Versione
11 giugno 1982
11 giugno 1982
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.