Art. 4.
Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita' prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o piu' persone, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.
Chiunque partecipa alla banda armata e' punito, percio' solo con la reclusione da tre a quindici anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita' prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o piu' persone, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.
Chiunque partecipa alla banda armata e' punito, percio' solo con la reclusione da tre a quindici anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."