Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2025, proposto da IN D'SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
a - del provvedimento prot. n. 16387 del 13.10.2025 di diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 (pratica n. 54 del 20.12.1985) e Ordinanza di demolizione n. 36 del 13.10.2025 di un fabbricato sito in Positano alla Via Monsignor Saverio Cinque, 13 e distinto in catasto al foglio 3 p.lla n. 952 (ex p.lla n. 542);
b - della nota di preavviso di diniego prot. n. 9200 del 9.06.2025 a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Positano;
c - di tutti gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
nonché per l'accertamento:
della formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 47/85, sull'istanza di condono edilizio (pratica n. 54 del 20.12.1985) del Sig. IN D'SO per la sanatoria di un fabbricato ad uso commerciale (magazzino) realizzato negli anni `60, in Positano Via Monsignor Saverio Cinque, 13 (in catasto foglio 8 mappale 192, i in catasto al foglio 3 p.lla n. 952 (ex p.lla n. 542).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. HE Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Col ricorso in epigrafe, il ricorrente ha agito per ottenere dal Tribunale, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento del provvedimento prot. n. 16387 del 13.10.2025 di diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 (pratica n. 54 del 20.12.1985) e dell’ordinanza di demolizione n. 36 del 13.10.2025 di un fabbricato ad uso commerciale (magazzino) realizzato negli anni ‘60, in Positano Via Monsignor Saverio Cinque, 13 (in catasto foglio 8 mappale 192, i in catasto al foglio 3 p.lla n. 952 (ex p.lla n. 542) nonché la declaratoria del silenzio assenso, a suo dire formatosi ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85, in ordine all’istanza di condono edilizio n. 54/85 del 20.12.1985, finalizzata ad ottenere la sanatoria di detto fabbricato.
Il Comune di Positano, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis, Sentenza Tar Salerno n. 1911, del 2024).
In particolare si rivela fondata la domanda di accertamento del perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, commi 18 e 19, della l. n. 47/1985 sull’ istanza di condono edilizio del 26.9.1986.
Al riguardo è utile in primo luogo rammentare che a norma dei citati artt. 35, commi 17 e 18, della l. n. 47/1985: “17. Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ... 18. Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo [diciassettesimo] comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32”.
In proposito non guasta soggiungere che per consolidata giurisprudenza il silenzio assenso sull’istanza di condono può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, l’interessato sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento. L’assenza di taluna di queste condizioni impedisce in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo costiuisce un mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (cfr., ex multis, Tar Salerno n. 1106/2024 che richiama Cons. di Stato, sez. IV n. 187/2017; n. 4703/2017; sez. VI, n. 5273/2018; n. 5455/2018; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1383/2015; n. 5505/2015; Salerno, sez. I, n. 2569/2015; Napoli, sez. IV, n. 263/2016; n. 1032/2016; sez. III n. 1351/2018; n. 4723/2018; n. 5317/2018; sez. II, prot. n. 6350/2018; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 468/2015; TAR Lazio, Latina, n. 371/2015; Roma, sez. II, n. 6898/2015; sez. I, n. 7756/2015; sez. II, n. 6494/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2580/2015; sez. I, n. 294/2017; sez. II, n. 1604/2017; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1472/2016; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 50/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate alla fattispecie odierna, emerge che, come allegato dal ricorrente, senza trovare smentita da parte del non costituito Comune di Positano, l’anzidetta istanza di condono è stata corredata (anche mediante apposite integrazioni) della documentazione normativamente richiesta (cfr nota prot. n. 4581 del 13.04.2011 a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Positano), sono stati integralmente corrisposti sia l’oblazione che le sanzioni e spese (nota prot. n. 13388 del 20.11.2012); sono stati acquisiti tutti i prescritti pareri favorevoli; infine, risulta ampiamente trascorso il termine di 24 mesi ex art. 35, comma 18, della l. n. 47/1985.
In conclusione, in accoglimento del ricorso in epigrafe, va annullato il diniego di rigetto dell’istanza di condono e dichiarata la formazione dell’invocato silenzio assenso sull’ anzidetta istanza di condono.
Stante l’illegittimità del diniego del condono edilizio, anche l’ordinanza di demolizione deve ritenersi illegittima.
Il Collegio reputa non di meno equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
annulla il provvedimento prot. n. 16387 del 13.10.2025 di diniego dell’istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 e l’ordinanza di demolizione n. 36 del 13.10.2025;
accerta il silenzio assenso formatosi sulla istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 del 20.12.1985.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di IN, Referendario, Estensore
AU Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO