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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025 alle ore 12.48 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. DEL BONO VINCENZO;
per parte convenuta l'avv. Brunella Iodice per delega dell'avv. SPAGNOLO SANTO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Del Bono Vincenzo chiede disporsi la CTU ed in subordine conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
aggiunge
L'avv. Iodice si oppone alla CTU e conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da:
, c.f.: elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Del Bono c.f.: , al Corso Secondigliano n° 94, dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore con sede in Napoli, Piazza Garibaldi n 80, rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli, alla via C.F._3
Università n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca Fabrizio sito in Napoli, via Giosuè Carducci n.
6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t, in qualità di gestore dell'area di parcheggio Eni Parking, in
Napoli alla Via Terracina, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni fisiche patite in seguito ad una caduta avvenuta nella predetta area di parcheggio, in data 02/07/2022, alle ore
12.15 circa, a causa della presenza di buche con manicotti/fuoriterra, non coperti e non pagina 2 di 6 segnalati, in ragione della quale riportava una frattura al gomito sinistro, come refertato dal pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo dove era stata trasportata nell'imminenza del fatto.
Costituitasi, la in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito che la boccola Controparte_1
su cui è inciampata l'attrice era chiaramente visibile in quanto sporgeva dalla pavimentazione per circa 3 cm con circonferenza di circa 10 cm, e la caduta si è verificata in pieno giorno, alle ore 12.15, del 02.07.2022, per cui, ricondotto il sinistro all'esclusiva disattenzione di quest'ultima, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Disattesa, da parte attrice, la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Venendo al merito, la domanda proposta dall'attrice va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questa ha fatto valere la responsabilità della società
gestore dell'area di parcheggio dove è avvenuta la caduta, in qualità di Controparte_1 titolare del potere di custodia sull'area stessa.
Giova premettere che la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per tale ragione, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
In ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode, al danneggiato spetta l'onere di provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto, e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale (in ordine a tale ultimo aspetto occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa), inoltre,
pagina 3 di 6 deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
In effetti la considerazione della condotta del danneggiato che, entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un pagina 4 di 6 comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Nel caso di specie, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di Parte_1
Infatti, dalla documentazione fotografica allegata in atti, che ritrae il luogo in cui è avvenuta la caduta, si vedono manicotti tondi in ferro, danneggiati dalla ruggine, che sporgono dalla pavimentazione stradale e che sono chiaramente visibili dato che il sinistro è avvenuto alle ore
12.15 del mese di luglio, quindi, in un momento di piena luce, come risulta dalla registrazione video dell'area di servizio, allegata alla documentazione prodotta da parte convenuta.
Pertanto, poiché la presenza del predetto manicotto era chiaramente visibile la caduta sarebbe stata evitata se l'attrice avesse prestato la dovuta attenzione allo stesso.
In ragione di quanto esposto, stante la condotta negligente dell'attrice può dirsi che ricorre l'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., alla responsabilità della società
[...]
convenuta. CP_1
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore della società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore tra 5.201,00 e
26.000,00 in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., così provvede: CP_1
1.rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore Parte_1
della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.761,00 euro per Controparte_1
pagina 5 di 6 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore
Napoli, 04/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025 alle ore 12.48 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. DEL BONO VINCENZO;
per parte convenuta l'avv. Brunella Iodice per delega dell'avv. SPAGNOLO SANTO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Del Bono Vincenzo chiede disporsi la CTU ed in subordine conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
aggiunge
L'avv. Iodice si oppone alla CTU e conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da:
, c.f.: elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Del Bono c.f.: , al Corso Secondigliano n° 94, dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore con sede in Napoli, Piazza Garibaldi n 80, rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli, alla via C.F._3
Università n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca Fabrizio sito in Napoli, via Giosuè Carducci n.
6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t, in qualità di gestore dell'area di parcheggio Eni Parking, in
Napoli alla Via Terracina, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni fisiche patite in seguito ad una caduta avvenuta nella predetta area di parcheggio, in data 02/07/2022, alle ore
12.15 circa, a causa della presenza di buche con manicotti/fuoriterra, non coperti e non pagina 2 di 6 segnalati, in ragione della quale riportava una frattura al gomito sinistro, come refertato dal pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo dove era stata trasportata nell'imminenza del fatto.
Costituitasi, la in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito che la boccola Controparte_1
su cui è inciampata l'attrice era chiaramente visibile in quanto sporgeva dalla pavimentazione per circa 3 cm con circonferenza di circa 10 cm, e la caduta si è verificata in pieno giorno, alle ore 12.15, del 02.07.2022, per cui, ricondotto il sinistro all'esclusiva disattenzione di quest'ultima, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Disattesa, da parte attrice, la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Venendo al merito, la domanda proposta dall'attrice va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questa ha fatto valere la responsabilità della società
gestore dell'area di parcheggio dove è avvenuta la caduta, in qualità di Controparte_1 titolare del potere di custodia sull'area stessa.
Giova premettere che la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per tale ragione, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
In ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode, al danneggiato spetta l'onere di provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto, e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale (in ordine a tale ultimo aspetto occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa), inoltre,
pagina 3 di 6 deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
In effetti la considerazione della condotta del danneggiato che, entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; in applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un pagina 4 di 6 comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Nel caso di specie, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di Parte_1
Infatti, dalla documentazione fotografica allegata in atti, che ritrae il luogo in cui è avvenuta la caduta, si vedono manicotti tondi in ferro, danneggiati dalla ruggine, che sporgono dalla pavimentazione stradale e che sono chiaramente visibili dato che il sinistro è avvenuto alle ore
12.15 del mese di luglio, quindi, in un momento di piena luce, come risulta dalla registrazione video dell'area di servizio, allegata alla documentazione prodotta da parte convenuta.
Pertanto, poiché la presenza del predetto manicotto era chiaramente visibile la caduta sarebbe stata evitata se l'attrice avesse prestato la dovuta attenzione allo stesso.
In ragione di quanto esposto, stante la condotta negligente dell'attrice può dirsi che ricorre l'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., alla responsabilità della società
[...]
convenuta. CP_1
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore della società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore tra 5.201,00 e
26.000,00 in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., così provvede: CP_1
1.rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore Parte_1
della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.761,00 euro per Controparte_1
pagina 5 di 6 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore
Napoli, 04/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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