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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3299/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO HE, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9182/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEKTEKM000253 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2959/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento parziale n. TEKTEKM000253, emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio
Territoriale di Casoria, relativo all'anno d'imposta 2019, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela del 14 aprile 2025. L'atto concerneva IRPEF, addizionale regionale e comunale, oltre interessi e sanzioni, per un valore della controversia pari ad euro 29.681,80. Il ricorrente deduceva, in via principale, di avere già integralmente regolarizzato la propria posizione fiscale in relazione all'anno 2019, mediante versamento della somma di euro 15.083,53 a seguito di comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R.
600/1973 notificata in data 26 maggio 2022, nonché di avere successivamente definito ulteriori richieste mediante rateizzazione della somma residua di euro 2.793,05. Assumeva che l'avviso di accertamento ex art. 41-bis costituisse indebita duplicazione della pretesa impositiva già avanzata con precedenti controlli automatizzati, in violazione dei principi di unicità dell'accertamento e di tutela dell'affidamento.
Eccepiva, altresì, difetto di motivazione, mancata considerazione dei pagamenti effettuati, violazione degli artt. 7 e 10 L. 212/2000, nonché invalidità della sottoscrizione per carenza di valida delega e per utilizzo della firma digitale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, la quale ricostruiva dettagliatamente la sequenza dei controlli e distingueva tra: controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, aventi ad oggetto la verifica di compensazioni e crediti esposti nel modello Redditi PF 2020 (anno d'imposta 2019) ed accertamento parziale ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973, fondato su segnalazione interna e sull'esame delle certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d'imposta.
In particolare, l'Ufficio evidenziava che il contribuente aveva presentato due dichiarazioni per l'anno 2019: una originaria e una integrativa.
Dall'esame delle CU risultavano i seguenti redditi effettivi da dichiarare:
• € 90.136,14 (redditi da lavoro dipendente – Università degli Studi di Napoli);
• € 3.533,00 (redditi da pensione – Fondazione ENPA);
• € 35.871,79 (redditi assimilati al lavoro dipendente).
Nella dichiarazione integrativa, invece, il contribuente aveva indicato:
• € 90.136,00;
• € 3.533,00;
• € 28.838,00.
Secondo l'Ufficio, il reddito di € 28.838,00 (CU Azienda Ospedaliera di Napoli) risultava già ricompreso nel reddito di € 90.136,14 certificato dall'Università, mentre non erano stati dichiarati i redditi assimilati pari a
€ 35.871,79. Ne derivava un maggior imponibile accertato pari a € 7.034,00, corrispondente alla differenza tra € 35.871,79 e € 28.838,00. Con riferimento alle ritenute, l'Ufficio rilevava che il contribuente aveva indicato in dichiarazione ritenute per € 59.753,00, mentre dalle CU risultavano ritenute effettive pari a € 47.353,14.
La differenza di € 12.400,00 derivava dalla indebita duplicazione di ritenute già ricomprese nella certificazione dell'Università, con conseguente maggiore imposta indebitamente detratta.
Pertanto, l'accertamento ex art. 41-bis riguardava il recupero del maggior imponibile di € 7.034,00 e della maggiore imposta derivante dall'indebita detrazione di € 12.400,00 di ritenute, le relative addizionali e sanzioni. L'Ufficio evidenziava che tali poste non coincidevano con quelle oggetto delle precedenti comunicazioni ex art. 36-bis, che avevano riguardato profili diversi (compensazioni e versamenti), e produceva la documentazione attestante la delega di firma in capo al Capo Team sottoscrittore dell'atto, valida fino al 31 marzo 2025.
Con memoria difensiva, il ricorrente insisteva sulla tesi della duplicazione e sulla violazione del principio di unicità della pretesa, ribadendo l'avvenuto pagamento delle somme richieste con le precedenti comunicazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta duplicazione della pretesa tributaria, occorre rilevare che l'accertamento parziale impugnato trova fondamento in elementi autonomi rispetto alle comunicazioni ex art. 36-bis. La procedura di controllo automatizzato è limitata alla correzione di errori materiali e al riscontro dei versamenti, mentre l'accertamento ex art. 41-bis presuppone l'emersione di redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati sulla base di dati acquisiti dall'Anagrafe Tributaria o da segnalazioni interne. Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del reddito imponibile sulla base di certificazioni uniche non correttamente recepite in dichiarazione, con conseguente emersione di maggior imponibile e di ritenute indebitamente detratte. I redditi che andavano dichiarati erano: € 90.136,14
(redditi da lavoro dipendente – Università degli Studi di Napoli), € 3.533,00 (redditi da pensione – Fondazione
ENPA), € 35.871,79 (redditi assimilati al lavoro dipendente) per un totale di € 129.540,93 e non € 122.507,00 come risultanti dall'ultima dichiarazione presentata. Pertanto risulta corretto il recupero del maggior imponibile di € 7.034,00. Quanto invece alla comunicazioni ex art. 36-bis, essa riguardava l'indebita detrazione di
€ 12.400,00 di ritenute, le relative addizionali e sanzioni.
Non risulta dimostrato che le somme oggetto dell'accertamento coincidano integralmente con quelle già versate in sede di controllo automatizzato. Il ricorrente ha allegato pagamenti relativi a precedenti comunicazioni, ma non ha fornito prova analitica dell'integrale sovrapponibilità delle pretese.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, l'avviso impugnato espone i presupposti di fatto (certificazioni uniche, differenze tra redditi dichiarati e risultanti) e le ragioni giuridiche della rettifica, consentendo al contribuente di esercitare compiutamente il diritto di difesa. L'eventuale mancato accoglimento dell'istanza di autotutela non incide sulla validità dell'atto, trattandosi di potere discrezionale dell'Amministrazione.
In ordine alla delega di firma, l'Ufficio ha prodotto la documentazione attestante la nomina del Capo Team
e la delega conferita dal Direttore Provinciale, con indicazione dei limiti temporali e di valore. L'atto risulta sottoscritto da funzionario appartenente all'area direttiva, legittimato ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 600/1973.
Le censure relative alla firma digitale e alla conformità della copia analogica non risultano idonee a determinare nullità, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
Pertanto, accertata la legittimità sostanziale e formale dell'atto impugnato, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO HE, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9182/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEKTEKM000253 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2959/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento parziale n. TEKTEKM000253, emesso ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio
Territoriale di Casoria, relativo all'anno d'imposta 2019, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela del 14 aprile 2025. L'atto concerneva IRPEF, addizionale regionale e comunale, oltre interessi e sanzioni, per un valore della controversia pari ad euro 29.681,80. Il ricorrente deduceva, in via principale, di avere già integralmente regolarizzato la propria posizione fiscale in relazione all'anno 2019, mediante versamento della somma di euro 15.083,53 a seguito di comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R.
600/1973 notificata in data 26 maggio 2022, nonché di avere successivamente definito ulteriori richieste mediante rateizzazione della somma residua di euro 2.793,05. Assumeva che l'avviso di accertamento ex art. 41-bis costituisse indebita duplicazione della pretesa impositiva già avanzata con precedenti controlli automatizzati, in violazione dei principi di unicità dell'accertamento e di tutela dell'affidamento.
Eccepiva, altresì, difetto di motivazione, mancata considerazione dei pagamenti effettuati, violazione degli artt. 7 e 10 L. 212/2000, nonché invalidità della sottoscrizione per carenza di valida delega e per utilizzo della firma digitale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, la quale ricostruiva dettagliatamente la sequenza dei controlli e distingueva tra: controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, aventi ad oggetto la verifica di compensazioni e crediti esposti nel modello Redditi PF 2020 (anno d'imposta 2019) ed accertamento parziale ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973, fondato su segnalazione interna e sull'esame delle certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d'imposta.
In particolare, l'Ufficio evidenziava che il contribuente aveva presentato due dichiarazioni per l'anno 2019: una originaria e una integrativa.
Dall'esame delle CU risultavano i seguenti redditi effettivi da dichiarare:
• € 90.136,14 (redditi da lavoro dipendente – Università degli Studi di Napoli);
• € 3.533,00 (redditi da pensione – Fondazione ENPA);
• € 35.871,79 (redditi assimilati al lavoro dipendente).
Nella dichiarazione integrativa, invece, il contribuente aveva indicato:
• € 90.136,00;
• € 3.533,00;
• € 28.838,00.
Secondo l'Ufficio, il reddito di € 28.838,00 (CU Azienda Ospedaliera di Napoli) risultava già ricompreso nel reddito di € 90.136,14 certificato dall'Università, mentre non erano stati dichiarati i redditi assimilati pari a
€ 35.871,79. Ne derivava un maggior imponibile accertato pari a € 7.034,00, corrispondente alla differenza tra € 35.871,79 e € 28.838,00. Con riferimento alle ritenute, l'Ufficio rilevava che il contribuente aveva indicato in dichiarazione ritenute per € 59.753,00, mentre dalle CU risultavano ritenute effettive pari a € 47.353,14.
La differenza di € 12.400,00 derivava dalla indebita duplicazione di ritenute già ricomprese nella certificazione dell'Università, con conseguente maggiore imposta indebitamente detratta.
Pertanto, l'accertamento ex art. 41-bis riguardava il recupero del maggior imponibile di € 7.034,00 e della maggiore imposta derivante dall'indebita detrazione di € 12.400,00 di ritenute, le relative addizionali e sanzioni. L'Ufficio evidenziava che tali poste non coincidevano con quelle oggetto delle precedenti comunicazioni ex art. 36-bis, che avevano riguardato profili diversi (compensazioni e versamenti), e produceva la documentazione attestante la delega di firma in capo al Capo Team sottoscrittore dell'atto, valida fino al 31 marzo 2025.
Con memoria difensiva, il ricorrente insisteva sulla tesi della duplicazione e sulla violazione del principio di unicità della pretesa, ribadendo l'avvenuto pagamento delle somme richieste con le precedenti comunicazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta duplicazione della pretesa tributaria, occorre rilevare che l'accertamento parziale impugnato trova fondamento in elementi autonomi rispetto alle comunicazioni ex art. 36-bis. La procedura di controllo automatizzato è limitata alla correzione di errori materiali e al riscontro dei versamenti, mentre l'accertamento ex art. 41-bis presuppone l'emersione di redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati sulla base di dati acquisiti dall'Anagrafe Tributaria o da segnalazioni interne. Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del reddito imponibile sulla base di certificazioni uniche non correttamente recepite in dichiarazione, con conseguente emersione di maggior imponibile e di ritenute indebitamente detratte. I redditi che andavano dichiarati erano: € 90.136,14
(redditi da lavoro dipendente – Università degli Studi di Napoli), € 3.533,00 (redditi da pensione – Fondazione
ENPA), € 35.871,79 (redditi assimilati al lavoro dipendente) per un totale di € 129.540,93 e non € 122.507,00 come risultanti dall'ultima dichiarazione presentata. Pertanto risulta corretto il recupero del maggior imponibile di € 7.034,00. Quanto invece alla comunicazioni ex art. 36-bis, essa riguardava l'indebita detrazione di
€ 12.400,00 di ritenute, le relative addizionali e sanzioni.
Non risulta dimostrato che le somme oggetto dell'accertamento coincidano integralmente con quelle già versate in sede di controllo automatizzato. Il ricorrente ha allegato pagamenti relativi a precedenti comunicazioni, ma non ha fornito prova analitica dell'integrale sovrapponibilità delle pretese.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, l'avviso impugnato espone i presupposti di fatto (certificazioni uniche, differenze tra redditi dichiarati e risultanti) e le ragioni giuridiche della rettifica, consentendo al contribuente di esercitare compiutamente il diritto di difesa. L'eventuale mancato accoglimento dell'istanza di autotutela non incide sulla validità dell'atto, trattandosi di potere discrezionale dell'Amministrazione.
In ordine alla delega di firma, l'Ufficio ha prodotto la documentazione attestante la nomina del Capo Team
e la delega conferita dal Direttore Provinciale, con indicazione dei limiti temporali e di valore. L'atto risulta sottoscritto da funzionario appartenente all'area direttiva, legittimato ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 600/1973.
Le censure relative alla firma digitale e alla conformità della copia analogica non risultano idonee a determinare nullità, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
Pertanto, accertata la legittimità sostanziale e formale dell'atto impugnato, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.