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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/11/2025, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12650/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico CE TU ha pronunciato la seguente SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III comma sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 27.11.2025) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12650/2020 promossa da:
con l'Avv. Remo Moretti di Brescia Parte_1
Parte opponente
CONTRO
PF. con l'Avv. De Medici Controparte_1
Parte opposta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.11.2025, all'esito il giudice ha riservato la decisione ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione in fatto e diritto dei motivi della sentenza
Con decreto ingiuntivo n. 4390/2020 RG.n.9937/2020 è stato ingiunto ad il Parte_1 pagamento della somma di € 19.580,00 a titolo di prestazioni extra preventivo da parte di
[...]
. Controparte_2
Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo di aver sostenuto pagamenti di euro 132.000,00 superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale la ripetizione di quanto versato in eccedenza e il risarcimento per vizi e difetti contestati e riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con comparsa si è costituita la , la quale ha eccepito che i lavori Controparte_2 interni venivano avviati negli ultimi mesi dell'anno 2018 e terminati nel mese di giugno 2019;
pagina 1 di 6 che i lavori esterni venivano, invece, commissionati alla società opposta successivamente alla conclusione delle opere interne e terminati nel mese di giugno 2020 oggetto di separati preventivi (doc 1,2,3); che i lavori venivano eseguiti a regola d'arte. Ha eccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi per essere state le difformità denunciate oltre sette mesi dopo la fine dei lavori e soltanto con il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n.
10196/2020); che, per l'esecuzione dei lavori le parti avevano stabilito il corrispettivo complessivo di Euro 137.879,01 oltre iva. In particolare: - per l'esecuzione dei lavori interni: euro 118.615,60 oltre iva;
che per l'esecuzione dei lavori esterni: Euro 19.263,41 oltre iva di cui euro 18.213,41 oltre iva come da riepilogo di contabilità del 9.3.2020 (cfr. doc. 2) ed euro
1.050,00 oltre iva come da Riepilogo di contabilità del 29.6.2020 (cfr. doc. 3)
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per le memorie istruttorie, escussi i testi, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.10.2026 con termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive, successivamente assegnata a questo giudicante e anticipata all'udienza odierna.
***
§. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte,
Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101; Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010,
n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Pertanto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). pagina 2 di 6 §. L'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti l'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente e ciò in quanto la decadenza, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. (Sentenza del 11 marzo 2015, n. 4908). La giurisprudenza della Cassazione, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c., ha precisato che “L'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera». (Ordinanza n.18409/2025). Non basta che l'opera sia stata consegnata ma è richiesta l'accettazione del committente. In mancanza, questi non è tenuto alla denuncia dei vizi entro 60 giorni poiché la consegna è un'attività puramente materiale (messa a disposizione del bene), mentre l'accettazione implica il gradimento espresso o tacito dell'opera da parte del committente. Solo l'accettazione può comportare l'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità per i vizi, pertanto, la presunzione di accettazione (ex art. 1665 c.c.) non scatta automaticamente dalla consegna. Se il committente riceve l'opera senza riserve, ma senza verifiche, occorre accertare se abbia inteso rinunciare al controllo o se abbia semplicemente ottenuto la disponibilità materiale del bene con riserva di verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 11/2019). La Corte ribadisce che la consegna e l'accettazione liberano l'appaltatore solo dai vizi palesi che devono essere denunciati tempestivamente e che i vizi occulti non liberano l'appaltatore; la prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui il committente acquisisce la conoscenza non solo dell'esistenza del vizio, ma anche della sua causa imputabile all'esecuzione dell'appalto, eventualmente tramite indagini tecniche.
Nel caso in esame, le opere interne sono state consegnate nel giugno 2019 e quelle esterne nel giugno 2020. Le infiltrazioni sono emerse dopo la consegna dell'opera ed è evidente che trattasi di vizi occulti, palesatisi solo dopo le piogge. Non è contestato che l'impresa avesse tentato di porvi rimedio, come dalla stessa riportato in atti e come successivamente è confermato a pag. 3 della perizia del tecnico “dapprima l'impresa, per arginare il fenomeno infiltrativo, Per_1 ha provveduto a versare una sostanza isolante e in seguito ha rimosso il pavimento esterno riparando la guaina e sospendendo i lavori fino a nuove piogge. Dopo quattro mesi, il fenomeno si è ripetuto, l'impresa quindi ha nuovamente riparato la guaina e sostituito il pavimento”.
Quanto agli ulteriori vizi rilevati dal in atto di opposizione, non vi è la prova che l'opera Pt_1
pagina 3 di 6 sia stata accettata. Indicativa in tal senso è la pec del 28.09.2020 quale doc. sub 21 in cui il direttore dei lavori ha affermato “Già prima del febbraio scorso e in numerose altre occasioni durante i lavori il sottoscritto ha evidenziato alla ditta costruttrice delle problematiche dovute a cattiva esecuzione ma non a tutte è stato posto rimedio in modo soddisfacente” rilevando problematiche confermante dal successivo accertamento tecnico preventivo. Egli ha affermato anche che i rapporti di amicizia che legavano tra le parti, come dichiarato dal già menzionato geometra, non gli avevano consentito di intervenire nei modi opportuni. A conferma, vi è la dichiarazione del teste : “durante i lavori di ristrutturazione (…). Mi ricordo di Testimone_1 una discussione avvenuta tra mio nipote e presente anche il geometra in cui mio nipote Pt_2 lamentava alcune cose che non andavano bene e diceva che le avrebbe sistemate” che Pt_2 merita la medesima considerazione della precedente.
§. L'ATP all'esito dell'indagine svolta, è giunta alla conclusione, quasi totalmente condivisa dai ctp, che la ditta PF ha eseguito le opere ma non a regola d'arte ed ha confermato CP_2
l'esistenza di infiltrazioni al balcone ed alla porzione del terrazzo. Ha ritenuto il rifacimento della guaina impermeabilizzante, del sottofondo e della pavimentazione, oltre che la rimozione della ringhiera e della scossalina posate sullo stesso balcone;
- fornitura di isolamento nel sottotetto con un materiale probabilmente non adatto, il quale si presenta in alcuni punti sgranato, ovvero non compatto;
- non corretto posizionamento degli elementi del colmo, che pertanto deve essere verificato nel corretto fissaggio degli stessi elementi, né ha rilevato ulteriori che quivi si richiamano ed ha confermato, quanto alla riconducibilità, che “I vizi e difetti lamentati da parte ricorrente e constatati dallo scrivente durante i sopralluoghi presso
l'immobile oggetto di accertamento risultano eziologicamente collegati ai lavori eseguiti dall'impresa di , con quota di responsabilità attribuibile alla Controparte_2 CP_2 stessa impresa dell'85% (la restante quota del 15% di responsabilità è stata attribuita dallo scrivente al Direttore Lavori, ovvero al Geom. . Le percentuali di Parte_3 responsabilità sono state attribuite dallo scrivente considerando che l'impresa esecutrice, essendo esperta dell'arte, dovrebbe eseguire le lavorazioni a “perfetta regola d'arte”, mentre il direttore lavori, non avendo l'obbligo della permanenza continua in cantiere, dovrebbe comunque verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni, in particolare per quanto concerne, nel nostro caso, l'impermeabilizzazione del balcone. Lavorazioni che comunque devono essere eseguite, da parte dell'impresa, con attenzione”; ha poi elencato opere e costi necessari, in gran parte condivisi con i ct di parte, per la eliminazione dei vizi giungendo a totalizzare i seguenti costi: euro 3.509,07 oltre iva per interventi di ripristino balcone e terrazza, pagina 4 di 6 euro 6.321,97 oltre iva per interventi di sistemazione finitura della pavimentazione e del muretto;
euro 2.430,00 oltre iva per deprezzamento per complessivi euro 12.252,14 oltre iva al 10%.
§. Avendo il ctu compiti di indagine tecnica per consentire al giudice di individuare eventuali responsabilità in capo a soggetti parti del giudizio di merito, non possono essere condivise le sue indicazioni sulla ripartizione della quota di danno tra l'impresa e il geometra - parte nel Pt_3 procedimento di ATP ma non nel presente giudizio. Ne consegue che nessun accertamento sulla responsabilità del direttore dei lavori può essere fatto in questa sede in ossequio agli artt 101 e
112 c.p.c., né la percentuale di incidenza a quelli riferita (15%) può concorrere a ridurre la posta risarcitoria in danno dell'opponente o la responsabilità dell'impresa. Questa è, dunque, chiamata a rispondere dell'intero pregiudizio causato, salvo eventuale regresso nei confronti del terzo ritenuto corresponsabile, poiché la percentuale di responsabilità rileva unicamente nei rapporti interni tra le parti. Pertanto, sarà tenuta a rifondere a parte Controparte_2 opponente l'importo di euro 12.252,14 oltre iva al 10% che sarà portato in Parte_1 compensazione con il maggior credito monitoriamente azionato.
§. Sul punto, nel corso del presente giudizio è stato accertato che le opere interne ed esterne sono state effettuate dall'impresa e che il non si è opposto alla loro realizzazione. Nella Pt_1 comunicazione del 01.09.2020 questi non ha contestato la mancata/parziale esecuzione dei lavori, ma solo la non esecuzione a regola d'arte proponendo successivamente il procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale il ctu ha dato atto della realizzazione delle opere interne ed esterne.
§. L'opponente ha dedotto di essere creditore della differenza tra il quantum pattuito di euro
101.220,32 e il maggiore importo corrisposto di euro 132.000,00 (di cui ai docc ai n.ri 22-28), ed ha richiamato il doc 1 (prospetto di contabilità). Tuttavia, il medesimo documento contiene un prospetto di contabilità che riporta l'importo di euro 118.615,60 oltre iva, mentre per l'esecuzione dei lavori esterni i riepiloghi di contabilità riportano le seguenti somme euro
19.263,41 oltre iva di cui euro 18.213,41 - riepilogo di contabilità del 9.3.2020 (cfr. doc. 2) - ed euro 1.050,00 - riepilogo di contabilità del 29.6.2020 (cfr. doc. 3); il compenso è di complessivi euro 137.879,01 oltre iva e dunque euro 151.666,91. Di conseguenza l'importo di euro
132,000,00 di cui il non aveva mai richiesto la restituzione parziale, se non nel presente Pt_1 giudizio, va a deconto del maggior importo pattuito.
§. Accertata la fondatezza del credito monitoriamente azionato, accertata l'esistenza dei vizi allegati da parte opponente, viste le domande delle parti, si procede alla quantificazione del residuo credito in capo alla , mediante Controparte_3
pagina 5 di 6 compensazione tra l'importo di € 19.850,00 e l'importo di € 13.477,35. All'esito parte opposta è creditrice nei confronti del sig. dell'importo di euro 6.372,65. Parte_1
§. Alla luce delle suesposte risultanze, considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge (primo scaglione ai medi del tariffario/
DM 55/2014) e di quelle di accertamento tecnico che si liquidano come da decreto di liquidazione.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie nei limiti di cui in premessa l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accertato che è creditrice del minore importo di Controparte_3 euro 6.375,65., nei confronti di parte opponente , condanna quest'ultimo a Parte_1 corrispondere a la somma di euro 6.375,65 Controparte_3
Spese di lite e di ATP liquidate come in parte motiva e compensate tra le parti
Brescia, 29/11/2025
Il Giudice
CE TU
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico CE TU ha pronunciato la seguente SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III comma sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 27.11.2025) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12650/2020 promossa da:
con l'Avv. Remo Moretti di Brescia Parte_1
Parte opponente
CONTRO
PF. con l'Avv. De Medici Controparte_1
Parte opposta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.11.2025, all'esito il giudice ha riservato la decisione ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione in fatto e diritto dei motivi della sentenza
Con decreto ingiuntivo n. 4390/2020 RG.n.9937/2020 è stato ingiunto ad il Parte_1 pagamento della somma di € 19.580,00 a titolo di prestazioni extra preventivo da parte di
[...]
. Controparte_2
Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo di aver sostenuto pagamenti di euro 132.000,00 superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale la ripetizione di quanto versato in eccedenza e il risarcimento per vizi e difetti contestati e riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con comparsa si è costituita la , la quale ha eccepito che i lavori Controparte_2 interni venivano avviati negli ultimi mesi dell'anno 2018 e terminati nel mese di giugno 2019;
pagina 1 di 6 che i lavori esterni venivano, invece, commissionati alla società opposta successivamente alla conclusione delle opere interne e terminati nel mese di giugno 2020 oggetto di separati preventivi (doc 1,2,3); che i lavori venivano eseguiti a regola d'arte. Ha eccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi per essere state le difformità denunciate oltre sette mesi dopo la fine dei lavori e soltanto con il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n.
10196/2020); che, per l'esecuzione dei lavori le parti avevano stabilito il corrispettivo complessivo di Euro 137.879,01 oltre iva. In particolare: - per l'esecuzione dei lavori interni: euro 118.615,60 oltre iva;
che per l'esecuzione dei lavori esterni: Euro 19.263,41 oltre iva di cui euro 18.213,41 oltre iva come da riepilogo di contabilità del 9.3.2020 (cfr. doc. 2) ed euro
1.050,00 oltre iva come da Riepilogo di contabilità del 29.6.2020 (cfr. doc. 3)
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per le memorie istruttorie, escussi i testi, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 29.10.2026 con termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive, successivamente assegnata a questo giudicante e anticipata all'udienza odierna.
***
§. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte,
Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101; Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010,
n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Pertanto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). pagina 2 di 6 §. L'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti l'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente e ciò in quanto la decadenza, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. (Sentenza del 11 marzo 2015, n. 4908). La giurisprudenza della Cassazione, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei vizi a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, ex art. 1667, comma 2, c.c., ha precisato che “L'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera». (Ordinanza n.18409/2025). Non basta che l'opera sia stata consegnata ma è richiesta l'accettazione del committente. In mancanza, questi non è tenuto alla denuncia dei vizi entro 60 giorni poiché la consegna è un'attività puramente materiale (messa a disposizione del bene), mentre l'accettazione implica il gradimento espresso o tacito dell'opera da parte del committente. Solo l'accettazione può comportare l'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità per i vizi, pertanto, la presunzione di accettazione (ex art. 1665 c.c.) non scatta automaticamente dalla consegna. Se il committente riceve l'opera senza riserve, ma senza verifiche, occorre accertare se abbia inteso rinunciare al controllo o se abbia semplicemente ottenuto la disponibilità materiale del bene con riserva di verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 11/2019). La Corte ribadisce che la consegna e l'accettazione liberano l'appaltatore solo dai vizi palesi che devono essere denunciati tempestivamente e che i vizi occulti non liberano l'appaltatore; la prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui il committente acquisisce la conoscenza non solo dell'esistenza del vizio, ma anche della sua causa imputabile all'esecuzione dell'appalto, eventualmente tramite indagini tecniche.
Nel caso in esame, le opere interne sono state consegnate nel giugno 2019 e quelle esterne nel giugno 2020. Le infiltrazioni sono emerse dopo la consegna dell'opera ed è evidente che trattasi di vizi occulti, palesatisi solo dopo le piogge. Non è contestato che l'impresa avesse tentato di porvi rimedio, come dalla stessa riportato in atti e come successivamente è confermato a pag. 3 della perizia del tecnico “dapprima l'impresa, per arginare il fenomeno infiltrativo, Per_1 ha provveduto a versare una sostanza isolante e in seguito ha rimosso il pavimento esterno riparando la guaina e sospendendo i lavori fino a nuove piogge. Dopo quattro mesi, il fenomeno si è ripetuto, l'impresa quindi ha nuovamente riparato la guaina e sostituito il pavimento”.
Quanto agli ulteriori vizi rilevati dal in atto di opposizione, non vi è la prova che l'opera Pt_1
pagina 3 di 6 sia stata accettata. Indicativa in tal senso è la pec del 28.09.2020 quale doc. sub 21 in cui il direttore dei lavori ha affermato “Già prima del febbraio scorso e in numerose altre occasioni durante i lavori il sottoscritto ha evidenziato alla ditta costruttrice delle problematiche dovute a cattiva esecuzione ma non a tutte è stato posto rimedio in modo soddisfacente” rilevando problematiche confermante dal successivo accertamento tecnico preventivo. Egli ha affermato anche che i rapporti di amicizia che legavano tra le parti, come dichiarato dal già menzionato geometra, non gli avevano consentito di intervenire nei modi opportuni. A conferma, vi è la dichiarazione del teste : “durante i lavori di ristrutturazione (…). Mi ricordo di Testimone_1 una discussione avvenuta tra mio nipote e presente anche il geometra in cui mio nipote Pt_2 lamentava alcune cose che non andavano bene e diceva che le avrebbe sistemate” che Pt_2 merita la medesima considerazione della precedente.
§. L'ATP all'esito dell'indagine svolta, è giunta alla conclusione, quasi totalmente condivisa dai ctp, che la ditta PF ha eseguito le opere ma non a regola d'arte ed ha confermato CP_2
l'esistenza di infiltrazioni al balcone ed alla porzione del terrazzo. Ha ritenuto il rifacimento della guaina impermeabilizzante, del sottofondo e della pavimentazione, oltre che la rimozione della ringhiera e della scossalina posate sullo stesso balcone;
- fornitura di isolamento nel sottotetto con un materiale probabilmente non adatto, il quale si presenta in alcuni punti sgranato, ovvero non compatto;
- non corretto posizionamento degli elementi del colmo, che pertanto deve essere verificato nel corretto fissaggio degli stessi elementi, né ha rilevato ulteriori che quivi si richiamano ed ha confermato, quanto alla riconducibilità, che “I vizi e difetti lamentati da parte ricorrente e constatati dallo scrivente durante i sopralluoghi presso
l'immobile oggetto di accertamento risultano eziologicamente collegati ai lavori eseguiti dall'impresa di , con quota di responsabilità attribuibile alla Controparte_2 CP_2 stessa impresa dell'85% (la restante quota del 15% di responsabilità è stata attribuita dallo scrivente al Direttore Lavori, ovvero al Geom. . Le percentuali di Parte_3 responsabilità sono state attribuite dallo scrivente considerando che l'impresa esecutrice, essendo esperta dell'arte, dovrebbe eseguire le lavorazioni a “perfetta regola d'arte”, mentre il direttore lavori, non avendo l'obbligo della permanenza continua in cantiere, dovrebbe comunque verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni, in particolare per quanto concerne, nel nostro caso, l'impermeabilizzazione del balcone. Lavorazioni che comunque devono essere eseguite, da parte dell'impresa, con attenzione”; ha poi elencato opere e costi necessari, in gran parte condivisi con i ct di parte, per la eliminazione dei vizi giungendo a totalizzare i seguenti costi: euro 3.509,07 oltre iva per interventi di ripristino balcone e terrazza, pagina 4 di 6 euro 6.321,97 oltre iva per interventi di sistemazione finitura della pavimentazione e del muretto;
euro 2.430,00 oltre iva per deprezzamento per complessivi euro 12.252,14 oltre iva al 10%.
§. Avendo il ctu compiti di indagine tecnica per consentire al giudice di individuare eventuali responsabilità in capo a soggetti parti del giudizio di merito, non possono essere condivise le sue indicazioni sulla ripartizione della quota di danno tra l'impresa e il geometra - parte nel Pt_3 procedimento di ATP ma non nel presente giudizio. Ne consegue che nessun accertamento sulla responsabilità del direttore dei lavori può essere fatto in questa sede in ossequio agli artt 101 e
112 c.p.c., né la percentuale di incidenza a quelli riferita (15%) può concorrere a ridurre la posta risarcitoria in danno dell'opponente o la responsabilità dell'impresa. Questa è, dunque, chiamata a rispondere dell'intero pregiudizio causato, salvo eventuale regresso nei confronti del terzo ritenuto corresponsabile, poiché la percentuale di responsabilità rileva unicamente nei rapporti interni tra le parti. Pertanto, sarà tenuta a rifondere a parte Controparte_2 opponente l'importo di euro 12.252,14 oltre iva al 10% che sarà portato in Parte_1 compensazione con il maggior credito monitoriamente azionato.
§. Sul punto, nel corso del presente giudizio è stato accertato che le opere interne ed esterne sono state effettuate dall'impresa e che il non si è opposto alla loro realizzazione. Nella Pt_1 comunicazione del 01.09.2020 questi non ha contestato la mancata/parziale esecuzione dei lavori, ma solo la non esecuzione a regola d'arte proponendo successivamente il procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale il ctu ha dato atto della realizzazione delle opere interne ed esterne.
§. L'opponente ha dedotto di essere creditore della differenza tra il quantum pattuito di euro
101.220,32 e il maggiore importo corrisposto di euro 132.000,00 (di cui ai docc ai n.ri 22-28), ed ha richiamato il doc 1 (prospetto di contabilità). Tuttavia, il medesimo documento contiene un prospetto di contabilità che riporta l'importo di euro 118.615,60 oltre iva, mentre per l'esecuzione dei lavori esterni i riepiloghi di contabilità riportano le seguenti somme euro
19.263,41 oltre iva di cui euro 18.213,41 - riepilogo di contabilità del 9.3.2020 (cfr. doc. 2) - ed euro 1.050,00 - riepilogo di contabilità del 29.6.2020 (cfr. doc. 3); il compenso è di complessivi euro 137.879,01 oltre iva e dunque euro 151.666,91. Di conseguenza l'importo di euro
132,000,00 di cui il non aveva mai richiesto la restituzione parziale, se non nel presente Pt_1 giudizio, va a deconto del maggior importo pattuito.
§. Accertata la fondatezza del credito monitoriamente azionato, accertata l'esistenza dei vizi allegati da parte opponente, viste le domande delle parti, si procede alla quantificazione del residuo credito in capo alla , mediante Controparte_3
pagina 5 di 6 compensazione tra l'importo di € 19.850,00 e l'importo di € 13.477,35. All'esito parte opposta è creditrice nei confronti del sig. dell'importo di euro 6.372,65. Parte_1
§. Alla luce delle suesposte risultanze, considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge (primo scaglione ai medi del tariffario/
DM 55/2014) e di quelle di accertamento tecnico che si liquidano come da decreto di liquidazione.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie nei limiti di cui in premessa l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accertato che è creditrice del minore importo di Controparte_3 euro 6.375,65., nei confronti di parte opponente , condanna quest'ultimo a Parte_1 corrispondere a la somma di euro 6.375,65 Controparte_3
Spese di lite e di ATP liquidate come in parte motiva e compensate tra le parti
Brescia, 29/11/2025
Il Giudice
CE TU
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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