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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 818 / 2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 2 luglio 2025, alle ore 09:45, nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Angelica Desiree Perna, addetta all'Ufficio per il Processo, è chiamata la causa
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , rappresentata dagli Avv.ti Roberto Conedera CP_2 C.F._1
e Sabrina Voigtlander ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci n. 105, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
È presente per parte appellata l'Avv. Conadera.
Per parte appellante nessuno è comparso.
Il G.I. invita parte appellata a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.-.
L'Avv. Conadera preso atto della normativa entrata in vigore chiede emettersi sentenza ai sensi di legge e dichiararsi l'estinzione del giudizio. Chiede tuttavia la condanna al pagamento delle spese, interpretando la legge alla luce dell'art. 24 Cost., tenuto conto che l'appellata era risultata vittoriosa in primo grado ed il giudizio di appello è evidentemente infondato. Chiede in via subordinata sollevare la questione di legittimità costituzionale della
1 norma che prevede la compensazione delle spese di lite. Chiede in ogni caso la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservando di provvedere in prosieguo di udienza.
* * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:30, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
2 N. 818/2024 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cuneo SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 818/2024 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE –
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto CP_2 C.F._1
Conedera e Sabrina Voigtlander ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci n.
105, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo n. 170/2023 del 9 ottobre
2023, depositata in data 10 ottobre 2023, non notificata.
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
3 • Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, depositato in data 4 gennaio 2023 adiva CP_2 il Giudice di Pace di Saluzzo, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito di sanzione pecuniaria n. 03720226000144373000 dell'importo di euro 100,00 emesso dall' (d'ora in avanti, per brevità, ) ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_4
4-sexies, comma 3 del D.L. n. 44/2021 e notificatole in data 7 dicembre 2022 per violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2.
La ricorrente, nello specifico, eccepiva la nullità del provvedimento per la sussistenza di vizi sia formali che sostanziali, in particolare, avuto riguardo alla legittimità della procedura dell'irrogazione della sanzione da parte di . CP_4
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Parte_1
e i quali, nella propria comparsa di costituzione e
[...] Controparte_1 risposta, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del e Controparte_1 contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione.
Con sentenza emessa in data 9 ottobre 2023, depositata il 10 ottobre 2023, il Giudice di
Pace di Cuneo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'avviso di pagamento, dichiarando compensate le spese di giudizio.
In particolare, secondo il giudice di prime cure vi è carenza di legittimazione attiva in capo ad e, pertanto, l'avviso di addebito doveva ritenersi Parte_1 illegittimo, in quanto il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere, nonché adottato in violazione del diritto di difesa dei soggetti sanzionati, i quali non sarebbero posti a conoscenza dell'atto di accertamento originario, del quale non vi sarebbe alcuna prova di trasmissione, con conseguente carenza di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali sensibili, in particolare quelli sanitari, quindi nel mancato rispetto del principio di trasparenza, di salvaguardia del diritto di accesso ed infine della tutela di stabilità delle situazioni giuridiche nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Giudizio d'appello.
Con ricorso in appello ex art. 6 D. lgs n. 150/2011 e art. 22 L. n. 989/1981 , in persona CP_4 del legale rappresentante p.t., unitamente al , adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale per l'integrale riforma della menzionata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
4 Cuneo n. 170/2023, emessa in data 9 ottobre 2023 e depositata il 10 ottobre 2023, non notificata.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, CP_2 nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava la fondatezza del gravame proposto, chiedendo, conseguentemente, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno concluso come da relativo verbale, rilevando l'entrata in vigore, nelle more del giudizio, della novità normativa relativa alla fattispecie in oggetto e chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
• Merito.
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, co. 4 e 5, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto, specificamente con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del D.L. n.
44/2021, che l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale), è stato abrogato.
La lettera della norma prevede, infatti, che i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio,
n. 76, i quali non siano ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. La novità normativa prevede inoltre che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Pertanto, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, dichiara l'estinzione del presente giudizio in applicazione della normativa sopravvenuta, stante l'annullamento disposto ex lege della sanzione pecuniaria irrogata, nel caso di specie, mediante l'avviso di addebito n.
03720226000144373000, rispetto alla quale non risulta intervenuto il relativo pagamento medio tempore.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa legge ne ha previsto la compensazione.
Al riguardo, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. l'art. 21, comma
5, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024, convertito con
5 L. 21 febbraio 2025, n. 15 per violazione dell'art. 24 Cost. sollevata da parte appellata per la prima volta all'udienza di discussione appare priva di pregio, in primo luogo, per la genericità delle argomentazioni offerte sul punto dalla parte e, inoltre, per difetto di rilevanza nel caso di specie. Ed invero, non pare ravvisarsi nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del presente giudizio e la questione afferente al governo delle spese di lite, che la legge ha stabilito debbano essere compensate.
È noto, infatti, che: i) ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, è sufficiente che la norma impugnata sia direttamente o indirettamente applicabile nel giudizio a quo (cfr. Corte cost., 12/11/1991, n. 409); difatti, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. 19/11/1991, n. 415); ii) la questione di costituzionalità può essere sollevata dalla parte ovvero d'ufficio; nondimeno, la sua rilevanza va valutata alla stregua del criterio della strumentalità, in virtù del quale essa va affermata ogni volta che la causa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione (cfr. Cass. 25/06/1985, n. 3802; Cass. 9/06/1984, nn. 3471 -
3474); e, inoltre, il nesso di pregiudizialità richiesto ai fini di rendere rilevante la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio principale, nel senso che deve accertarsi che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione;
di conseguenza, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, l'unico aspetto significativo è dato dalla circostanza che, a prescindere dal modo in cui la questione è stata posta all'attenzione del giudice, la decisione non possa essere emanata senza la previa soluzione della questione di legittimità.
Nel caso in esame non si rinviene il presupposto indispensabile della questione di costituzionalità, che deve risiedere, come si è detto, nella stretta connessione della norma censurata con il thema decidendum del processo, al fine di rimuovere l'ostacolo – costituito dall'asserito vizio di legittimità costituzionale che impedisce di ottenere una tutela, se non perfettamente coincidente, quanto meno intimamente legata al petitum della domanda proposta in giudizio: invero, la compensazione delle spese di lite sarebbe stata in ogni caso disposta in ragione del novum normativo, in applicazione di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c.-.
6 Infine, avuto riguardo alla domanda formulata da parte appellata volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda/eccezioni e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Peraltro, che l'appellante non abbia agito con “mala fede” o “colpa grave” appare altresì desumibile, in ogni caso, dalla complessità della vicenda e della disciplina di settore;
complessità che, invero, da ultimo ha imposto al Legislatore un intervento volto a deflazionare il proliferarsi di contenzioso in ordine a sanzioni di modesta entità irrogate in forza di misure introdotte per fronteggiare il contingente periodo di emergenza sanitaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
7
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 2 luglio 2025, alle ore 09:45, nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Angelica Desiree Perna, addetta all'Ufficio per il Processo, è chiamata la causa
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , rappresentata dagli Avv.ti Roberto Conedera CP_2 C.F._1
e Sabrina Voigtlander ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci n. 105, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
È presente per parte appellata l'Avv. Conadera.
Per parte appellante nessuno è comparso.
Il G.I. invita parte appellata a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.-.
L'Avv. Conadera preso atto della normativa entrata in vigore chiede emettersi sentenza ai sensi di legge e dichiararsi l'estinzione del giudizio. Chiede tuttavia la condanna al pagamento delle spese, interpretando la legge alla luce dell'art. 24 Cost., tenuto conto che l'appellata era risultata vittoriosa in primo grado ed il giudizio di appello è evidentemente infondato. Chiede in via subordinata sollevare la questione di legittimità costituzionale della
1 norma che prevede la compensazione delle spese di lite. Chiede in ogni caso la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservando di provvedere in prosieguo di udienza.
* * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:30, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
2 N. 818/2024 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cuneo SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 818/2024 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE –
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto CP_2 C.F._1
Conedera e Sabrina Voigtlander ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci n.
105, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo n. 170/2023 del 9 ottobre
2023, depositata in data 10 ottobre 2023, non notificata.
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
3 • Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, depositato in data 4 gennaio 2023 adiva CP_2 il Giudice di Pace di Saluzzo, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito di sanzione pecuniaria n. 03720226000144373000 dell'importo di euro 100,00 emesso dall' (d'ora in avanti, per brevità, ) ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_4
4-sexies, comma 3 del D.L. n. 44/2021 e notificatole in data 7 dicembre 2022 per violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2.
La ricorrente, nello specifico, eccepiva la nullità del provvedimento per la sussistenza di vizi sia formali che sostanziali, in particolare, avuto riguardo alla legittimità della procedura dell'irrogazione della sanzione da parte di . CP_4
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Parte_1
e i quali, nella propria comparsa di costituzione e
[...] Controparte_1 risposta, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del e Controparte_1 contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione.
Con sentenza emessa in data 9 ottobre 2023, depositata il 10 ottobre 2023, il Giudice di
Pace di Cuneo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'avviso di pagamento, dichiarando compensate le spese di giudizio.
In particolare, secondo il giudice di prime cure vi è carenza di legittimazione attiva in capo ad e, pertanto, l'avviso di addebito doveva ritenersi Parte_1 illegittimo, in quanto il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere, nonché adottato in violazione del diritto di difesa dei soggetti sanzionati, i quali non sarebbero posti a conoscenza dell'atto di accertamento originario, del quale non vi sarebbe alcuna prova di trasmissione, con conseguente carenza di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali sensibili, in particolare quelli sanitari, quindi nel mancato rispetto del principio di trasparenza, di salvaguardia del diritto di accesso ed infine della tutela di stabilità delle situazioni giuridiche nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Giudizio d'appello.
Con ricorso in appello ex art. 6 D. lgs n. 150/2011 e art. 22 L. n. 989/1981 , in persona CP_4 del legale rappresentante p.t., unitamente al , adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale per l'integrale riforma della menzionata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
4 Cuneo n. 170/2023, emessa in data 9 ottobre 2023 e depositata il 10 ottobre 2023, non notificata.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, CP_2 nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava la fondatezza del gravame proposto, chiedendo, conseguentemente, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno concluso come da relativo verbale, rilevando l'entrata in vigore, nelle more del giudizio, della novità normativa relativa alla fattispecie in oggetto e chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
• Merito.
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, co. 4 e 5, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28/12/2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto, specificamente con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del D.L. n.
44/2021, che l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale), è stato abrogato.
La lettera della norma prevede, infatti, che i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio,
n. 76, i quali non siano ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. La novità normativa prevede inoltre che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Pertanto, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, dichiara l'estinzione del presente giudizio in applicazione della normativa sopravvenuta, stante l'annullamento disposto ex lege della sanzione pecuniaria irrogata, nel caso di specie, mediante l'avviso di addebito n.
03720226000144373000, rispetto alla quale non risulta intervenuto il relativo pagamento medio tempore.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa legge ne ha previsto la compensazione.
Al riguardo, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. l'art. 21, comma
5, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024, convertito con
5 L. 21 febbraio 2025, n. 15 per violazione dell'art. 24 Cost. sollevata da parte appellata per la prima volta all'udienza di discussione appare priva di pregio, in primo luogo, per la genericità delle argomentazioni offerte sul punto dalla parte e, inoltre, per difetto di rilevanza nel caso di specie. Ed invero, non pare ravvisarsi nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del presente giudizio e la questione afferente al governo delle spese di lite, che la legge ha stabilito debbano essere compensate.
È noto, infatti, che: i) ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, è sufficiente che la norma impugnata sia direttamente o indirettamente applicabile nel giudizio a quo (cfr. Corte cost., 12/11/1991, n. 409); difatti, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. 19/11/1991, n. 415); ii) la questione di costituzionalità può essere sollevata dalla parte ovvero d'ufficio; nondimeno, la sua rilevanza va valutata alla stregua del criterio della strumentalità, in virtù del quale essa va affermata ogni volta che la causa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione (cfr. Cass. 25/06/1985, n. 3802; Cass. 9/06/1984, nn. 3471 -
3474); e, inoltre, il nesso di pregiudizialità richiesto ai fini di rendere rilevante la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio principale, nel senso che deve accertarsi che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione;
di conseguenza, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, l'unico aspetto significativo è dato dalla circostanza che, a prescindere dal modo in cui la questione è stata posta all'attenzione del giudice, la decisione non possa essere emanata senza la previa soluzione della questione di legittimità.
Nel caso in esame non si rinviene il presupposto indispensabile della questione di costituzionalità, che deve risiedere, come si è detto, nella stretta connessione della norma censurata con il thema decidendum del processo, al fine di rimuovere l'ostacolo – costituito dall'asserito vizio di legittimità costituzionale che impedisce di ottenere una tutela, se non perfettamente coincidente, quanto meno intimamente legata al petitum della domanda proposta in giudizio: invero, la compensazione delle spese di lite sarebbe stata in ogni caso disposta in ragione del novum normativo, in applicazione di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c.-.
6 Infine, avuto riguardo alla domanda formulata da parte appellata volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda/eccezioni e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Peraltro, che l'appellante non abbia agito con “mala fede” o “colpa grave” appare altresì desumibile, in ogni caso, dalla complessità della vicenda e della disciplina di settore;
complessità che, invero, da ultimo ha imposto al Legislatore un intervento volto a deflazionare il proliferarsi di contenzioso in ordine a sanzioni di modesta entità irrogate in forza di misure introdotte per fronteggiare il contingente periodo di emergenza sanitaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
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