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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/05/2024, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta", vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.11.1979, con l'avv. Antonio Colucci;
E
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.12.1975, con l'avv. Angela Nittolo;
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.4.2024 e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.; in data 16.2.24 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 6.2.2024, i coniugi in epigrafe generalizzati proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario in Avellino il 13.7.2014
(atto n. 6, p.II, S.B, registro atti di matrimonio, anno 2014);
- dall'unione non erano nati figli;
- con decreto del 28.2.2022 n. 546/22 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (7.1.2021);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 9.4.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, chiesta dalle medesime parti in ricorso, con dichiarazione di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, nulla opponendo il p.m.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da decreto indicato) e sussistono i presupposti di legge
(artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (7.1.2021) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel
2 3
procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Avellino il 13.7.2014 (atto n. 6, p.II, S.B, registro atti di matrimonio anno
2014) da e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
3 4
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele
Califano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta", vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.11.1979, con l'avv. Antonio Colucci;
E
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.12.1975, con l'avv. Angela Nittolo;
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.4.2024 e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.; in data 16.2.24 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 6.2.2024, i coniugi in epigrafe generalizzati proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario in Avellino il 13.7.2014
(atto n. 6, p.II, S.B, registro atti di matrimonio, anno 2014);
- dall'unione non erano nati figli;
- con decreto del 28.2.2022 n. 546/22 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (7.1.2021);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 9.4.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, chiesta dalle medesime parti in ricorso, con dichiarazione di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, nulla opponendo il p.m.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da decreto indicato) e sussistono i presupposti di legge
(artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (7.1.2021) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel
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procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Avellino il 13.7.2014 (atto n. 6, p.II, S.B, registro atti di matrimonio anno
2014) da e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
3 4
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele
Califano
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