Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 772/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Bottazzoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici sono domiciliati;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “al Tribunale adito, in funzione di giudice del Parte_1
[...]
Controparte_3
Vittime del Dovere, Voglia: - accertare e dichiarare il riconoscimento in capo alla ricorrente SI.ra , dello status di Vittima del Dovere ai sensi dei commi Parte_1
262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, in seguito all'infortunio occorso 24.01.2001 mentre si trovava in servizio , fatto non contestato dal a seguito Controparte_1 di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del
14.11.2017, ciò trattandosi di diritto riguardante la persona e pertanto rientrante tra i diritti indisponibili e non soggetti a prescrizioni/decadenze. Dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento della medesima nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr
243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904
D.Lgs 66/2010. - Al contempo e in conseguenza di quanto sopra, riconoscere il diritto a percepire la speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004, e per l'effetto condannare il al pagamento della somma di euro euro 132.748,00 CP_1
così ottenuta: - euro 70.000,00 (euro 2000,00 x 35 punti = 70.00,00 euro) a titolo di indennizzo oltre rivalutazione ISTAT, alla quale aggiungere una somma a titolo di invalidità temporanea stimata in giorni 320 di cui 60 giorni al 100% e 260 al 50% pari ad euro 9.648,80 così ottenuta (euro 50,79 x 60 giorni [invalidità al 100%] pari ad euro 3.047,40 euro + euro 25,39 x 260 giorni [invalidità al 50%] pari ad euro 6.601,40 per un Totale di euro 9.648,80) a cui aggiungere euro 70.000,00 così da ottenere la somma di euro 79.648,80, oltre al danno morale, ai sensi dell'art.4 del DPR 181/2009, da intendere come lesione alla dignità della persona col conseguente adeguamento del risarcimento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico, che in questo caso sarebbe pari ad euro 53.099,20. - Riepilogo euro 79.648,80 risarcimento + ⅔ (euro
53.099,20) danno morale = euro 132.748,00. - Per l'effetto del riconoscimento di 35 punti percentuali di invalidità permanente, che venga concesso il diritto allo speciale assegno mensile vitalizio di cui all'art. 2, l. n. 407/2008, pari ad euro 1.033,00 e all'assegno mensile vitalizio previsto dall'art. 5, co 3, l. n. 206/2004, di euro 500,00 con
Pag. 2 di 13 integrazione dei ratei previsti a partire dalla data di presentazione della Istanza per il
Riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere, presentata autonomamente dalla
Ricorrente in data 14.11.2017 (cfr. all.1), per un importo totale quantificato in euro
101.178,00, così ottenuto (euro 1.033,00 + euro 500,00 = 1.533,00) x n. 66 mesi (dal dicembre 2017 al mese di maggio 2023) = 101.178,00, somma della quale si chiede la quantificazione effettiva in forza della rivalutazione nei termini della perequazione annuale in materia pensionistica. La concessione dei benefici di cui al paragrafo 5, facenti capo in parte al DPR 243/2006 e in parte alla legge 407/1998, ossia:
l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie, ex art. 4 comma 1 lettera a) n.2; il riconoscimento di assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 comma 1 lettera c) n.2; il beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n.3; il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico di superstiti ex art. 1 comma 2 legge n. 407/1998 e borse di studio esenti imposizione fiscale a favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario ex art. 4 Legge n.
407/1998. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento dichiarato antistatario”.
Per le parti resistenti e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del - sempre in via preliminare, Controparte_2 accertare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e le correlate pretese ex adverso vantati rispetto agli eventi occorsi, rigettando, per l'effetto, il ricorso cui si resiste;
- in ogni caso, rigettare il ricorso poiché infondato anche nel merito, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- nella non temuta ipotesi di accoglimento, tener conto dell'intervenuta prescrizione dei ratei non corrisposti e inerenti al periodo antecedente il quinquennio precedente la proposizione del ricorso e/o eventuali, precedenti atti interruttivi. Con condanna di
Pag. 3 di 13 controparte al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.06.2023, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” in relazione all'infortunio occorso mentre era in servizio in data 24.01.2001, che gli aveva provocato
“trauma cranico commotivo, distrazione rachide cervicale, frattura pluriframmentata clavicola destra, contusione rachide lombare”.
Conseguentemente domandava tutti i benefici e provvidenze legate al suddetto riconoscimento.
2. Nello specifico la ricorrente precisiva che il C.M.O. di Livorno, in merito al suddetto episodio, in data 04.12.2001 aveva riconosciuto la causa di servizio e che il aveva rigettato la richiesta di riconoscimento di vittima Controparte_1
del dovere in quanto il diritto si era ormai estinto per prescrizione, essendo trascorso il termine di 10 anni dalla entrata in vigore della legge 266/2005. La ricorrente contestava la ricostruzione del , sostenendo che il Controparte_1
diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia imprescrittibile, così come recentemente affermato dalla Suprema Corte. Ciò che sono soggetti a prescrizione sono gli assegni vitalizi conseguenti al riconoscimento del suddetto status, ma non il suo riconoscimento.
3. In data 24.09.2024 si costituivano il e il Controparte_1 [...]
, eccependo in primis la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva del nella considerazione che Controparte_2
detto ministero interviene solo nella fase di liquidazione degli indennizzi ma non anche nella fase di riconoscimento dello status di cui si tratta e dei relativi benefici economici. In secondo luogo, si insisteva sull'estinzione del diritto oggetto di accertamento, in quanto azionato dopo la scadenza del termine di prescrizione, dovendosi escludere l'ipotesi di imprescrittibilità di tale diritto,
Pag. 4 di 13 secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza di merito sul tema. Si evidenziava, pertanto, che la ricorrente aveva tardato a presentare la domanda (in data 13.06.2023), ovvero quando il termine di prescrizione era già trascorso da oltre sette anni (01.01.2016).
4. Nel merito le parti resistenti evidenziavano l'infondatezza della domanda attorea in quanto l'evento infortunistico in cui era incorsa la ricorrente era stato del tutto accidentale e non era riconducibile alla fattispecie delle vittime del dovere, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dal legislatore.
5. All'udienza dell'11.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. In primo luogo, risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per il . Come evidenziato nella comparsa Controparte_2
di costituzione, il suddetto non risulta avere alcuna competenza in CP_1
merito al riconoscimento della qualifica in oggetto, intervenendo solamente nella fase di pagamento degli assegni conseguenti al suddetto riconoscimento.
8. Passando all'oggetto del giudizio, si evidenzia che esso concerne i seguenti aspetti: a) se il diritto al riconoscimento di vittima del dovere sia soggetto a prescrizione;
b) se l'evento infortunistico occorso alla ricorrente in data
24.01.2001 sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005.
9. Sul primo punto, a fronte della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. non può che condividersi l'approdo giurisprudenziale della Suprema Corte citato dalla parte ricorrente. La Corte di
Cassazione, infatti, con la sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022, ha affermato che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564,
Pag. 5 di 13 della legge 266/2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, pur precisando che i benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, risultano soggetti a prescrizione. La Corte ha ricordato che la nozione tradizionale di status è stata sottoposta a revisione critica in quanto forma di distinzione tra le persone, riposante su leggi e convenzioni sociali, per cui - scrive la Corte nell'arresto citato - “deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazioni ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
“D'altra parte – prosegue ancora la Corte - riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di
Pag. 6 di 13 prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico
(nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della
Pag. 7 di 13 collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n.
266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”. Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/1986, la Cassazione ha concluso che non può esservi dubbio sul fatto che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. La disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può quindi legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio “va individuata nell'apprestare peculiari e ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021)”.
10. Ne consegue che non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, D.P.R. n.
243/2006.
11. Pertanto, si deve ritenere che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non sia soggetto a prescrizione.
12. Passando al secondo punto, ovvero al merito della vicenda, non può che essere condiviso quanto sostenuto dalla parte resistente, ritenendo non fondata la domanda attorea.
13. La legge n. 266 del 2005 all'art. 1, commi da 563 a 565, così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o
Pag. 8 di 13 nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d. in operazioni di soccorso;
e. in attività di tutela della pubblica incolumità;
f. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in ccasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti…”.
14. Il richiamato regolamento è stato poi emanato con D.P.R. del 07.07.2006 n 243.
All'art. 1 del predetto regolamento si stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”; per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono: “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di
Pag. 9 di 13 svolgimento dei compiti di istituto”.
15. La Corte di Cassazione ha dato una chiara interpretazione delle norme in oggetto, precisando: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. Sez. L., ord.
287/24). Dello stesso tenore anche Cass. Sez. L., ord. 28696/2020: “La domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ai fini della sospensione facoltativa del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., con quella volta all'accertamento dello
"status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma
564, della l. n. 266 del 2005, atteso che quest'ultima è ancorata a presupposti costitutivi diversi dalla prima, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto”.
16. Esaminando il caso di specie deve osservarsi che il sinistro lamentato dalla ricorrente si è verificato per mera accidentalità, non essendo intervenuta alcuna circostanza operativa straordinaria. In particolare, l'evento del 24.01.2001 non è riconducibile alle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 563 dell'articolo 1 della
L. 23 dicembre 2005 n. 266. L'incidente in cui è rimasta coinvolta la si è Pt_1 verificato durante l'espletamento di un ordinario servizio d'istituto, quando è stata inviata dalla centrale operativa per una la violenta lite in strada.
17. Da tale ricostruzione, non emerge né la sussistenza di un reato (si parla
Pag. 10 di 13 genericamente di una lite) né la necessità di tutelare l'ordine pubblico, considerato che una lite fra due persone non può avere minacciato l'ordine pubblico. In ogni caso, le lesioni patite dalla ricorrente non sono state direttamente causate in occasione e in conseguenza di tale intervento, ma si sono verificate in modo del tutto casuale a seguito di un incidente stradale accaduto in un incrocio per omessa precedenza durante lo spostamento della ricorrente in direzione del luogo in cui era stato ordinato di recarsi. In sostanza l'evento lesivo è del tutto estraneo all'attività svolta dalla e avrebbe potuto colpire qualsiasi utente della Pt_1
strada.
18. Si ritiene, pertanto, che l'ipotesi in oggetto non rientri in alcuna delle tipologie indicate dal legislatore ai fini del riconoscimento dello status di cui si parla. Non si trattava di attività di contrasto al crimine, ovvero di attività volta alla repressione dei reati. Dagli atti non emerge che l'equipaggio della ricorrente, al momento dell'incidente, stesse effettuando un intervento per prevenire o porre fine ad un reato;
né è ipotizzabile che stesse svolgendo un servizio di ordine pubblico, dovendosi intendere per “ordine pubblico” il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
19. In realtà, l'episodio in questione è da ricondurre all'ipotesi di evento accidentale occorso nello svolgimento di un'ordinaria attività di servizio;
è semplicemente da collocare nel campo della causa fortuita, della mera accidentalità, in quanto il sinistro è stato originato da un comportamento imperito e negligente di un utente della strada che sarebbe potuto capitare a qualsiasi soggetto, indipendentemente dalle attività svolte.
20. Correttamente, quindi, l'invalidità riportata dalla è stata riconosciuta Pt_1
come dipendente da causa di servizio. Ma non tutte le cause di servizio si possono tradurre in ipotesi di vittima del dovere. Su tutte, la seguente pronuncia della
Suprema Corte: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice
Pag. 11 di 13 dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a
"particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. SS.UU., n.
21969/2017).
21. Non sussistono, quindi, nel caso in esame le condizioni di straordinarietà delle circostanze di servizio che possano aver determinato l'insorgenza delle infermità denunciate, pur riconosciute dipendenti da causa di servizio.
22. La ricorrente non indica quali “particolari condizioni ambientali od operative” si sia trovata a fronteggiare al momento del fatto. La quel giorno si trovava Pt_1
a bordo della vettura di servizio durante un mero spostamento per finalità di servizio, senza alcuna particolare contingenza. Nulla di abnorme o di eccezionale e imprevedibile si è verificato il giorno 24.01.2001, ma un evento (semplice sinistro stradale) che avrebbe potuto colpire qualsiasi utente della strada. Sul punto non lascia dubbi la giurisprudenza di legittimità: “Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma
564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (Cass.
Sez. L., n. 22686/2018); “Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio
Pag. 12 di 13 si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. S.U., n. 21969/2017).
23. Il descritto servizio, invece, né presenta particolarità in sé considerato, né è caratterizzato da qualcosa di imprevedibile o imponderabile che sopravviene: invero, l'evento sotteso alla domanda rappresenta un avvenimento che potrebbe coinvolgere qualunque soggetto in qualunque momento, senza che rilevi a tal fine la presenza in servizio al momento del fatto.
24. Le spese di lite, in ragione del recente arresto del giudice di legittimità e alla luce della complessità delle questioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva per la parte resistente
[...]
; Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Pisa, 11.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 13 di 13