Art. 46.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Fino a quando non sara' emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ali commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili:
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Fino a quando non sara' emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ali commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili: