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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8772 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2183/2025
Il Giudice Rossella Masi all'udienza 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CLAUDIA MALANDRINO
ricorrente contro
Controparte_1
(P. IVA ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. SALVATORE PELLEGRINO resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro – danno - aggravamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, a seguito dell'infortunio del 10.01.2011 (caso n. 510802556) ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al grado del
12%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e complessivamente - unificando i postumi di questo infortunio con quelli in possesso del 2% per l'infortunio del
16.11.2016 (caso n. 514817505) - pari al grado complessivo del 13%, ovvero a quello diverso che sarà accertato in corso di causa comunque non inferiore al 6%; b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 D.lgs.n.38/2000, commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato;
c) per l'effetto, condannare l' al pagamento del suddetto indennizzo CP_2
in capitale in misura e con decorrenza di legge, oltre accessori. Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis CP_2
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'eccezione preliminare sollevata da CP_2
L' ha eccepito “l'illegittimità della domanda atteso che per il noto CP_2
principio di stabilizzazione dei postumi per gli eventi infortunio, quale quello che ci occupa, le richieste di aggravamento possono essere riferite ad un periodo non superiore al decennio. Ebbene, considerato, in primo luogo, che l'infortunio di cui trattasi è del 10 gennaio 2011 e considerato, in secondo luogo, che la certificazione di aggravamento, redatta dal dott. in data 21.12.2021, fa riferimento a “… L'attuale danno…”, non Per_1
v'è chi non veda come l'aggravamento richiesto sia riferito ad un periodo successivo di quasi un anno al decennio…”
Il rilievo non si prospetta condivisibile.
Come precisato dalla Suprema Corte, “…In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine di complessivi dieci anni dalla data
Pag. 2 di 5 dell'infortunio per l'esercizio del diritto alla liquidazione della rendita
- fissato dall'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, per CP_2
l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio, in misura tale da raggiungere l'indennizzabilità - pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che, in caso di loro insorgenza in data successiva al termine decennale, essi non sono più ricollegabili all'infortunio ed è impedita, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita;
tuttavia, la proposizione della domanda di costituzione della rendita oltre il decennio non è preclusa, sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro la stessa data e a condizione che sia rispettato il termine triennale di prescrizione fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 24025 del 06/09/2021)
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha dedotto il verificarsi di un aggravamento dei postumi dell'infortunio del 10.1.2011 in correlazione con un successivo infortunio occorso in data 16.11.2016 e ad una patologia oggetto di intervento subito nel 2019 al polso sinistro: il peggioramento si sarebbe dunque verificato prima del decorso del termine decennale e, pertanto, la proposizione della domanda di aggravamento non può essere preclusa.
2. Nel merito
Va osservato in primo luogo che l' non ha effettuato specifiche CP_2
contestazioni in ordine alle circostanze fattuali dedotte in ricorso, né alla sussistenza del nesso di causalità tra lavoro prestato e infortunio del 2011,
Pag. 3 di 5 anzi espressamente riconosciuto dall'ente che, tuttavia, ha negato l'esistenza di un danno indennizzabile.
Va poi osservato che, secondo quanto accertato dal consulente medico legale, a seguito dell'infortunio lavorativo del 10.01.2011 e alla luce delle menomazioni successive, la ricorrente non ha riportato un danno permanente all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale ai sensi dell'art.13 D. L.gs n.38/2000.
Le conclusioni del c.t.u., anche alla luce della risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte ricorrente, possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che le osservazioni critiche formulate dalla parte ricorrente in sede di discussione erano già state esaminate dal consulente e hanno trovato esaustiva risposta nella relazione peritale.
In difetto del prescritto requisito medico-legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
3. Le spese processuali
Con riguardo alla spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede il regime di irripetibilità delle spese di lite a favore del ricorrente in materia previdenziale a favore di quanti versino in condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della instaurazione del giudizio) in relazione alle quali l'interessato
“…formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Pag. 4 di 5 Nella fattispecie, la parte ricorrente ha correttamente adempiuto al predetto onere, come risulta dalla dichiarazione contenuta nel ricorso relativa al possesso di redditi inferiori al limite legale, sicchè le spese processuali sono irripetibili. Tale valutazione appare rilevante anche con riguardo alle spese di ctu;
come precisato dalla Suprema Corte infatti “… le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria…” (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016 : la S.C. ha in tal caso cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell' ). CP_3
Pertanto, le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
DISPOSITIVO disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_2
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
11.09.2025 Il Giudice
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2183/2025
Il Giudice Rossella Masi all'udienza 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CLAUDIA MALANDRINO
ricorrente contro
Controparte_1
(P. IVA ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. SALVATORE PELLEGRINO resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro – danno - aggravamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, a seguito dell'infortunio del 10.01.2011 (caso n. 510802556) ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al grado del
12%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e complessivamente - unificando i postumi di questo infortunio con quelli in possesso del 2% per l'infortunio del
16.11.2016 (caso n. 514817505) - pari al grado complessivo del 13%, ovvero a quello diverso che sarà accertato in corso di causa comunque non inferiore al 6%; b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 D.lgs.n.38/2000, commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato;
c) per l'effetto, condannare l' al pagamento del suddetto indennizzo CP_2
in capitale in misura e con decorrenza di legge, oltre accessori. Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis CP_2
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'eccezione preliminare sollevata da CP_2
L' ha eccepito “l'illegittimità della domanda atteso che per il noto CP_2
principio di stabilizzazione dei postumi per gli eventi infortunio, quale quello che ci occupa, le richieste di aggravamento possono essere riferite ad un periodo non superiore al decennio. Ebbene, considerato, in primo luogo, che l'infortunio di cui trattasi è del 10 gennaio 2011 e considerato, in secondo luogo, che la certificazione di aggravamento, redatta dal dott. in data 21.12.2021, fa riferimento a “… L'attuale danno…”, non Per_1
v'è chi non veda come l'aggravamento richiesto sia riferito ad un periodo successivo di quasi un anno al decennio…”
Il rilievo non si prospetta condivisibile.
Come precisato dalla Suprema Corte, “…In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine di complessivi dieci anni dalla data
Pag. 2 di 5 dell'infortunio per l'esercizio del diritto alla liquidazione della rendita
- fissato dall'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, per CP_2
l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio, in misura tale da raggiungere l'indennizzabilità - pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che, in caso di loro insorgenza in data successiva al termine decennale, essi non sono più ricollegabili all'infortunio ed è impedita, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita;
tuttavia, la proposizione della domanda di costituzione della rendita oltre il decennio non è preclusa, sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro la stessa data e a condizione che sia rispettato il termine triennale di prescrizione fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 24025 del 06/09/2021)
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha dedotto il verificarsi di un aggravamento dei postumi dell'infortunio del 10.1.2011 in correlazione con un successivo infortunio occorso in data 16.11.2016 e ad una patologia oggetto di intervento subito nel 2019 al polso sinistro: il peggioramento si sarebbe dunque verificato prima del decorso del termine decennale e, pertanto, la proposizione della domanda di aggravamento non può essere preclusa.
2. Nel merito
Va osservato in primo luogo che l' non ha effettuato specifiche CP_2
contestazioni in ordine alle circostanze fattuali dedotte in ricorso, né alla sussistenza del nesso di causalità tra lavoro prestato e infortunio del 2011,
Pag. 3 di 5 anzi espressamente riconosciuto dall'ente che, tuttavia, ha negato l'esistenza di un danno indennizzabile.
Va poi osservato che, secondo quanto accertato dal consulente medico legale, a seguito dell'infortunio lavorativo del 10.01.2011 e alla luce delle menomazioni successive, la ricorrente non ha riportato un danno permanente all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale ai sensi dell'art.13 D. L.gs n.38/2000.
Le conclusioni del c.t.u., anche alla luce della risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte ricorrente, possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che le osservazioni critiche formulate dalla parte ricorrente in sede di discussione erano già state esaminate dal consulente e hanno trovato esaustiva risposta nella relazione peritale.
In difetto del prescritto requisito medico-legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
3. Le spese processuali
Con riguardo alla spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede il regime di irripetibilità delle spese di lite a favore del ricorrente in materia previdenziale a favore di quanti versino in condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della instaurazione del giudizio) in relazione alle quali l'interessato
“…formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Pag. 4 di 5 Nella fattispecie, la parte ricorrente ha correttamente adempiuto al predetto onere, come risulta dalla dichiarazione contenuta nel ricorso relativa al possesso di redditi inferiori al limite legale, sicchè le spese processuali sono irripetibili. Tale valutazione appare rilevante anche con riguardo alle spese di ctu;
come precisato dalla Suprema Corte infatti “… le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria…” (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016 : la S.C. ha in tal caso cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell' ). CP_3
Pertanto, le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
DISPOSITIVO disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_2
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
11.09.2025 Il Giudice
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