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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU BO Presidente dott.ssa MI NE ER Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.9.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...]-Veira do Parte_1 C.F._1
Minho (Portogallo) il 30.3.1977
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Francesca Malgaroli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Limbiate, via Garibaldi n.27;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto, mensa e abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I signori e hanno già messo in vendita l'immobile in comproprietà sito Parte_1 Pt_2 in Lissone, via Redipuglia, 13. Il ricavato sarà diviso tra le parti in misura del 50% ciascuno, previa estinzione del mutuo ipotecario
3. Fino alla vendita, la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal sig. che, dal Parte_1 mese di ottobre 2025, si accollerà il mutuo di credito fondiario stipulato in data 29/08/2019 con Banca
Monte Dei Paschi di Siena e registrato a Monza e Brianza il 30/08/2019 al n. 8320 Serie 1T e provvederà mensilmente al pagamento dell'intera rata.
4. Dal momento del rilascio della dimora coniugale da parte della NO , le spese ordinarie relative Pt_2 all'immobile sito in Lissone via Redipuglia, 13 saranno a carico del sig. così come le Parte_1 spese per le utenze che il marito si impegna a volturare a proprio nome.
Gli arredi e gli elettrodomestici, dopo la vendita, verranno amichevolmente divisi tra i coniugi.
5. I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con tempi paritetici di Per_1 Per_2 permanenza presso ciascuno di essi (periodi non scolastici compresi). In particolare i minori trascorreranno,
a settimane alterne, con un genitore il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica e con l'altro il mercoledì e il giovedì.
Fino alla vendita, e resteranno a vivere presso la casa familiare ed i signori Per_1 Per_2 Parte_1
e , secondo modalità che gli stessi hanno già concordato, si alterneranno presso la detta abitazione. Pt_2
La pattuizione in parola pare conforme all'interesse dei minori e ciò in considerazione della loro età e della possibilità per gli stessi di continuare ad intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
Nel periodo di permanenza presso uno dei genitori all'altro dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero.
Le vacanze di natale, le vacanze pasquali, i giorni festivi e gli eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, e trascorreranno con la madre e con il padre un periodo di 2 settimane Per_1 Per_2 anche non consecutive.
I signori e , si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Parte_1 Pt_2
L'indicata regolamentazione dei periodi di visita genitori/ figli potrà subire delle variazioni previo accordo e tenendo conto delle esigenze dei minori.
pagina 2 di 5 6. I signori e si sono già accordati affinché e frequentino, Parte_1 Parte_2 Per_1 Per_2 per tutto l'anno scolastico 2025-2026, rispettivamente la scuola primaria e la scuola materna Per_3
Penati di Lissone.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una tenuta morale corretta e a non porre in essere alcun atto contrario al benessere dei figli e/o che possa deteriorare la fiducia e l'affetto tra i figli e l'altro genitore e/o che possa minare l'autorità di uno dei due genitori nei confronti dei figli. I coniugi si impegnano, altresì, reciprocamente ad introdurre gradatamente nella vita dei figli altre figure affettive (compagni e/o compagne) evitando di instaurare in modo affrettato convivenze con altre persone.
8. I signori e provvederanno al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2
e nei periodi di rispettiva permanenza. Per_1 Per_2
9. I genitori suddivideranno al 50% la mensa e le seguenti spese extra:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla NO . Pt_2
11. I genitori si sono già accordati affinché e possano frequentare almeno un corso sportivo Per_1 Per_2 dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
12. Le statuizioni economiche inerenti ai figli avranno effetto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
13. L'autovettura Jeep Renegade targata FL178XN di proprietà della NO viene assegnata al sig. Pt_2
I coniugi chiedono, in relazione alla detta assegnazione di beni mobili registrati, Parte_1
l'esenzione da IPT (imposta provinciale di trascrizione) e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della legge 74/1987 essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14. L'autovettura Toyota IQ targata DV505FE intestata alla NO resterà in uso a quest'ultima Pt_2 che sosterrà le relative spese di assicurazione, bollo e manutenzione.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
16. I separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi ed affinché i figli possano ottenere i documenti personali validi per l'espatrio.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.9.2017 a ES Parte_1 Parte_2
NT;
- Dall'unione sono nati (18.12.2017) e (18.11.2022); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.12.2017 e , 18.11.2022) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 11.9.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in ES NT (GE) in data 15.9.2017 Parte_2
(atto n. 132 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di ES NT), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ES NT, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
AU BO
Il giudice est.
MI NE ER
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU BO Presidente dott.ssa MI NE ER Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.9.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...]-Veira do Parte_1 C.F._1
Minho (Portogallo) il 30.3.1977
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Francesca Malgaroli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Limbiate, via Garibaldi n.27;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto, mensa e abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I signori e hanno già messo in vendita l'immobile in comproprietà sito Parte_1 Pt_2 in Lissone, via Redipuglia, 13. Il ricavato sarà diviso tra le parti in misura del 50% ciascuno, previa estinzione del mutuo ipotecario
3. Fino alla vendita, la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal sig. che, dal Parte_1 mese di ottobre 2025, si accollerà il mutuo di credito fondiario stipulato in data 29/08/2019 con Banca
Monte Dei Paschi di Siena e registrato a Monza e Brianza il 30/08/2019 al n. 8320 Serie 1T e provvederà mensilmente al pagamento dell'intera rata.
4. Dal momento del rilascio della dimora coniugale da parte della NO , le spese ordinarie relative Pt_2 all'immobile sito in Lissone via Redipuglia, 13 saranno a carico del sig. così come le Parte_1 spese per le utenze che il marito si impegna a volturare a proprio nome.
Gli arredi e gli elettrodomestici, dopo la vendita, verranno amichevolmente divisi tra i coniugi.
5. I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con tempi paritetici di Per_1 Per_2 permanenza presso ciascuno di essi (periodi non scolastici compresi). In particolare i minori trascorreranno,
a settimane alterne, con un genitore il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica e con l'altro il mercoledì e il giovedì.
Fino alla vendita, e resteranno a vivere presso la casa familiare ed i signori Per_1 Per_2 Parte_1
e , secondo modalità che gli stessi hanno già concordato, si alterneranno presso la detta abitazione. Pt_2
La pattuizione in parola pare conforme all'interesse dei minori e ciò in considerazione della loro età e della possibilità per gli stessi di continuare ad intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
Nel periodo di permanenza presso uno dei genitori all'altro dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero.
Le vacanze di natale, le vacanze pasquali, i giorni festivi e gli eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, e trascorreranno con la madre e con il padre un periodo di 2 settimane Per_1 Per_2 anche non consecutive.
I signori e , si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Parte_1 Pt_2
L'indicata regolamentazione dei periodi di visita genitori/ figli potrà subire delle variazioni previo accordo e tenendo conto delle esigenze dei minori.
pagina 2 di 5 6. I signori e si sono già accordati affinché e frequentino, Parte_1 Parte_2 Per_1 Per_2 per tutto l'anno scolastico 2025-2026, rispettivamente la scuola primaria e la scuola materna Per_3
Penati di Lissone.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere una tenuta morale corretta e a non porre in essere alcun atto contrario al benessere dei figli e/o che possa deteriorare la fiducia e l'affetto tra i figli e l'altro genitore e/o che possa minare l'autorità di uno dei due genitori nei confronti dei figli. I coniugi si impegnano, altresì, reciprocamente ad introdurre gradatamente nella vita dei figli altre figure affettive (compagni e/o compagne) evitando di instaurare in modo affrettato convivenze con altre persone.
8. I signori e provvederanno al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2
e nei periodi di rispettiva permanenza. Per_1 Per_2
9. I genitori suddivideranno al 50% la mensa e le seguenti spese extra:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla NO . Pt_2
11. I genitori si sono già accordati affinché e possano frequentare almeno un corso sportivo Per_1 Per_2 dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
12. Le statuizioni economiche inerenti ai figli avranno effetto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
13. L'autovettura Jeep Renegade targata FL178XN di proprietà della NO viene assegnata al sig. Pt_2
I coniugi chiedono, in relazione alla detta assegnazione di beni mobili registrati, Parte_1
l'esenzione da IPT (imposta provinciale di trascrizione) e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della legge 74/1987 essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14. L'autovettura Toyota IQ targata DV505FE intestata alla NO resterà in uso a quest'ultima Pt_2 che sosterrà le relative spese di assicurazione, bollo e manutenzione.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
16. I separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi ed affinché i figli possano ottenere i documenti personali validi per l'espatrio.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.9.2017 a ES Parte_1 Parte_2
NT;
- Dall'unione sono nati (18.12.2017) e (18.11.2022); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 18.12.2017 e , 18.11.2022) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 11.9.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in ES NT (GE) in data 15.9.2017 Parte_2
(atto n. 132 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di ES NT), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ES NT, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025
Il Presidente
AU BO
Il giudice est.
MI NE ER
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