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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 9/2024 R.G., vertente TRA
nato il [...] a [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colicchia, fax 0965037245, C.F._1 pec elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 difensore, sito in Reggio Calabria alla Via Risorgimento Prol. 66 appellante CONTRO
C.F./P.IVA: in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_1 Amministratore Unico, Sig.ra CF , con sede legale in CP_2 C.F._2
Genova, Via S. Pio X n. 20- 28 R, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Claudio Roccella, CF: , e dall'Avv. Francesca Stillittano, CF C.F._3
presso il cui studio, in Reggio Calabria Via Magna Grecia n. 7, è C.F._4 elettivamente domicilia, fax 010583063, pec Email_2
Email_3 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 06.07.2020 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
conveniva in giudizio l'azienda , rassegnando le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “1) accertato e dichiarato che la società ai fini del rapporto Controparte_1 di lavoro, non ha mai posto in essere misure di sicurezza, dovute avvertenze, e condizioni oggettive all'interno degli ambienti di lavoro per rendere sussistente un normale lavoro di pulizia per un operaio di 2° livello. 2) accertato e dichiarato che il ricorrente, per l'intero periodo di lavorativo, ha da sempre svolto mansioni di Operaio Specializzato Livello VI e/o IV presso i locali lavorativi OMECA di Reggio Calabria;
3) accertato e dichiarato l'espletamento di mansioni superiori a quelle stipulate da contratto, dal periodo di assunzione (01/10/2002) sino a termine del rapporto lavorativo (08/02/2017), condannare la società , a corrispondere a favore del ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Controparte_1 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva rispettivamente: secondo un confronto con il LIV. VI CCNL Multiservizi, esiste una differenza di Euro 68663,00, a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, 2
percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero secondo un confronto con il LIV.VI CCNL Multiservizi la differenza di Euro 20134,80 , a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
4) accertate e dichiarate per le ragioni esposte in ricorso la sussistenza di responsabilità della convenuta in relazione alla condotta illecita tenuta del datore, circa l'incauta esposizione del lavoratore sig. in un ambiente di lavoro ostile Parte_1 e irragionevole per un operaio comune delle pulizie, condannandola al risarcimento in favore del lavoratore del danno patrimoniale (inteso come danno alla professionalità), non patrimoniale inteso come danno biologico, morale ed esistenziale subiti, da quantificarsi anche in via equitativa e che complessivamente si indicano nella misura di Euro 50.000,00
o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata e ritenuta dovuta in corso di causa e da quantificarsi mediante c.t.u.; in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rideterminare gli importi richiesti a titolo di risarcimento danni professionali e non, e differenze retributive, sulla base della fase istruttoria di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA.”. Esponeva aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1 a tempo indeterminato con decorrenza 01/10/2002 con la qualifica di addetto alle
[...] pulizie, Operaio di 2° Livello, CCLN multiservizi. La sede di lavoro del ricorrente era in Reggio Calabria, presso lo stabilimento Ansaldo Breda, OMECA. Pur possedendo la qualifica di operaio generico, aveva svolto attività di pulizie altamente specializzate che necessitavano di specifica formazione e dispositivi di sicurezza di cui non era munito: aveva prestato servizio presso il settore carpenteria e verniciatura, ove vi erano sporco e materiale di risulta di tutti i tipi (inquinante e non); aveva lavorato insieme ad addetti del settore carpenteria e verniciatura, respirando materiale altamente tossico e a contatto di pericoli fisici senza alcun dispositivo di protezione individuale, tanto che, in data 16.01.2014, era occorso in infortunio professionale per un urto con una lastra d'acciaio, in seguito al quale le mansioni che poteva espletare erano state circoscritte, proprio in ragione dell'incidente subìto. Per un verso, aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto inquadrabili nel Livello VI e/o IV del CCNL di settore e, di conseguenza, dovevano essergli corrisposte le relative differenze retributive e contributive;
per altro verso doveva essere risarcito dei danni subìti alla propria professionalità, causati dalla condotta del datore di lavoro che aveva inopinatamente esposto il lavoratore a condizioni non adeguate alla sua qualifica professionale, in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, con grave nocumento alla condizione personale e professionale. Chiedeva ammissione di prova testimoniale e, ex art. 210, chiedeva ordinarsi la produzione in giudizio della seguente documentazione: “1) documenti amministrativi riguardanti lo stato degli ambienti di lavoro dal periodo 2002-2017 nei reparti di verniciatura e carpenteria (ampiezza, materiali e prodotti esistenti e utilizzati dagli operai) 2) documenti amministrativi riguardanti l'abbigliamento professionale e misure di sicurezza dato in dotazione ai carpentieri, verniciatori, e operai delle pulizie. 3) riepilogo dettagli denunzie ricevute da trasmettere all' nel periodo compreso dal 2002 al 2017, nei reparti CP_3 carpenteria e verniciatura. 4) contratto di lavoro dipendente operaio delle pulizie Parte_1
, con tutti i corsi di formazione e specializzazione seguiti dallo stesso lavoratore,
[...]
e sottoscritti da lui per accettazione”. Costituitasi, la società chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1 3
Preliminarmente, eccepiva l'insussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Erano infatti due i rapporti di lavoro intercorsi e trovavano fondamento in due diversi contratti di appalto: il primo rapporto coincideva con la durata del primo contratto di appalto (30.09.2002/31.12.2005) e il secondo con il secondo contratto di appalto (01.10.2002/09.02.2017), con la seguente durata 1. dal giorno 01.10.2002 al 31.12.2005; 2. dal giorno 01.01.2010 al giorno 09.02.2017. Il aveva sempre svolto le mansioni previste nella declaratoria di Pt_1 appartenenza, quale pulitore comune con utilizzo di ramazza e paletta in ferro delle aree esterne dello stabilimento ed all'interno dei reparti ove veniva richiesta attività di pulizia delle superfici di calpestio. Nel 2013 aveva già ottenuto un avanzamento di livello, ma non aveva mai utilizzato macchine operatrici automatiche, né aveva mai svolto le mansioni di pulizia all'interno dei locali di verniciatura e carpenteria;
non era mai stato esposto a materiali tossici e/o inquinanti né svolto le sue mansioni in assenza di dispositivi di protezione individuale. Le pretese del ricorrente difettavano sotto il profilo dell'allegazione e della prova: con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento contrattuale nel VI o IV livello del CCNL multiservizi, eccepiva preliminarmente la prescrizione con riguardo al periodo lavorativo intercorso dal 01.10.2002 al 31.12.2005, non avendo il ricorrente interrotto il decorrere del termine di legge. Parimenti, per le medesime ragioni, era intervenuta la prescrizione con riguardo al rapporto successivo dal 01.01.2010 al 09.02.2017). Non sussisteva, in capo al datore di lavoro, alcuna inadempienza degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro. In via istruttoria, si opponeva all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., deferiva interrogatorio formale al ricorrente e chiedeva ammettersi prova testimoniale Il giudizio veniva istruito mediante assunzione del deferito interrogatorio formale e della prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1887/2023 pubblicata il 16.11.2023, il Tribunale rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente. Preliminarmente, dichiarava prescritta la domanda con riferimento al primo periodo di lavoro, cessato il 31.12.2005, ritenendola invece tempestiva con riferimento al secondo rapporto, alla luce della diffida interruttiva datata 11.12.2019. Dopo aver ripercorso il procedimento giuridico – deduttivo finalizzato all'accertamento della mansione superiore reclamata, ricondotta la fattispecie alle previsioni dell'art. 2103 c.c. per come modificato dal D.lgs. n. 81/2015, e raffrontate le declaratorie contrattuali di provenienza con quelle reclamate, concludeva affermando che “la domanda di riconoscimento di somme per livello superiore appare del tutto priva di allegazioni idonee che possano integrare le declaratorie dal IV al VI livello nella categoria operai . Il ricorrente si limita a chiedere di provare lavori di pulizia all'interno dei locali di carpenteria e verniciatura il che rende evidente come sia di per sé privo di ogni valore ai fini dei livelli superiori che non danno rilevanza differenziale al tipo di ambiente in cui si presta l'attività. Né il ricorrente ha precisato in quale parte fosse prevalente l'attività di pulitore nei detti ambienti. La prova testimoniale raccolta, al di là della conferma della attività di lavoro nel reparto carpenteria e verniciatura e previa formazione dell'esecuzione dello spazzamento (teste ) e il Tes_1 teste ha ricordato solo l'attività in carpenteria. Il ricorrente stesso nell'interrogatorio Tes_2 formale ha ammesso di non aver mai utilizzato macchine operatrici automatiche, seppur semplici, per la pulizia delle superfici di calpestio. L'istruttoria testimoniale non necessita di ulteriore prosecuzione e si richiama il rigetto di sentire il teste già operato dal Tes_3 4
giudicante con ordinanza depositata il 20.5.2021. In definitiva manca ogni allegazione e ogni elemento che possano integrare le declaratorie dei livelli superiori richiesti”. Ne conseguiva che doveva essere rigettata anche la domanda relativa alle differenze retributive per mansioni superiori in ragione della genericità della stessa: “In merito ad altre differenze retributive, fermo restando la prescrizione di quelle maturate dal 2002 al 2005, il ricorrente non formula alcun conteggio sul periodo 2010/2017 e non allega in quale modo avrebbe diritto a somme superiori diverse. Pertanto, la domanda va respinta”. Avuto riguardo al richiesto risarcimento del danno per lesione del danno patrimoniale per lesione della professionalità e del connesso danno non patrimoniale quale lesione della sfera biologica, morale ed esistenziale, affermava: “In merito al periodo 2010- 2017 va rammentato l'onere del ricorrente di dedurre e provare la condotta antigiuridica e le lesioni subite. Non è sufficiente lamentare di lavorare in . Il risarcimento del danno ha come presupposto indefettibile anche la produzione di una lesione e non basta a determinare un risarcimento la sola sposizione a condizioni non corrette di lavoro. Orbene il ricorrente nessun elemento allega del danno alla professionalità quale perdita subìta con riferimento al suo bagaglio professionale, anzi a suo dire avrebbe svolto mansioni superiori che denoterebbero un accrescimento e non un depauperamento”. Con riferimento al danno non patrimoniale, il ricorrente non aveva dedotto quale menomazione alla integrità psico fisica, e con quale grado, abbia subito una lesione né fornisce la prova della derivazione dalla nocività dell'ambiente di lavoro. Ancor più carente, concludeva il giudicante, è la esistenza di un danno morale ed esistenziale, di cui neppure formula prova testimoniale per provare il < “vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute> (v. Cass. n.901\18). La domanda andava quindi rigettata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Pt_1 riforma formulando le seguenti conclusioni: “Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1887/2023 pubbl. il 16/11/2023 RG n. 2290/2020 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/11/2023 mai notificata, ed in via principale accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro riformare la Sentenza n. 1887/2023 pubbl. il 16/11/2023. Preliminarmente ammettere una CTU così come richiesto in ricorso di primo grado al fine di quantificare le differenze retributive da applicare al caso concreto. Nel merito condannare controparte al pagamento accertato e dichiarato l'espletamento di mansioni superiori a quelle stipulate da contratto, dal periodo di assunzione (01/10/2002) sino a termine del rapporto lavorativo (08/02/2017), a favore del ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva rispettivamente: secondo un confronto con il LIV. VI CCNL Multiservizi, esiste una differenza di Euro 68663,00 , a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118
- 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero secondo un confronto con il LIV.VI CCNL Multiservizi la differenza di Euro 20134,80 , a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118
- 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
nel merito, in via subordinata qualora venisse accertata la prescrizione per gli anni 2022 - 2005, vogliano conteggiarsi le richieste di pagamento delle differenze retributive e relativi oneri accessori, esclusivamente a partire dall'anno 2005. 5
Condannare altresì, al risarcimento in favore del lavoratore del danno patrimoniale (inteso come danno alla professionalità), non patrimoniale inteso come danno biologico, morale ed esistenziale subiti, da quantificarsi anche in via equitativa e che complessivamente si indicano nella misura di euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata e ritenuta dovuta in corso di causa e da quantificarsi mediante c.t.u. o secondo l'ordinanza n. 3131 del 02.02.2023 (orientamento maggioritario attuale), dove la Cassazione afferma che, in caso di illegittimo demansionamento, il relativo risarcimento del danno può coerentemente essere quantificato in una somma pari al 25% della retribuzione spettante al dipendente nel periodo interessato dall'illecita condotta datoriale, accertato giudizialmente”. Lamentava che il Tribunale non aveva valorizzato il documento del CP_1 22.03.2023 trasmesso dalla società all' ove veniva riferito con precisione quali fossero CP_3 sia il luogo di lavoro e tempi di lavoro del ricorrente. Parimenti, non aveva valorizzato il Questionario del 16.05.2014 che riportava, a pag. 2, a firma del responsabile della CP_3 sicurezza Dott. , quali i luoghi di lavoro del sig. il “reparto carpenteria e Tes_1 Pt_1 reparto verniciatura”. Tale circostanza rivestiva un peculiare rilievo in quanto poteva emergere chiaramente l'incompatibilità lavorativa di un operaio di 2 livello dentro aree lavorative diverse, con diversi regolamenti anche per quanto riguarda le stesse misure di sicurezza. Così ragionando si poteva riscontrare la doppia violazione commessa dalla società datrice di lavoro, con riguardo alle norme sulla sicurezza ed alle mansioni contrattualmente prescritte al lavoratore: il verniciatore o il carpentiere adottavano un tipo di maschera, mentre l'operaio di 2 livello ne deteneva altro modello;
inoltre, non si puliva semplice polvere, ma scarti tossici di alluminio. Diversa avrebbe dovuto essere la valutazione della prova testimoniale. In particolare, avrebbe dovuto essere sentito il teste che non era stato ammesso, ma si sarebbe Tes_3 rivelato determinante in ragione della discordanza delle altre testimonianze assunte in giudizio. Lamentava l'appellante che il teste dapprima aveva riferito che “il ricorrente Tes_1 si occupava di raccolta dei rifiuti di lavorazione”, e rispondendo ad altra domanda aveva dichiarato: “il personale Hitachi si occupava in prima persona degli scarti di lavorazione”,
“l'attività di pulizia veniva eseguita dopo l'orario di lavoro, ad attività ferme, per evitare inteferenze” mentre non si comprendeva come il tenesse un orario lavorativo Pt_1 stabilito in 15.30 - 22.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 07.00 alle 14.30. Il testimone aveva dichiarato come orario di lavoro del ricorrente, 17.30 - Tes_2 24.00 a differenza di quanto riportato in assunzione e il aveva riferito che “il Tes_4 ricorrente rimuoveva polveri e residui di lavorazione. Si occupava solo del pavimento”. Queste dichiarazioni stridevano con quanto contenuto nel verbale del CP_3
16.05.2014, che riferiva come il pulisse anche cabine di acciaio e non soltanto il Pt_1 pavimento. Per tali motivi, l'appellante aveva sporto denuncia per falsa testimonianza nei confronti dei testi e . Tes_2 Tes_1 Date le superiori circostanze, doveva assumersi in grado di appello la prova testimoniale di , illegittimamente rigettata in primo grado. Testimone_5
Il Tribunale aveva errato anche nel ritenere prescritta la pretesa di inquadramento professionale, economica e risarcitoria dell'appellante, essendovi numerosi documenti aziendali idonei ad interrompere il termine prescrizionale (18.03.2014 Questionario 2) CP_3 29.01.2014 domanda infortunio lavorativo 3) 31.10.2014 idoneità alla mansione 4) 22.03.2013 denunzia infortunio) e, il 30.12.2009 veniva era stato sottoscritto, tra le CP_3 medesime parti, contratto identico per qualifica e mansioni. La sentenza doveva quindi essere riformata. 6
Costituitasi, la società chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la domanda nuova di liquidazione del preteso danno;
respingere l'appello, con vittoria delle spese. Si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, perché generiche, valutative, induttive, e come tali inammissibili, rilevando che l'istruttoria era stata ampiamente esaurita in primo grado. Si opponeva all'ammissione come testimone
[...]
perché nominativo indicato tardivamente, avendolo il individuato solo Tes_5 Pt_1 con una memoria non autorizzata su fatti di cui al ricorso e su nuovi capitoli di prova ad integrazione di quelli dedotti in ricorso, come tali inammissibili come da ordinanza del Giudice di Prime Cure del 19/05/2021. Si opponeva all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte ricorrente tardivamente nelle note di udienza, nei verbali di udienza e nella nota non autorizzata del 09/03/2021 perché, oltre che irrituali, comunque riferiti a circostanze di fatto di cui al ricorso e non giustificati dalle difese di cui alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado svolte dalla società resistente;
ne eccepiva comunque l'inammissibilità, in quanto formulati in modo generico, valutativo ed induttivo, ed irrilevanti ai fini del decidere. Nella denegata, e non creduta ipotesi, di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, insisteva nell'interrogatorio formale del ricorrente e nella prova per testi sui capitoli che venivano articolati nell'atto di costituzione in appello. Con provvedimento del 09.04.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dalla di inammissibilità dell'appello in CP_4 quanto non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Sull'interpretazione del citato art. 342 c.p.c. sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Il proposto gravame individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma, emergendo la individuazione del “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale/decisorio adottato dal primo giudice.
5. Procedendo all'esame della richiesta dell'appellante concernente l'assunzione della deposizione testimoniale non ammessa in primo grado va richiamato che nel giudizio di primo grado, il ricorrente, in data 09.03.2021, dopo la costituzione della società resistente avvenuta il 24.02.2012, ha depositato un atto denominato: “INTEGRAZIONE PROVE TESTIMONIALI”, il cui esordio era il seguente: “SI INTEGRANO SPECIFICAMENTE LE RICHIESTE ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE PROVE PER TESTI FORMULATE DA PARTE RICORRENTE”, così proseguendo: “Si chiede l'ammissione di prova testimoniale su tutte le circostanze capitolate nella parte in fatto del presente ricorso, che qui si intendono 7
integralmente riportate, epurate da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, e su quelle di seguito indicate, precedute dalla locuzione “vero che”: … Si chiede l'ammissione in qualità di teste del sig. , responsabile della Testimone_6 sicurezza, della Dott.ssa medico del lavoro, e del sig. Testimone_7
residente in [...] Reggio Calabria Testimone_5 (operaio SEDE ) CodiceFiscale_5 Si insiste in tutte le richieste istruttorie come da atto introduttivo, e presente integrazione”. Mentre i medesimi capitoli di prova, da n. 1 a n. 8, erano stati già articolati nel ricorso introduttivo, ove pure erano stati indicati quali testi il sig. , responsabile Testimone_6 della sicurezza, e la dott.ssa Specialista medico del lavoro, il teste Testimone_7
era stato indicato, per la prima volta e senza alcuna indicazione all'uopo Testimone_5 esplicativa, solo nell'atto depositato il 09.03.2021. Va escluso, pertanto, che l'indicazione del nuovo testimone sia stata determinata da fatti nuovi o non conosciuti/non conoscibili al momento dell'avvio del giudizio e/o da documenti nuovi e/o da cause di forza maggiore o caso fortuito e/o da sopravvenienze scaturite dalle difese della controparte. Con ordinanza del 09.05.2021, il Tribunale, coerentemente con le considerazioni or ora riportate, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la chiesta prova costituenda con il teste , indicato solo con nota integrativa non autorizzata del 9.3.21, in Testimone_5 quanto: a) soggetto la cui individuazione come teste ben era possibile al momento del deposito del ricorso, non essendo sorta la necessità della relativa audizione dall'esame della memoria difensiva della b) la giurisprudenza evocata ai fini della relativa Controparte_1 declaratoria di ammissibilità (Cass., 139/2019) fa riferimento – come emerge dai riferimenti in fatto alla vicenda oggetto di giudizio in quella sede – alla diversa ipotesi di testimoni indicati nominativamente, ma senza indirizzo o recapito;
e non, come invece in questa sede, in relazione ai quali il ricorrente si è semplicemente riservato la nomina in corso di giudizio (cfr. pg. 11 ricorso) in tal modo, però, incorrendo nelle decadenze di rito”. L'ordinanza è corretta e deve essere in questa sede confermata, richiamandosi, altresì il principio di diritto, secondo cui: “Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo la enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, la stessa incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., per sanare la carente formulazione” (Cassazione civile sez. III, 18/04/2016, n.7631; conforme Cass. civ. sez. III, 14/03/2014, n.5950). Dal potere/onere di indicazione del testimone la parte era, dunque, decaduta. Ferma restando la preclusione già consumatasi, quale dichiarata nell'ordinanza del 09.05.2021, deve rilevarsi che l'appellante ha insistito nell'ammissione del teste Tes_3 asserendo la necessità di fare chiarezza in ragione della discordanza e della non esaustività delle dichiarazioni rese dai testi escussi, contestando in particolare le deposizioni dei testi e , contro i quali riferiva di aver sporto denuncia per Testimone_8 Testimone_6 falsa testimonianza, allegando copia della querela e della richiesta di proroga delle indagini preliminari, risalente all'anno 2022. Osserva la Corte che, quanto alla non attendibilità e/o non credibilità e/o non veridicità delle deposizioni assunte, gravava sulla parte che tanto assumeva eccepirla tempestivamente, assolvendo l'onere di allegare le contraddittorietà/non veridicità asserite. In contrario, con le note difensive depositate il 04.01.2023 - dopo che la causa era stata assunta in riserva all'udienza del 03.12.2022, in cui erano stati assunti l'interrogatorio formale del ricorrente e la prova testimoniale – il ricorrente affermava: “Il GI Dott. in Tes_9 8
udienza del 3.12.2021, dopo aver sentito l'escussione dei testimoni e interrogatorio formale del ricorrente, si è riservato. Si evidenzia come il GI non ha ritenuto, alla data del 3.12.2021, acquisire la testimonianza di altro lavoratore in azienda – tale – in quanto presentata Testimone_5 tardivamente da parte ricorrente. In note difensive già trasmesse telematicamente, si è argomentato che tale testimonianza potesse essere fondamentale ai fini decisori, in quanto soggetto lavoratore che periodicamente osservava e conosceva il lavoro prestato dal ricorrente. Il ricorrente, alla data del 22.12.2021, dopo aver visionato e analizzato i verbali di udienza del 3.12.2021, ha ritenuto di dover querelare per falso i sigg.ri , e Testimone_8
, in quanto avrebbero dichiarato a suo dire affermazione false. Testimone_6 Orbene, sin da adesso il sottoscritto procuratore e difensore del sig. con il Pt_1 presente atto, impugna tutto quanto dedotto sotto l'aspetto testimoniale dai predetti sigg.ri escussi, valutando non esauriente in merito ai fatti accaduti la esclusiva testimonianza del sig. e della RS (che ha soltanto confermato un documento già in Tes_4 Tes_7 atti prodotto). A tal proposito si ribadisce essere fondamentale ed essenziale ai fini decisori, e a garanzia di un diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., assumere la testimonianza del lavoratore ai sensi dell'art. 420, 5° comma, c.p.c.”. Testimone_5 Orbene, in tali note sebbene si dia atto di aver sporto querela nei confronti dei testi
[...]
, e , dalle stesse non è dato poter apprezzare l'oggetto della Testimone_8 Testimone_6 ascritta falsità, poiché in quell'atto non ne è stata fatta menzione, e sul presupposto della dedotta falsità, l'oggetto delle note è quello di richiedere l'ammissione del teste Tes_3 facoltà dalla quale il ricorrente era decaduto.
Se, poi, si esamina il contenuto dell'allegata denuncia, è d'obbligo prendere atto che in essa il denunciante, sig. ha contestato le dichiarazioni dei testi, perché non Pt_1 rispondenti alla realtà del fatti, quale affermata dallo stesso dichiarante. Deve esser constatato che, sempre nell'atto di denuncia, è stata indicata quale persona a conoscenza dei fatti, proprio il sig. , vale a dire quel medesimo Testimone_5 teste della cui assunzione il ricorrente ha reiteratamente chiesto l'assunzione, nonostante la già maturata e dichiarata preclusione processuale. Da ciò, dunque, non emergono dati e riscontri oggettivi sulla non veridicità della prova testimoniale, ma solo la non rispondenza delle dichiarazioni testimoniali ai fatti rappresentati in questo giudizio dal ricorrente medesimo. Con l'atto di impugnazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato il compendio documentale e testimoniale in atti, e “valutando non esauriente in merito ai fatti accaduti la esclusiva testimonianza del sig. e della RS Tes_4
(che aveva soltanto confermato un documento già in atti prodotto)”, riportando Tes_7 quanto già esposto nelle note del 04.01.2022, l'appellante ribadiva “la legittima richiesta di assunzione della prova testimoniale del sig. , negata in primo grado senza Testimone_5 alcuna motivazione pregnante”. A tacere della considerazione che, contrariamente a quanto opinato nell'atto di gravame, il maturarsi di una preclusione processuale è questione dirimente, va solo essere aggiunto che ”il principio di infrazionabilità delle prove comporta la inammissibilità, in appello, di una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 20327 del 20/09/2006 Rv. 593315; Sez. 3, 9
Sentenza n. 4652 del 03/03/2005 Rv. 581683; Sez. 2, Sentenza n. 17322 del 31/08/2015 Rv. 636224)”. (Cass. civ. sez. II, 06/09/2017, n. 20841). Le richieste sul punto reiterate dall'appellante non possono, pertanto, trovare accoglimento.
6. Nel prosieguo e procedendo all'esame del merito, va rilevato che l'appellante ha posto a fondamento della domanda due presupposti: la violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (e, in particolare, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale); la circostanza che, nonostante tale violazione, il lavoratore avesse svolto, in un ambiente insalubre e insicuro, mansioni riconducibili a superiore categoria contrattuale. Ha affermato di aver lavorato in assenza di misure di protezione in ambiente pericoloso, risultando dimostrato in tal modo l'esercizio di mansioni superiori da parte sua, dalle quali discendevano per un verso i diritti connessi all'inquadramento professionale (livello V, VI CCNL Multiservizi) e, per altro verso, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in ragione della violazione, da parte del datore di lavoro, delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008. Ha posto a fondamento della violazione delle citate norme sulla sicurezza, l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 16.01.2014 per avere urtato contro una lastra di acciaio posizionata all'interno del reparto verniciatura, a seguito del quale veniva sottoposto ad una serie di accertamenti sanitari e ad una iniziale prognosi di divenendo nuovamente idoneo all'esercizio della mansione in data 31.10.3014. Ha affermato che la fondatezza del proprio assunto era dimostrata dai seguenti documenti: contratto di lavoro, comunicazione del 22.03.2013, questionario del CP_3 CP_3 16.15.2014, certificato di idoneità alla mansione, certificazione medico – sanitaria, prova testimoniale. Prime di procedere alla disamina di quanto allegato è utile premettere quale sia l'ambito dell'indagine demandata al giudice in materia di riconoscimento di mansioni superiori nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato. Va richiamato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, n.12039). L'esame della questione necessita di un'ulteriore precisazione con riguardo ai peculiari poteri del giudice nel giudizio di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori prospettate dal lavoratore. La Suprema Corte ha individuato i confini dell'attività giudiziale, affermando che è
“dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda. Pertanto, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse 10
responsabilità (Cassazione civile sez. lav., 26/09/2024, n.25772, vedi anche Cassazione civile sez. lav., 25/09/2024, n. 25650). Tale operazione valutativa delinea un criterio “trifasico”: “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, n.16572). Dal riconoscimento dell'esercizio della mansione superiore discende il correlato diritto alla corresponsione delle differenze retributive: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento” laddove “a ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione” sia consentito, in concreto, “ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Civ. – Sez. Lav. 05/06/2024, n.15677). In tali ipotesi, l'onere della prova incombe sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria. Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che il svolgeva attività di Pt_1 operatore addetto alle pulizie munito di strumentazione semplice, ad orari fissi, in locali attigui al reparto verniciatura e/o carpenteria. Egli stesso ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, di non aver utilizzato macchine industriali né ausili di altro tipo;
non risulta aver svolto corsi specializzanti al fine di acquisire specifiche competenze per effettuare la propria prestazione a fronte di attività maggiormente complesse e/o rischiose. Tra l'altro, dalla documentazione richiamata dall'appellante, emerge che questi svolgeva la propria prestazione attraverso la scopatura manuale dei reparti carpenteria e verniciatura e, una volta a settimana (il sabato), dunque in maniera non prevalente, operava nella pulizia delle cabine di verniciatura, utilizzando scopa, paletta, raschiette e spazzole (cfr. questionario in atti). CP_3
Tali circostanze emergono anche dalla lettura del documento aziendale del 22.03.2013, di cui l'appellante ha chiesto il riesame. Osserva la Corte che da tali documenti è dato evincere che il lavoratore svolgesse le mansioni di operaio semplice: “mansioni semplici di pulizia, le quali non prevedono utilizzi di macchinari né detergenti nel reparto carpenteria, ma unicamente lo spazzamento del pavimento con scopa e paletta. Il reparto di applicazione del lavoratore è il reparto carpenteria dal lunedì al venerdì, mentre il sabato è addetto alla spazzatura del reparto verniceria (ove non vengono prodotti né polveri né truciolato). Le lavorazioni industriali effettuate nel reparto di applicazione del lavoratore non producono polveri sottili, ma unicamente truciolato da asportabile con i suddetti sistemi di pulizia …” Tanto risulta dal documento aziendale del 22.03.2013, ove è pure attestato che ad ogni lavoratore venivano consegnati i DPI previsti dalla normativa antinfortunistica con attestazione di avvenuta consegna che veniva fatta sottoscrivere al lavoratore. Come detto, informazioni di contenuto del tutto analogo risultano dal questionario : scopatura manuale reparti (al 99% reparto carpenteria) e addetto cabine di verniceria CP_3
(solo il sabato) per pulizia cabine una volta a settimana;
gli strumenti utilizzati erano “scopa, paletta, raschiette e spazzole, prevalentemente scopa”, con la precisazione che il lavoratore non utilizzava alcun tipo di attrezzatura meccanica. 11
Non risultano, poi, richieste formulate dal lavoratore all'azienda finalizzate al rafforzamento delle misure di sicurezza né, per altro verso, ordini di servizio o altri documenti attestanti la volontà del datore di lavoro di adibire il ad alte e più complesse Pt_1 mansioni. L'incidente subito dal il 16.01.2014, così descritto nella certificazione di Pt_1 infortunio del 17.01.2014: durante l'attività lavorativa urtava contro una barra di ferro sospesa, non è idoneo a supportare, sotto il profilo probatorio, l'invocata declaratoria di mansione superiore, posto che la relativa documentazione non illustra le mansioni n corso di svolgimento all'atto dell'infortunio e il contatto con la lastra d'acciaio potrebbe esser stato occasionale, ma, soprattutto, non è giammai stata negata la presenza dell'appellante nel reparto carpenteria e verniciatura, per l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto allo spazzamento ed raccoglimento di materiale di risulta, attività che, però, sono perfettamente compatibili con il livello contrattuale di inquadramento dello stesso (originariamente livello II, successivamente al 2013, livello III). Va, dunque, confermata l'impugnata sentenza, nella parte in cui, in coerenza con le risultanze istruttorie, ha affermato il mancato assolvimento, da parte del Pt_1 dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., vale a dire dello svolgimento di mansioni riconducibili ad un profilo professionale superiore, con conseguente insussistenza del diritto al relativo riconoscimento, al pagamento delle differenza retributive ed al risarcimento del danno patrimoniale (inteso come danno alla professionalità) e non patrimoniale. Anche sul punto correttamente il Tribunale ha constatato il mancato assolvimento dell'onere del ricorrente di dedurre e provare la condotta antigiuridica e le lesioni subite, osservando: “Non è sufficiente lamentare di lavorare in << ambiente di lavoro altamente pericoloso e inquinante, senza possedere le dovute misure di sicurezza adatte e adeguate per quei locali, ma soprattutto senza mai affrontare corsi di formazione e specifiche specializzazioni formanti nel settore delle pulizie>>. Il risarcimento del danno ha come presupposto indefettibile anche la produzione di una lesione e non basta a determinare un risarcimento la sola sposizione a condizioni non corrette di lavoro. Orbene il ricorrente nessun elemento allega del danno alla professionalità quale perdita subìta con riferimento al suo bagaglio professionale, anzi a suo dire avrebbe svolto mansioni superiori che denoterebbero un accrescimento e non un depauperamento. Quanto al danno NON PATRIMONIALE inteso come danno biologico, morale ed esistenziale subiti, in ricorso non deduce quale menomazione alla integrità psico fisica, e con quale grado, abbia subito una lesione né fornisce la prova della derivazione dalla nocività dell'ambiente di lavoro. Ancor più carente è la esistenza di un danno morale ed esistenziale, di cui neppure formula prova testimoniale per provare il < “vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute> (v. Cass. n.901\18)”. Tali affermazioni sono corrette in punto di diritto e in punto di fatto coerenti con le risultanze in atti e devono essere confermate. L'appello va, dunque, rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone, stante l'inapplicabilità, alle cause di lavoro, della previsione contenuta nell'art. 152 disp. att., la condanna alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 50,000 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 12
del legale rappresentante pro – tempore, avverso la sentenza n. 1887/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 16.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 9/2024 R.G., vertente TRA
nato il [...] a [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colicchia, fax 0965037245, C.F._1 pec elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 difensore, sito in Reggio Calabria alla Via Risorgimento Prol. 66 appellante CONTRO
C.F./P.IVA: in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_1 Amministratore Unico, Sig.ra CF , con sede legale in CP_2 C.F._2
Genova, Via S. Pio X n. 20- 28 R, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Claudio Roccella, CF: , e dall'Avv. Francesca Stillittano, CF C.F._3
presso il cui studio, in Reggio Calabria Via Magna Grecia n. 7, è C.F._4 elettivamente domicilia, fax 010583063, pec Email_2
Email_3 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 06.07.2020 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
conveniva in giudizio l'azienda , rassegnando le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “1) accertato e dichiarato che la società ai fini del rapporto Controparte_1 di lavoro, non ha mai posto in essere misure di sicurezza, dovute avvertenze, e condizioni oggettive all'interno degli ambienti di lavoro per rendere sussistente un normale lavoro di pulizia per un operaio di 2° livello. 2) accertato e dichiarato che il ricorrente, per l'intero periodo di lavorativo, ha da sempre svolto mansioni di Operaio Specializzato Livello VI e/o IV presso i locali lavorativi OMECA di Reggio Calabria;
3) accertato e dichiarato l'espletamento di mansioni superiori a quelle stipulate da contratto, dal periodo di assunzione (01/10/2002) sino a termine del rapporto lavorativo (08/02/2017), condannare la società , a corrispondere a favore del ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Controparte_1 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva rispettivamente: secondo un confronto con il LIV. VI CCNL Multiservizi, esiste una differenza di Euro 68663,00, a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, 2
percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero secondo un confronto con il LIV.VI CCNL Multiservizi la differenza di Euro 20134,80 , a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118 - 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
4) accertate e dichiarate per le ragioni esposte in ricorso la sussistenza di responsabilità della convenuta in relazione alla condotta illecita tenuta del datore, circa l'incauta esposizione del lavoratore sig. in un ambiente di lavoro ostile Parte_1 e irragionevole per un operaio comune delle pulizie, condannandola al risarcimento in favore del lavoratore del danno patrimoniale (inteso come danno alla professionalità), non patrimoniale inteso come danno biologico, morale ed esistenziale subiti, da quantificarsi anche in via equitativa e che complessivamente si indicano nella misura di Euro 50.000,00
o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata e ritenuta dovuta in corso di causa e da quantificarsi mediante c.t.u.; in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rideterminare gli importi richiesti a titolo di risarcimento danni professionali e non, e differenze retributive, sulla base della fase istruttoria di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA.”. Esponeva aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1 a tempo indeterminato con decorrenza 01/10/2002 con la qualifica di addetto alle
[...] pulizie, Operaio di 2° Livello, CCLN multiservizi. La sede di lavoro del ricorrente era in Reggio Calabria, presso lo stabilimento Ansaldo Breda, OMECA. Pur possedendo la qualifica di operaio generico, aveva svolto attività di pulizie altamente specializzate che necessitavano di specifica formazione e dispositivi di sicurezza di cui non era munito: aveva prestato servizio presso il settore carpenteria e verniciatura, ove vi erano sporco e materiale di risulta di tutti i tipi (inquinante e non); aveva lavorato insieme ad addetti del settore carpenteria e verniciatura, respirando materiale altamente tossico e a contatto di pericoli fisici senza alcun dispositivo di protezione individuale, tanto che, in data 16.01.2014, era occorso in infortunio professionale per un urto con una lastra d'acciaio, in seguito al quale le mansioni che poteva espletare erano state circoscritte, proprio in ragione dell'incidente subìto. Per un verso, aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto inquadrabili nel Livello VI e/o IV del CCNL di settore e, di conseguenza, dovevano essergli corrisposte le relative differenze retributive e contributive;
per altro verso doveva essere risarcito dei danni subìti alla propria professionalità, causati dalla condotta del datore di lavoro che aveva inopinatamente esposto il lavoratore a condizioni non adeguate alla sua qualifica professionale, in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, con grave nocumento alla condizione personale e professionale. Chiedeva ammissione di prova testimoniale e, ex art. 210, chiedeva ordinarsi la produzione in giudizio della seguente documentazione: “1) documenti amministrativi riguardanti lo stato degli ambienti di lavoro dal periodo 2002-2017 nei reparti di verniciatura e carpenteria (ampiezza, materiali e prodotti esistenti e utilizzati dagli operai) 2) documenti amministrativi riguardanti l'abbigliamento professionale e misure di sicurezza dato in dotazione ai carpentieri, verniciatori, e operai delle pulizie. 3) riepilogo dettagli denunzie ricevute da trasmettere all' nel periodo compreso dal 2002 al 2017, nei reparti CP_3 carpenteria e verniciatura. 4) contratto di lavoro dipendente operaio delle pulizie Parte_1
, con tutti i corsi di formazione e specializzazione seguiti dallo stesso lavoratore,
[...]
e sottoscritti da lui per accettazione”. Costituitasi, la società chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1 3
Preliminarmente, eccepiva l'insussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Erano infatti due i rapporti di lavoro intercorsi e trovavano fondamento in due diversi contratti di appalto: il primo rapporto coincideva con la durata del primo contratto di appalto (30.09.2002/31.12.2005) e il secondo con il secondo contratto di appalto (01.10.2002/09.02.2017), con la seguente durata 1. dal giorno 01.10.2002 al 31.12.2005; 2. dal giorno 01.01.2010 al giorno 09.02.2017. Il aveva sempre svolto le mansioni previste nella declaratoria di Pt_1 appartenenza, quale pulitore comune con utilizzo di ramazza e paletta in ferro delle aree esterne dello stabilimento ed all'interno dei reparti ove veniva richiesta attività di pulizia delle superfici di calpestio. Nel 2013 aveva già ottenuto un avanzamento di livello, ma non aveva mai utilizzato macchine operatrici automatiche, né aveva mai svolto le mansioni di pulizia all'interno dei locali di verniciatura e carpenteria;
non era mai stato esposto a materiali tossici e/o inquinanti né svolto le sue mansioni in assenza di dispositivi di protezione individuale. Le pretese del ricorrente difettavano sotto il profilo dell'allegazione e della prova: con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento contrattuale nel VI o IV livello del CCNL multiservizi, eccepiva preliminarmente la prescrizione con riguardo al periodo lavorativo intercorso dal 01.10.2002 al 31.12.2005, non avendo il ricorrente interrotto il decorrere del termine di legge. Parimenti, per le medesime ragioni, era intervenuta la prescrizione con riguardo al rapporto successivo dal 01.01.2010 al 09.02.2017). Non sussisteva, in capo al datore di lavoro, alcuna inadempienza degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro. In via istruttoria, si opponeva all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., deferiva interrogatorio formale al ricorrente e chiedeva ammettersi prova testimoniale Il giudizio veniva istruito mediante assunzione del deferito interrogatorio formale e della prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1887/2023 pubblicata il 16.11.2023, il Tribunale rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente. Preliminarmente, dichiarava prescritta la domanda con riferimento al primo periodo di lavoro, cessato il 31.12.2005, ritenendola invece tempestiva con riferimento al secondo rapporto, alla luce della diffida interruttiva datata 11.12.2019. Dopo aver ripercorso il procedimento giuridico – deduttivo finalizzato all'accertamento della mansione superiore reclamata, ricondotta la fattispecie alle previsioni dell'art. 2103 c.c. per come modificato dal D.lgs. n. 81/2015, e raffrontate le declaratorie contrattuali di provenienza con quelle reclamate, concludeva affermando che “la domanda di riconoscimento di somme per livello superiore appare del tutto priva di allegazioni idonee che possano integrare le declaratorie dal IV al VI livello nella categoria operai . Il ricorrente si limita a chiedere di provare lavori di pulizia all'interno dei locali di carpenteria e verniciatura il che rende evidente come sia di per sé privo di ogni valore ai fini dei livelli superiori che non danno rilevanza differenziale al tipo di ambiente in cui si presta l'attività. Né il ricorrente ha precisato in quale parte fosse prevalente l'attività di pulitore nei detti ambienti. La prova testimoniale raccolta, al di là della conferma della attività di lavoro nel reparto carpenteria e verniciatura e previa formazione dell'esecuzione dello spazzamento (teste ) e il Tes_1 teste ha ricordato solo l'attività in carpenteria. Il ricorrente stesso nell'interrogatorio Tes_2 formale ha ammesso di non aver mai utilizzato macchine operatrici automatiche, seppur semplici, per la pulizia delle superfici di calpestio. L'istruttoria testimoniale non necessita di ulteriore prosecuzione e si richiama il rigetto di sentire il teste già operato dal Tes_3 4
giudicante con ordinanza depositata il 20.5.2021. In definitiva manca ogni allegazione e ogni elemento che possano integrare le declaratorie dei livelli superiori richiesti”. Ne conseguiva che doveva essere rigettata anche la domanda relativa alle differenze retributive per mansioni superiori in ragione della genericità della stessa: “In merito ad altre differenze retributive, fermo restando la prescrizione di quelle maturate dal 2002 al 2005, il ricorrente non formula alcun conteggio sul periodo 2010/2017 e non allega in quale modo avrebbe diritto a somme superiori diverse. Pertanto, la domanda va respinta”. Avuto riguardo al richiesto risarcimento del danno per lesione del danno patrimoniale per lesione della professionalità e del connesso danno non patrimoniale quale lesione della sfera biologica, morale ed esistenziale, affermava: “In merito al periodo 2010- 2017 va rammentato l'onere del ricorrente di dedurre e provare la condotta antigiuridica e le lesioni subite. Non è sufficiente lamentare di lavorare in . Il risarcimento del danno ha come presupposto indefettibile anche la produzione di una lesione e non basta a determinare un risarcimento la sola sposizione a condizioni non corrette di lavoro. Orbene il ricorrente nessun elemento allega del danno alla professionalità quale perdita subìta con riferimento al suo bagaglio professionale, anzi a suo dire avrebbe svolto mansioni superiori che denoterebbero un accrescimento e non un depauperamento”. Con riferimento al danno non patrimoniale, il ricorrente non aveva dedotto quale menomazione alla integrità psico fisica, e con quale grado, abbia subito una lesione né fornisce la prova della derivazione dalla nocività dell'ambiente di lavoro. Ancor più carente, concludeva il giudicante, è la esistenza di un danno morale ed esistenziale, di cui neppure formula prova testimoniale per provare il < “vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute> (v. Cass. n.901\18). La domanda andava quindi rigettata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Pt_1 riforma formulando le seguenti conclusioni: “Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1887/2023 pubbl. il 16/11/2023 RG n. 2290/2020 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/11/2023 mai notificata, ed in via principale accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro riformare la Sentenza n. 1887/2023 pubbl. il 16/11/2023. Preliminarmente ammettere una CTU così come richiesto in ricorso di primo grado al fine di quantificare le differenze retributive da applicare al caso concreto. Nel merito condannare controparte al pagamento accertato e dichiarato l'espletamento di mansioni superiori a quelle stipulate da contratto, dal periodo di assunzione (01/10/2002) sino a termine del rapporto lavorativo (08/02/2017), a favore del ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva rispettivamente: secondo un confronto con il LIV. VI CCNL Multiservizi, esiste una differenza di Euro 68663,00 , a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118
- 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero secondo un confronto con il LIV.VI CCNL Multiservizi la differenza di Euro 20134,80 , a titolo di differenze retributive, senza includere maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, TFR, indennità sostitutiva di preavviso dovuta ex artt. 2118
- 2119 c.c. e non corrisposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
nel merito, in via subordinata qualora venisse accertata la prescrizione per gli anni 2022 - 2005, vogliano conteggiarsi le richieste di pagamento delle differenze retributive e relativi oneri accessori, esclusivamente a partire dall'anno 2005. 5
Condannare altresì, al risarcimento in favore del lavoratore del danno patrimoniale (inteso come danno alla professionalità), non patrimoniale inteso come danno biologico, morale ed esistenziale subiti, da quantificarsi anche in via equitativa e che complessivamente si indicano nella misura di euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà provata e ritenuta dovuta in corso di causa e da quantificarsi mediante c.t.u. o secondo l'ordinanza n. 3131 del 02.02.2023 (orientamento maggioritario attuale), dove la Cassazione afferma che, in caso di illegittimo demansionamento, il relativo risarcimento del danno può coerentemente essere quantificato in una somma pari al 25% della retribuzione spettante al dipendente nel periodo interessato dall'illecita condotta datoriale, accertato giudizialmente”. Lamentava che il Tribunale non aveva valorizzato il documento del CP_1 22.03.2023 trasmesso dalla società all' ove veniva riferito con precisione quali fossero CP_3 sia il luogo di lavoro e tempi di lavoro del ricorrente. Parimenti, non aveva valorizzato il Questionario del 16.05.2014 che riportava, a pag. 2, a firma del responsabile della CP_3 sicurezza Dott. , quali i luoghi di lavoro del sig. il “reparto carpenteria e Tes_1 Pt_1 reparto verniciatura”. Tale circostanza rivestiva un peculiare rilievo in quanto poteva emergere chiaramente l'incompatibilità lavorativa di un operaio di 2 livello dentro aree lavorative diverse, con diversi regolamenti anche per quanto riguarda le stesse misure di sicurezza. Così ragionando si poteva riscontrare la doppia violazione commessa dalla società datrice di lavoro, con riguardo alle norme sulla sicurezza ed alle mansioni contrattualmente prescritte al lavoratore: il verniciatore o il carpentiere adottavano un tipo di maschera, mentre l'operaio di 2 livello ne deteneva altro modello;
inoltre, non si puliva semplice polvere, ma scarti tossici di alluminio. Diversa avrebbe dovuto essere la valutazione della prova testimoniale. In particolare, avrebbe dovuto essere sentito il teste che non era stato ammesso, ma si sarebbe Tes_3 rivelato determinante in ragione della discordanza delle altre testimonianze assunte in giudizio. Lamentava l'appellante che il teste dapprima aveva riferito che “il ricorrente Tes_1 si occupava di raccolta dei rifiuti di lavorazione”, e rispondendo ad altra domanda aveva dichiarato: “il personale Hitachi si occupava in prima persona degli scarti di lavorazione”,
“l'attività di pulizia veniva eseguita dopo l'orario di lavoro, ad attività ferme, per evitare inteferenze” mentre non si comprendeva come il tenesse un orario lavorativo Pt_1 stabilito in 15.30 - 22.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 07.00 alle 14.30. Il testimone aveva dichiarato come orario di lavoro del ricorrente, 17.30 - Tes_2 24.00 a differenza di quanto riportato in assunzione e il aveva riferito che “il Tes_4 ricorrente rimuoveva polveri e residui di lavorazione. Si occupava solo del pavimento”. Queste dichiarazioni stridevano con quanto contenuto nel verbale del CP_3
16.05.2014, che riferiva come il pulisse anche cabine di acciaio e non soltanto il Pt_1 pavimento. Per tali motivi, l'appellante aveva sporto denuncia per falsa testimonianza nei confronti dei testi e . Tes_2 Tes_1 Date le superiori circostanze, doveva assumersi in grado di appello la prova testimoniale di , illegittimamente rigettata in primo grado. Testimone_5
Il Tribunale aveva errato anche nel ritenere prescritta la pretesa di inquadramento professionale, economica e risarcitoria dell'appellante, essendovi numerosi documenti aziendali idonei ad interrompere il termine prescrizionale (18.03.2014 Questionario 2) CP_3 29.01.2014 domanda infortunio lavorativo 3) 31.10.2014 idoneità alla mansione 4) 22.03.2013 denunzia infortunio) e, il 30.12.2009 veniva era stato sottoscritto, tra le CP_3 medesime parti, contratto identico per qualifica e mansioni. La sentenza doveva quindi essere riformata. 6
Costituitasi, la società chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la domanda nuova di liquidazione del preteso danno;
respingere l'appello, con vittoria delle spese. Si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, perché generiche, valutative, induttive, e come tali inammissibili, rilevando che l'istruttoria era stata ampiamente esaurita in primo grado. Si opponeva all'ammissione come testimone
[...]
perché nominativo indicato tardivamente, avendolo il individuato solo Tes_5 Pt_1 con una memoria non autorizzata su fatti di cui al ricorso e su nuovi capitoli di prova ad integrazione di quelli dedotti in ricorso, come tali inammissibili come da ordinanza del Giudice di Prime Cure del 19/05/2021. Si opponeva all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte ricorrente tardivamente nelle note di udienza, nei verbali di udienza e nella nota non autorizzata del 09/03/2021 perché, oltre che irrituali, comunque riferiti a circostanze di fatto di cui al ricorso e non giustificati dalle difese di cui alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado svolte dalla società resistente;
ne eccepiva comunque l'inammissibilità, in quanto formulati in modo generico, valutativo ed induttivo, ed irrilevanti ai fini del decidere. Nella denegata, e non creduta ipotesi, di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, insisteva nell'interrogatorio formale del ricorrente e nella prova per testi sui capitoli che venivano articolati nell'atto di costituzione in appello. Con provvedimento del 09.04.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dalla di inammissibilità dell'appello in CP_4 quanto non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Sull'interpretazione del citato art. 342 c.p.c. sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Il proposto gravame individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma, emergendo la individuazione del “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale/decisorio adottato dal primo giudice.
5. Procedendo all'esame della richiesta dell'appellante concernente l'assunzione della deposizione testimoniale non ammessa in primo grado va richiamato che nel giudizio di primo grado, il ricorrente, in data 09.03.2021, dopo la costituzione della società resistente avvenuta il 24.02.2012, ha depositato un atto denominato: “INTEGRAZIONE PROVE TESTIMONIALI”, il cui esordio era il seguente: “SI INTEGRANO SPECIFICAMENTE LE RICHIESTE ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE PROVE PER TESTI FORMULATE DA PARTE RICORRENTE”, così proseguendo: “Si chiede l'ammissione di prova testimoniale su tutte le circostanze capitolate nella parte in fatto del presente ricorso, che qui si intendono 7
integralmente riportate, epurate da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, e su quelle di seguito indicate, precedute dalla locuzione “vero che”: … Si chiede l'ammissione in qualità di teste del sig. , responsabile della Testimone_6 sicurezza, della Dott.ssa medico del lavoro, e del sig. Testimone_7
residente in [...] Reggio Calabria Testimone_5 (operaio SEDE ) CodiceFiscale_5 Si insiste in tutte le richieste istruttorie come da atto introduttivo, e presente integrazione”. Mentre i medesimi capitoli di prova, da n. 1 a n. 8, erano stati già articolati nel ricorso introduttivo, ove pure erano stati indicati quali testi il sig. , responsabile Testimone_6 della sicurezza, e la dott.ssa Specialista medico del lavoro, il teste Testimone_7
era stato indicato, per la prima volta e senza alcuna indicazione all'uopo Testimone_5 esplicativa, solo nell'atto depositato il 09.03.2021. Va escluso, pertanto, che l'indicazione del nuovo testimone sia stata determinata da fatti nuovi o non conosciuti/non conoscibili al momento dell'avvio del giudizio e/o da documenti nuovi e/o da cause di forza maggiore o caso fortuito e/o da sopravvenienze scaturite dalle difese della controparte. Con ordinanza del 09.05.2021, il Tribunale, coerentemente con le considerazioni or ora riportate, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la chiesta prova costituenda con il teste , indicato solo con nota integrativa non autorizzata del 9.3.21, in Testimone_5 quanto: a) soggetto la cui individuazione come teste ben era possibile al momento del deposito del ricorso, non essendo sorta la necessità della relativa audizione dall'esame della memoria difensiva della b) la giurisprudenza evocata ai fini della relativa Controparte_1 declaratoria di ammissibilità (Cass., 139/2019) fa riferimento – come emerge dai riferimenti in fatto alla vicenda oggetto di giudizio in quella sede – alla diversa ipotesi di testimoni indicati nominativamente, ma senza indirizzo o recapito;
e non, come invece in questa sede, in relazione ai quali il ricorrente si è semplicemente riservato la nomina in corso di giudizio (cfr. pg. 11 ricorso) in tal modo, però, incorrendo nelle decadenze di rito”. L'ordinanza è corretta e deve essere in questa sede confermata, richiamandosi, altresì il principio di diritto, secondo cui: “Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo la enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, la stessa incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., per sanare la carente formulazione” (Cassazione civile sez. III, 18/04/2016, n.7631; conforme Cass. civ. sez. III, 14/03/2014, n.5950). Dal potere/onere di indicazione del testimone la parte era, dunque, decaduta. Ferma restando la preclusione già consumatasi, quale dichiarata nell'ordinanza del 09.05.2021, deve rilevarsi che l'appellante ha insistito nell'ammissione del teste Tes_3 asserendo la necessità di fare chiarezza in ragione della discordanza e della non esaustività delle dichiarazioni rese dai testi escussi, contestando in particolare le deposizioni dei testi e , contro i quali riferiva di aver sporto denuncia per Testimone_8 Testimone_6 falsa testimonianza, allegando copia della querela e della richiesta di proroga delle indagini preliminari, risalente all'anno 2022. Osserva la Corte che, quanto alla non attendibilità e/o non credibilità e/o non veridicità delle deposizioni assunte, gravava sulla parte che tanto assumeva eccepirla tempestivamente, assolvendo l'onere di allegare le contraddittorietà/non veridicità asserite. In contrario, con le note difensive depositate il 04.01.2023 - dopo che la causa era stata assunta in riserva all'udienza del 03.12.2022, in cui erano stati assunti l'interrogatorio formale del ricorrente e la prova testimoniale – il ricorrente affermava: “Il GI Dott. in Tes_9 8
udienza del 3.12.2021, dopo aver sentito l'escussione dei testimoni e interrogatorio formale del ricorrente, si è riservato. Si evidenzia come il GI non ha ritenuto, alla data del 3.12.2021, acquisire la testimonianza di altro lavoratore in azienda – tale – in quanto presentata Testimone_5 tardivamente da parte ricorrente. In note difensive già trasmesse telematicamente, si è argomentato che tale testimonianza potesse essere fondamentale ai fini decisori, in quanto soggetto lavoratore che periodicamente osservava e conosceva il lavoro prestato dal ricorrente. Il ricorrente, alla data del 22.12.2021, dopo aver visionato e analizzato i verbali di udienza del 3.12.2021, ha ritenuto di dover querelare per falso i sigg.ri , e Testimone_8
, in quanto avrebbero dichiarato a suo dire affermazione false. Testimone_6 Orbene, sin da adesso il sottoscritto procuratore e difensore del sig. con il Pt_1 presente atto, impugna tutto quanto dedotto sotto l'aspetto testimoniale dai predetti sigg.ri escussi, valutando non esauriente in merito ai fatti accaduti la esclusiva testimonianza del sig. e della RS (che ha soltanto confermato un documento già in Tes_4 Tes_7 atti prodotto). A tal proposito si ribadisce essere fondamentale ed essenziale ai fini decisori, e a garanzia di un diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., assumere la testimonianza del lavoratore ai sensi dell'art. 420, 5° comma, c.p.c.”. Testimone_5 Orbene, in tali note sebbene si dia atto di aver sporto querela nei confronti dei testi
[...]
, e , dalle stesse non è dato poter apprezzare l'oggetto della Testimone_8 Testimone_6 ascritta falsità, poiché in quell'atto non ne è stata fatta menzione, e sul presupposto della dedotta falsità, l'oggetto delle note è quello di richiedere l'ammissione del teste Tes_3 facoltà dalla quale il ricorrente era decaduto.
Se, poi, si esamina il contenuto dell'allegata denuncia, è d'obbligo prendere atto che in essa il denunciante, sig. ha contestato le dichiarazioni dei testi, perché non Pt_1 rispondenti alla realtà del fatti, quale affermata dallo stesso dichiarante. Deve esser constatato che, sempre nell'atto di denuncia, è stata indicata quale persona a conoscenza dei fatti, proprio il sig. , vale a dire quel medesimo Testimone_5 teste della cui assunzione il ricorrente ha reiteratamente chiesto l'assunzione, nonostante la già maturata e dichiarata preclusione processuale. Da ciò, dunque, non emergono dati e riscontri oggettivi sulla non veridicità della prova testimoniale, ma solo la non rispondenza delle dichiarazioni testimoniali ai fatti rappresentati in questo giudizio dal ricorrente medesimo. Con l'atto di impugnazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato il compendio documentale e testimoniale in atti, e “valutando non esauriente in merito ai fatti accaduti la esclusiva testimonianza del sig. e della RS Tes_4
(che aveva soltanto confermato un documento già in atti prodotto)”, riportando Tes_7 quanto già esposto nelle note del 04.01.2022, l'appellante ribadiva “la legittima richiesta di assunzione della prova testimoniale del sig. , negata in primo grado senza Testimone_5 alcuna motivazione pregnante”. A tacere della considerazione che, contrariamente a quanto opinato nell'atto di gravame, il maturarsi di una preclusione processuale è questione dirimente, va solo essere aggiunto che ”il principio di infrazionabilità delle prove comporta la inammissibilità, in appello, di una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 20327 del 20/09/2006 Rv. 593315; Sez. 3, 9
Sentenza n. 4652 del 03/03/2005 Rv. 581683; Sez. 2, Sentenza n. 17322 del 31/08/2015 Rv. 636224)”. (Cass. civ. sez. II, 06/09/2017, n. 20841). Le richieste sul punto reiterate dall'appellante non possono, pertanto, trovare accoglimento.
6. Nel prosieguo e procedendo all'esame del merito, va rilevato che l'appellante ha posto a fondamento della domanda due presupposti: la violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (e, in particolare, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale); la circostanza che, nonostante tale violazione, il lavoratore avesse svolto, in un ambiente insalubre e insicuro, mansioni riconducibili a superiore categoria contrattuale. Ha affermato di aver lavorato in assenza di misure di protezione in ambiente pericoloso, risultando dimostrato in tal modo l'esercizio di mansioni superiori da parte sua, dalle quali discendevano per un verso i diritti connessi all'inquadramento professionale (livello V, VI CCNL Multiservizi) e, per altro verso, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in ragione della violazione, da parte del datore di lavoro, delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008. Ha posto a fondamento della violazione delle citate norme sulla sicurezza, l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 16.01.2014 per avere urtato contro una lastra di acciaio posizionata all'interno del reparto verniciatura, a seguito del quale veniva sottoposto ad una serie di accertamenti sanitari e ad una iniziale prognosi di divenendo nuovamente idoneo all'esercizio della mansione in data 31.10.3014. Ha affermato che la fondatezza del proprio assunto era dimostrata dai seguenti documenti: contratto di lavoro, comunicazione del 22.03.2013, questionario del CP_3 CP_3 16.15.2014, certificato di idoneità alla mansione, certificazione medico – sanitaria, prova testimoniale. Prime di procedere alla disamina di quanto allegato è utile premettere quale sia l'ambito dell'indagine demandata al giudice in materia di riconoscimento di mansioni superiori nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato. Va richiamato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, n.12039). L'esame della questione necessita di un'ulteriore precisazione con riguardo ai peculiari poteri del giudice nel giudizio di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori prospettate dal lavoratore. La Suprema Corte ha individuato i confini dell'attività giudiziale, affermando che è
“dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda. Pertanto, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse 10
responsabilità (Cassazione civile sez. lav., 26/09/2024, n.25772, vedi anche Cassazione civile sez. lav., 25/09/2024, n. 25650). Tale operazione valutativa delinea un criterio “trifasico”: “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, n.16572). Dal riconoscimento dell'esercizio della mansione superiore discende il correlato diritto alla corresponsione delle differenze retributive: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento” laddove “a ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione” sia consentito, in concreto, “ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Civ. – Sez. Lav. 05/06/2024, n.15677). In tali ipotesi, l'onere della prova incombe sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria. Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che il svolgeva attività di Pt_1 operatore addetto alle pulizie munito di strumentazione semplice, ad orari fissi, in locali attigui al reparto verniciatura e/o carpenteria. Egli stesso ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio formale, di non aver utilizzato macchine industriali né ausili di altro tipo;
non risulta aver svolto corsi specializzanti al fine di acquisire specifiche competenze per effettuare la propria prestazione a fronte di attività maggiormente complesse e/o rischiose. Tra l'altro, dalla documentazione richiamata dall'appellante, emerge che questi svolgeva la propria prestazione attraverso la scopatura manuale dei reparti carpenteria e verniciatura e, una volta a settimana (il sabato), dunque in maniera non prevalente, operava nella pulizia delle cabine di verniciatura, utilizzando scopa, paletta, raschiette e spazzole (cfr. questionario in atti). CP_3
Tali circostanze emergono anche dalla lettura del documento aziendale del 22.03.2013, di cui l'appellante ha chiesto il riesame. Osserva la Corte che da tali documenti è dato evincere che il lavoratore svolgesse le mansioni di operaio semplice: “mansioni semplici di pulizia, le quali non prevedono utilizzi di macchinari né detergenti nel reparto carpenteria, ma unicamente lo spazzamento del pavimento con scopa e paletta. Il reparto di applicazione del lavoratore è il reparto carpenteria dal lunedì al venerdì, mentre il sabato è addetto alla spazzatura del reparto verniceria (ove non vengono prodotti né polveri né truciolato). Le lavorazioni industriali effettuate nel reparto di applicazione del lavoratore non producono polveri sottili, ma unicamente truciolato da asportabile con i suddetti sistemi di pulizia …” Tanto risulta dal documento aziendale del 22.03.2013, ove è pure attestato che ad ogni lavoratore venivano consegnati i DPI previsti dalla normativa antinfortunistica con attestazione di avvenuta consegna che veniva fatta sottoscrivere al lavoratore. Come detto, informazioni di contenuto del tutto analogo risultano dal questionario : scopatura manuale reparti (al 99% reparto carpenteria) e addetto cabine di verniceria CP_3
(solo il sabato) per pulizia cabine una volta a settimana;
gli strumenti utilizzati erano “scopa, paletta, raschiette e spazzole, prevalentemente scopa”, con la precisazione che il lavoratore non utilizzava alcun tipo di attrezzatura meccanica. 11
Non risultano, poi, richieste formulate dal lavoratore all'azienda finalizzate al rafforzamento delle misure di sicurezza né, per altro verso, ordini di servizio o altri documenti attestanti la volontà del datore di lavoro di adibire il ad alte e più complesse Pt_1 mansioni. L'incidente subito dal il 16.01.2014, così descritto nella certificazione di Pt_1 infortunio del 17.01.2014: durante l'attività lavorativa urtava contro una barra di ferro sospesa, non è idoneo a supportare, sotto il profilo probatorio, l'invocata declaratoria di mansione superiore, posto che la relativa documentazione non illustra le mansioni n corso di svolgimento all'atto dell'infortunio e il contatto con la lastra d'acciaio potrebbe esser stato occasionale, ma, soprattutto, non è giammai stata negata la presenza dell'appellante nel reparto carpenteria e verniciatura, per l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto allo spazzamento ed raccoglimento di materiale di risulta, attività che, però, sono perfettamente compatibili con il livello contrattuale di inquadramento dello stesso (originariamente livello II, successivamente al 2013, livello III). Va, dunque, confermata l'impugnata sentenza, nella parte in cui, in coerenza con le risultanze istruttorie, ha affermato il mancato assolvimento, da parte del Pt_1 dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., vale a dire dello svolgimento di mansioni riconducibili ad un profilo professionale superiore, con conseguente insussistenza del diritto al relativo riconoscimento, al pagamento delle differenza retributive ed al risarcimento del danno patrimoniale (inteso come danno alla professionalità) e non patrimoniale. Anche sul punto correttamente il Tribunale ha constatato il mancato assolvimento dell'onere del ricorrente di dedurre e provare la condotta antigiuridica e le lesioni subite, osservando: “Non è sufficiente lamentare di lavorare in << ambiente di lavoro altamente pericoloso e inquinante, senza possedere le dovute misure di sicurezza adatte e adeguate per quei locali, ma soprattutto senza mai affrontare corsi di formazione e specifiche specializzazioni formanti nel settore delle pulizie>>. Il risarcimento del danno ha come presupposto indefettibile anche la produzione di una lesione e non basta a determinare un risarcimento la sola sposizione a condizioni non corrette di lavoro. Orbene il ricorrente nessun elemento allega del danno alla professionalità quale perdita subìta con riferimento al suo bagaglio professionale, anzi a suo dire avrebbe svolto mansioni superiori che denoterebbero un accrescimento e non un depauperamento. Quanto al danno NON PATRIMONIALE inteso come danno biologico, morale ed esistenziale subiti, in ricorso non deduce quale menomazione alla integrità psico fisica, e con quale grado, abbia subito una lesione né fornisce la prova della derivazione dalla nocività dell'ambiente di lavoro. Ancor più carente è la esistenza di un danno morale ed esistenziale, di cui neppure formula prova testimoniale per provare il < “vulnus" arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute> (v. Cass. n.901\18)”. Tali affermazioni sono corrette in punto di diritto e in punto di fatto coerenti con le risultanze in atti e devono essere confermate. L'appello va, dunque, rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone, stante l'inapplicabilità, alle cause di lavoro, della previsione contenuta nell'art. 152 disp. att., la condanna alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 50,000 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 12
del legale rappresentante pro – tempore, avverso la sentenza n. 1887/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 16.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti