 tra e Parte_1
LA SS e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Spinea nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1980, Parte 2, Serie A, n. 2.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui ai fogli allegati al verbale dell'udienza di comparizione del 03/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Spinea per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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