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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. DE CANDIA PATRIZIA e SAVITO TOMMASO
Ricorrente
Contro
, CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.06.2023, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell'l'Istituto assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva, in particolare il ricorrente, di aver presentato in data 18/09/2020 istanza di riconoscimento della seguente malattia professionale: “Lesione sovraspinoso spalla sinistra” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento adducendo l'insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1
lavorativo cui è stato esposto il ricorrente e la malattia denunciata.
Avverso tale valutazione il Sig. proponeva opposizione con contestuale richiesta di collegiale Pt_1
medica conclusasi in maniera discorde e conseguente conferma della reiezione.
Seguiva l'introduzione del presente giudizio. si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto. CP_1 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda è fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1
parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, dacché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni:
“
1. La menomazione “Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra in soggetto mancino con lesione completa del sovraspinato”, con elevata probabilità, trova la causa di insorgenza nell'attività lavorativa svolta dal signor . Pertanto, la stessa malattia è da Parte_1 considerarsi di natura professionale. Questo, in quanto è altamente probabile l'esposizione a microtraumi sulla cuffia dei rotatori della spalla sinistra in modo “non occasionale” per circa 30 anni.
2. In accordo alle tabelle annesse al DL 38/2000, inoltre, ed alla luce della obiettività emersa in corso di visita diretta e di quella documentata, nonchè sulla scorta delle indagini strumentali presenti agli atti, si ritiene che il danno biologico oggi esistente debba essere quantificato con il 12% (dodici per cento) (codice 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%; codice 224: limitazione movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3%; anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole: d. 25%; n.d.
20%).”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 25/08/2024, non constano in atti osservazioni e/o note critiche delle parti, come attestato dallo stesso Ctu che rendeva, quindi, la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 8%;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 04.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio