Improcedibile
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 9641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9641 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09641/2025REG.PROV.COLL.
N. 09192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9192 del 2023, proposto da LA De AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Mordini 14
contro
Comune di Anzio, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato AB Raponi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 6261/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale condizionato del Comune di Anzio;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere AB NC e udito per la parte appellante incidentale l’avvocato AB Raponi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione ha impugnato il diniego di condono edilizio oppostole dal Comune di Anzio, con provvedimento in data 6 aprile 2012 (prot. n. 15767), sulla sua istanza in data 6 dicembre 2004, per un abuso edilizio relativo al suo immobile di residenza, sito in località Lavinio, via Ardeatina 618 (censito a catasto al foglio 26, particella 1059), consistito in un ampliamento al piano terreno della costruzione riguardante il vano cucina, con aumento di superficie di mq 4,50 e di circa mc 15,00 di volume.
2. Rigettata l’impugnazione in primo grado, con la sentenza Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, l’originaria ricorrente ha proposto appello.
3. Nel costituirsi in resistenza il Comune di Anzio ha proposto appello incidentale condizionato, con il quale ha censurato la sentenza per lesione del proprio diritto di difesa, a causa della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di primo grado, malgrado la sospensione dall’esercizio della professione di avvocato del procuratore nominato in quel giudizio.
4. Con memoria depositata l’11 novembre 2025, l’appellante principale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al proprio ricorso.
5. L’amministrazione ha chiesto la condanna alla refusione delle spese a proprio favore.
DIRITTO
1. In conformità alla dichiarazione dell’originaria ricorrente l’appello principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
2. L’appello incidentale condizionato dell’amministrazione comunale è conseguentemente improcedibile per la medesima causa.
3. In punto spese del presente grado d’appello, malgrado la contraria richiesta di quest’ultima, può essere disposta la compensazione, in ragione della definizione in rito del giudizio, di cui la stessa amministrazione si giova, con il consolidarsi del proprio provvedimento di diniego di condono edilizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale condizionato, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AB NC, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB NC |
IL SEGRETARIO