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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/04/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1060 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) quale erede legittimo di Parte_1 CodiceFiscale_1
, deceduto in data 04/04/2022, rappresentato e difeso dagli Persona_1
avv.ti Giuseppe Tortorella e Manuela Gugliuzza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), quale impresa designata per la CP_1 P.IVA_1 Org_1
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona
[...]
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Mancini,
come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 maggio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1060/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudi- Persona_1
zio dinanzi il Tribunale di Brindisi la nella sua qualità di Controparte_2
Impresa designata dalla alla Gestione in del Fondo di garan- Org_2 Org_1
zia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Organizzazione_3
non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite in occasione del sinistro stradale del 20/06/2011.
All'uopo dedusse che:
- in data 20/06/2011 alle ore 20,30 circa esso attore alla guida della propria auto Fiat Punto percorreva la superstrada 379 Bari-Brindisi in direzione Brindisi
allorché, giunto al Km 20 in località Carovigno (BR) all'approssimarsi all'area di servizio in c.da Morgicchio, all'improvviso si vedeva invadere la propria Org_4
carreggiata di percorrenza da un camion la cui targa rimaneva sconosciuta;
- il conducente del camion nell'effettuare la manovra di sorpasso anticipava il rientro non avvedendosi di esso attore così da intersecarne la direzione di marcia tanto che esso attore al fine di evitare l'impatto sterzava istintivamente a destra andando ad investire la colonnina della suddetta stazione di servizio;
- avendo nell'occorso riportato lesioni fisiche gravissime veniva trasportato presso l'ospedale di Brindisi ove venivano effettuati i primi accertamenti del ca-
so; in data 21/06/2011 a seguito di dimissioni volontarie veniva trasferito presso la struttura di Taranto dove in data 02/07/2011 veniva Controparte_3
sottoposto a intervento chirurgico di riduzione osteosintesi con placca viti e di-
messo in data 16/07/2011 con la seguente diagnosi “frattura scomposta acetabo-
lo dx con lussazione coxofemorale...”, a detto intervento ne seguiva un altro in
Proc. n. 1060/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. data 13 /04/2012 per impianto di protesi totale di anca definitiva al quale seguiva giorni dopo intervento in sintesi interna con cerchiaggio e fascetta per frattura longitudinale composta diafisaria femorale dx su protesi totale.
Si costituì la società convenuta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa istruita con produzione documentale, prova testi, interrogatorio formale dell'attore e CTU, venne decisa con sentenza n. 1464/2021 pubblicata in data
10/11/2021 con la quale il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda.
Il giudice, sulla base di una complessiva valutazione istruttoria, ritenne non rag-
giunta la prova della presenza e dell'intervento causale di veicolo sconosciuto nella determinazione del sinistro.
In estrema sintesi si riportano gli elementi sui quali il giudice fondò la sua deci-
sione:
1. emersione di contraddizioni nell'analisi di tutti gli elementi acquisiti nel cor-
so dell'intera istruttoria;
2. la valenza probatoria del verbale redatto dai carabinieri di Carovigno e delle loro deposizioni testimoniali;
3. le risultanze della C.T.U. sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, con riferimento specifico all'assenza di urto tra gli automezzi.
Avverso la sentenza notificata in data 24/11/2021 ha proposto appello Per_1
con atto di citazione notificato in data 29/11/2021 chiedendone la ri-
[...]
forma con unico articolato motivo.
Si è costituita l' quale impresa designata per la alla gestione CP_1 Org_1
del Fondo di garanzia per le Vittime della strada resistendo al gravame e chie-
dendone il rigetto.
Proc. n. 1060/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. A seguito di intervenuto decesso dell'appellante si è costituito ex art. 110 cod.
proc. civ. quale erede legittimo di riportan- Parte_1 Persona_1
dosi agli scritti difensivi già in atti.
All'udienza Collegiale del 10 maggio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo rubricato “Illogicità e carenza di motivazione in punto ri-
getto domanda attorea - errata valutazione delle prove, violazione e falsa applicazione del dispo-
sto degli artt. 2054, 2697, 2729 c.c.. nonché degli artt. 115 ,116, 132, 230 e 253 c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza laddove ha rilevato la contraddittorietà tra quan-
to allegato dall'attore nella denuncia querela e nella citazione, atti in cui si non si fa riferimento ad un urto ma solo ad una manovra di evitamento dell'impatto e quanto riferito in sede di interrogatorio nel quale si fa invece riferimento ad un urto tra i veicoli. Sostiene l'appellante che non vi sarebbe contraddittorietà tra le due dichiarazioni se correttamente interpretate in uno con le dichiarazioni dei te-
sti di parte attrice che hanno confermato l'urto e con quanto rilevato dal CTU in ordine alla possibilità di un turbamento della guida del conducente Per_1
La sentenza sarebbe errata laddove al fine di escludere l'urto fra i mezzi ha dato rilievo al verbale dei carabinieri e alla prova testi a mezzo gli agenti accertatori in ordine alla assenza di detriti sul posto in quanto ben potrebbe essere avvenuto che l'impatto non abbia causato il rilascio di detriti.
Sostiene inoltre il che l'elaborato peritale se correttamente letto sostiene Per_1
la dinamica dei fatti espressa dall'attore. Inoltre il Giudice avrebbe omesso una
Proc. n. 1060/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. compiuta valutazione della prova testi attorea che se correttamente apprezzata confermerebbe la dinamica dei fatti a favore dell'attore.
Il motivo di appello è infondato.
La dinamica del sinistro come allegata dall'attore in querela e nell'atto di citazione a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non si presta ad interpretazione alcuna in quanto il senso delle frasi utilizzate appare chiaro nell'escludere che nel-
la dinamica del dedotto sinistro vi sia stato un urto tra i veicoli, facendosi esclu-
sivo riferimento ad una semplice manovra di evitamento dell'impatto.
Infatti si legge nella denuncia querela del 05/12/2011 “in data 20/06/2011 alle ore
20:30 circa alla guida della mia auto Fiat …mentre percorrevo la superstrada in località Ca-
rovigno (BR) giunto al Km 20 direzione da Bari a Brindisi approssimandomi all'aera di ser-
vizio ubicata in c.da Morgicchio mi vedevo invadere la mia semicarreggiata di percor- Org_4
renza da un camion non identificato la cui targa è rimasta sconosciuta a causa della veloce di-
namica del sinistro. Il camion sopraggiungeva da tergo nella fase di soprasso anticipava il rien-
tro non avvedendosi evidentemente del sottoscritto così da intersecare la mia direzione di marcia:
al fine di evitare la collisione sterzavo istintivamente a destra andando a investire la colonnina
della suddetta stazione di benzina”.
Nell'identico senso si presentava la dinamica dei fatti come dedotta nella lettera racc. ar del 19/11/2011 e nell'atto di citazione, mai precisata entro i termini istruttori.
Sicché il cambiamento della versione dei fatti da parte del solo in sede di Per_1
interrogatorio, laddove espressamente riferisce che il camion rientrando nella sua corsia lo abbia urtato sulla parte anteriore sx con la sua parte posteriore dx, oltre a rappresentare un'inammissibile precisazione della domanda in termini di allega-
Proc. n. 1060/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zioni in fatto, porta a ritenere dubbia la ricostruzione della dinamica allegata in querela e citazione;
dinamica che invero non ha trovato alcun conforto nelle prove offerte dall'attore.
Ed infatti i testi di parte attrice e (fratelli), che Parte_2 Testimone_1
in base alle loro dichiarazioni avrebbero assistito al sinistro in quanto seguivano con la loro auto quella del hanno dichiarato entrambi di essersi trattenu- Per_1
ti sul posto finché è intervenuta l'ambulanza portando via il ferito e fino a quel momento non erano intervenuti i carabinieri e/o altra autorità.
Tale dichiarazione stride gravemente con quanto dichiarato dai Carabinieri, in-
tervenuti sul posto, sentiti anch'essi come testi.
Il teste (appuntato dell'arma dei Carabinieri presso Stazione di Testimone_2
Carovigno) ha difatti dichiarato “…quando noi siamo arrivati sul posto vi era ancora
l'ambulanza ed il sig. era stato già caricato a bordo. Nessuno si presentò in qualità di Per_1
informatore o testimone e sentimmo dire ai presenti dico meglio agli operatori del 118 che il
aveva riferito che veniva dal Nord diretto a Lecce di avere fatto un lungo viaggio”. Per_1
Nello stesso senso la dichiarazione del teste . Tes_3
Pertanto i testi attorei non appaiono credibili alla luce della opposta testimonian-
za dei carabinieri. A ciò si aggiunga che appare quantomeno inverosimile che i suddetti testi non abbiano avuto la prontezza di appuntare la targa del camion pur avendo avuto il tempo di tentare di richiamarne l'attenzione col clacson (co-
me dagli stessi riferito in sede di prova).
Ad avvalorare l'inverosimiglianza della dedotta dinamica dei fatti come allegata dall'attore soccorre il ritardo con il quale la denuncia querela è stata sporta in quanto, per quel che risulta dagli atti, dopo le dimissioni del 20/08/2011 dalla
[... Proc. n. 1060/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni (cfr. perizia di parte) il avrebbe potuto presentare già celere CP_4 Per_1
denuncia onde consentire una indagine più fruttuosa. Ed invece risulta presenta-
ta una denuncia querela solo in data 05/12/2011 (a distanza di ben cinque mesi c.a. dal sinistro) nella quale, peraltro, non viene fornito alcun elemento a soste-
gno delle indagini (per esempio modello e colore del camion ...quest'ultimo indi-
cato nel colore rosso solo in sede di interrogatorio) o generalità dei testi, generali-
tà che per quanto riferito dagli stessi testi di parte attrice (cfr. testimonianza di
: “noi entrammo nella stazione di servizio, abbiamo aspettato un po' fin- Testimone_1
ché è arrivato il nipote del sig. per chiederci le nostre generalità”) erano sin da subito Per_1
nella disponibilità del Per_1
Solo per completezza non risulta dalla CTU prova dell'impatto tra i veicoli (im-
patto dedotto con ritardo dall'attore); infatti il perito del giudice non ha potuto compiere alcun riscontro a tale proposito in assenza del mezzo di proprietà del in quanto rottamato dopo i fatti. Inoltre, come rilevato dallo stesso Per_1
CTU, dalle foto allegate al rapporto dei carabinieri si evidenziano solo danni nel-
la parte anteriore della Fiat Punto, compatibili con l'impatto frontale con la co-
lonnina di benzina. Infine la seguente locuzione utilizzata dal perito “...non si può
escludere un “turbamento” alla guida avvenuto mentre l'auto era in corsa sulla SS all'interno
della corsia normale di marcia” non può essere di certo utilizzata a vantaggio della dinamica descritta dall'attore poiché, in assenza di prova certa dei fatti come alle-
gati, il “turbamento” può essere ricondotto a diverse differenti cause, una fra tut-
te un incipit di colpo di sonno che ha portato il ad una sterzata repenti- Per_1
na a destra che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo conducendolo poi all'interno della area di servizio fin ad impattare con la colonnina (va ricordato
Proc. n. 1060/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. infatti che il aveva viaggiato tutto il giorno proveniente da Torino come Per_1
risulta incontestabilmente dall'istruttoria).
Una tale conclusione non si discosta ma anzi avvalora il verbale dei Carabinieri i quali sulla base delle prove raccolte hanno concluso per una autonoma perdita di controllo del mezzo da parte del (cfr. verbale). Per_1
Ne consegue che la sentenza è corretta e non merita censura.
L'appello va quindi rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore dell'appellato.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1060/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1060 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) quale erede legittimo di Parte_1 CodiceFiscale_1
, deceduto in data 04/04/2022, rappresentato e difeso dagli Persona_1
avv.ti Giuseppe Tortorella e Manuela Gugliuzza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), quale impresa designata per la CP_1 P.IVA_1 Org_1
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona
[...]
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Mancini,
come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 maggio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1060/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudi- Persona_1
zio dinanzi il Tribunale di Brindisi la nella sua qualità di Controparte_2
Impresa designata dalla alla Gestione in del Fondo di garan- Org_2 Org_1
zia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Organizzazione_3
non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite in occasione del sinistro stradale del 20/06/2011.
All'uopo dedusse che:
- in data 20/06/2011 alle ore 20,30 circa esso attore alla guida della propria auto Fiat Punto percorreva la superstrada 379 Bari-Brindisi in direzione Brindisi
allorché, giunto al Km 20 in località Carovigno (BR) all'approssimarsi all'area di servizio in c.da Morgicchio, all'improvviso si vedeva invadere la propria Org_4
carreggiata di percorrenza da un camion la cui targa rimaneva sconosciuta;
- il conducente del camion nell'effettuare la manovra di sorpasso anticipava il rientro non avvedendosi di esso attore così da intersecarne la direzione di marcia tanto che esso attore al fine di evitare l'impatto sterzava istintivamente a destra andando ad investire la colonnina della suddetta stazione di servizio;
- avendo nell'occorso riportato lesioni fisiche gravissime veniva trasportato presso l'ospedale di Brindisi ove venivano effettuati i primi accertamenti del ca-
so; in data 21/06/2011 a seguito di dimissioni volontarie veniva trasferito presso la struttura di Taranto dove in data 02/07/2011 veniva Controparte_3
sottoposto a intervento chirurgico di riduzione osteosintesi con placca viti e di-
messo in data 16/07/2011 con la seguente diagnosi “frattura scomposta acetabo-
lo dx con lussazione coxofemorale...”, a detto intervento ne seguiva un altro in
Proc. n. 1060/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. data 13 /04/2012 per impianto di protesi totale di anca definitiva al quale seguiva giorni dopo intervento in sintesi interna con cerchiaggio e fascetta per frattura longitudinale composta diafisaria femorale dx su protesi totale.
Si costituì la società convenuta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa istruita con produzione documentale, prova testi, interrogatorio formale dell'attore e CTU, venne decisa con sentenza n. 1464/2021 pubblicata in data
10/11/2021 con la quale il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda.
Il giudice, sulla base di una complessiva valutazione istruttoria, ritenne non rag-
giunta la prova della presenza e dell'intervento causale di veicolo sconosciuto nella determinazione del sinistro.
In estrema sintesi si riportano gli elementi sui quali il giudice fondò la sua deci-
sione:
1. emersione di contraddizioni nell'analisi di tutti gli elementi acquisiti nel cor-
so dell'intera istruttoria;
2. la valenza probatoria del verbale redatto dai carabinieri di Carovigno e delle loro deposizioni testimoniali;
3. le risultanze della C.T.U. sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, con riferimento specifico all'assenza di urto tra gli automezzi.
Avverso la sentenza notificata in data 24/11/2021 ha proposto appello Per_1
con atto di citazione notificato in data 29/11/2021 chiedendone la ri-
[...]
forma con unico articolato motivo.
Si è costituita l' quale impresa designata per la alla gestione CP_1 Org_1
del Fondo di garanzia per le Vittime della strada resistendo al gravame e chie-
dendone il rigetto.
Proc. n. 1060/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. A seguito di intervenuto decesso dell'appellante si è costituito ex art. 110 cod.
proc. civ. quale erede legittimo di riportan- Parte_1 Persona_1
dosi agli scritti difensivi già in atti.
All'udienza Collegiale del 10 maggio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo rubricato “Illogicità e carenza di motivazione in punto ri-
getto domanda attorea - errata valutazione delle prove, violazione e falsa applicazione del dispo-
sto degli artt. 2054, 2697, 2729 c.c.. nonché degli artt. 115 ,116, 132, 230 e 253 c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza laddove ha rilevato la contraddittorietà tra quan-
to allegato dall'attore nella denuncia querela e nella citazione, atti in cui si non si fa riferimento ad un urto ma solo ad una manovra di evitamento dell'impatto e quanto riferito in sede di interrogatorio nel quale si fa invece riferimento ad un urto tra i veicoli. Sostiene l'appellante che non vi sarebbe contraddittorietà tra le due dichiarazioni se correttamente interpretate in uno con le dichiarazioni dei te-
sti di parte attrice che hanno confermato l'urto e con quanto rilevato dal CTU in ordine alla possibilità di un turbamento della guida del conducente Per_1
La sentenza sarebbe errata laddove al fine di escludere l'urto fra i mezzi ha dato rilievo al verbale dei carabinieri e alla prova testi a mezzo gli agenti accertatori in ordine alla assenza di detriti sul posto in quanto ben potrebbe essere avvenuto che l'impatto non abbia causato il rilascio di detriti.
Sostiene inoltre il che l'elaborato peritale se correttamente letto sostiene Per_1
la dinamica dei fatti espressa dall'attore. Inoltre il Giudice avrebbe omesso una
Proc. n. 1060/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. compiuta valutazione della prova testi attorea che se correttamente apprezzata confermerebbe la dinamica dei fatti a favore dell'attore.
Il motivo di appello è infondato.
La dinamica del sinistro come allegata dall'attore in querela e nell'atto di citazione a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non si presta ad interpretazione alcuna in quanto il senso delle frasi utilizzate appare chiaro nell'escludere che nel-
la dinamica del dedotto sinistro vi sia stato un urto tra i veicoli, facendosi esclu-
sivo riferimento ad una semplice manovra di evitamento dell'impatto.
Infatti si legge nella denuncia querela del 05/12/2011 “in data 20/06/2011 alle ore
20:30 circa alla guida della mia auto Fiat …mentre percorrevo la superstrada in località Ca-
rovigno (BR) giunto al Km 20 direzione da Bari a Brindisi approssimandomi all'aera di ser-
vizio ubicata in c.da Morgicchio mi vedevo invadere la mia semicarreggiata di percor- Org_4
renza da un camion non identificato la cui targa è rimasta sconosciuta a causa della veloce di-
namica del sinistro. Il camion sopraggiungeva da tergo nella fase di soprasso anticipava il rien-
tro non avvedendosi evidentemente del sottoscritto così da intersecare la mia direzione di marcia:
al fine di evitare la collisione sterzavo istintivamente a destra andando a investire la colonnina
della suddetta stazione di benzina”.
Nell'identico senso si presentava la dinamica dei fatti come dedotta nella lettera racc. ar del 19/11/2011 e nell'atto di citazione, mai precisata entro i termini istruttori.
Sicché il cambiamento della versione dei fatti da parte del solo in sede di Per_1
interrogatorio, laddove espressamente riferisce che il camion rientrando nella sua corsia lo abbia urtato sulla parte anteriore sx con la sua parte posteriore dx, oltre a rappresentare un'inammissibile precisazione della domanda in termini di allega-
Proc. n. 1060/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zioni in fatto, porta a ritenere dubbia la ricostruzione della dinamica allegata in querela e citazione;
dinamica che invero non ha trovato alcun conforto nelle prove offerte dall'attore.
Ed infatti i testi di parte attrice e (fratelli), che Parte_2 Testimone_1
in base alle loro dichiarazioni avrebbero assistito al sinistro in quanto seguivano con la loro auto quella del hanno dichiarato entrambi di essersi trattenu- Per_1
ti sul posto finché è intervenuta l'ambulanza portando via il ferito e fino a quel momento non erano intervenuti i carabinieri e/o altra autorità.
Tale dichiarazione stride gravemente con quanto dichiarato dai Carabinieri, in-
tervenuti sul posto, sentiti anch'essi come testi.
Il teste (appuntato dell'arma dei Carabinieri presso Stazione di Testimone_2
Carovigno) ha difatti dichiarato “…quando noi siamo arrivati sul posto vi era ancora
l'ambulanza ed il sig. era stato già caricato a bordo. Nessuno si presentò in qualità di Per_1
informatore o testimone e sentimmo dire ai presenti dico meglio agli operatori del 118 che il
aveva riferito che veniva dal Nord diretto a Lecce di avere fatto un lungo viaggio”. Per_1
Nello stesso senso la dichiarazione del teste . Tes_3
Pertanto i testi attorei non appaiono credibili alla luce della opposta testimonian-
za dei carabinieri. A ciò si aggiunga che appare quantomeno inverosimile che i suddetti testi non abbiano avuto la prontezza di appuntare la targa del camion pur avendo avuto il tempo di tentare di richiamarne l'attenzione col clacson (co-
me dagli stessi riferito in sede di prova).
Ad avvalorare l'inverosimiglianza della dedotta dinamica dei fatti come allegata dall'attore soccorre il ritardo con il quale la denuncia querela è stata sporta in quanto, per quel che risulta dagli atti, dopo le dimissioni del 20/08/2011 dalla
[... Proc. n. 1060/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni (cfr. perizia di parte) il avrebbe potuto presentare già celere CP_4 Per_1
denuncia onde consentire una indagine più fruttuosa. Ed invece risulta presenta-
ta una denuncia querela solo in data 05/12/2011 (a distanza di ben cinque mesi c.a. dal sinistro) nella quale, peraltro, non viene fornito alcun elemento a soste-
gno delle indagini (per esempio modello e colore del camion ...quest'ultimo indi-
cato nel colore rosso solo in sede di interrogatorio) o generalità dei testi, generali-
tà che per quanto riferito dagli stessi testi di parte attrice (cfr. testimonianza di
: “noi entrammo nella stazione di servizio, abbiamo aspettato un po' fin- Testimone_1
ché è arrivato il nipote del sig. per chiederci le nostre generalità”) erano sin da subito Per_1
nella disponibilità del Per_1
Solo per completezza non risulta dalla CTU prova dell'impatto tra i veicoli (im-
patto dedotto con ritardo dall'attore); infatti il perito del giudice non ha potuto compiere alcun riscontro a tale proposito in assenza del mezzo di proprietà del in quanto rottamato dopo i fatti. Inoltre, come rilevato dallo stesso Per_1
CTU, dalle foto allegate al rapporto dei carabinieri si evidenziano solo danni nel-
la parte anteriore della Fiat Punto, compatibili con l'impatto frontale con la co-
lonnina di benzina. Infine la seguente locuzione utilizzata dal perito “...non si può
escludere un “turbamento” alla guida avvenuto mentre l'auto era in corsa sulla SS all'interno
della corsia normale di marcia” non può essere di certo utilizzata a vantaggio della dinamica descritta dall'attore poiché, in assenza di prova certa dei fatti come alle-
gati, il “turbamento” può essere ricondotto a diverse differenti cause, una fra tut-
te un incipit di colpo di sonno che ha portato il ad una sterzata repenti- Per_1
na a destra che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo conducendolo poi all'interno della area di servizio fin ad impattare con la colonnina (va ricordato
Proc. n. 1060/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. infatti che il aveva viaggiato tutto il giorno proveniente da Torino come Per_1
risulta incontestabilmente dall'istruttoria).
Una tale conclusione non si discosta ma anzi avvalora il verbale dei Carabinieri i quali sulla base delle prove raccolte hanno concluso per una autonoma perdita di controllo del mezzo da parte del (cfr. verbale). Per_1
Ne consegue che la sentenza è corretta e non merita censura.
L'appello va quindi rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado in favore dell'appellato.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1060/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.