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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 22/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1273/2017
È presente per Hoist Italia srl, quale mandataria di Giove PV srl, in sostituzione dell'Avv. Giada Isidori, l'avv. Veronica Di Nardo la quale si riporta gli atti e le difese di udienza il cui contenuto deve qui intendersi come integralmente riproposto, e precisa le conclusioni come segue:
Giove PV srl e per essa la mandataria Hoist Italia srl chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito, preso atto dell'avvenuta rinuncia al decreto ingiuntivo n.
326/2017 emesso dal Tribunale di Isernia il 17/10/2017, depositato in
Cancelleria il 18/10/2017 e notificato il 7/11/2017, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio a spese legali compensate.
L'avv Di Nardo, in particolare, si riporta alla comparsa conclusionale depositata il 25/7/2023 ed evidenzia che questa difesa, nel rispetto del dovere di lealtà e probità, ha sin dalla propria costituzione in giudizio manifestato la propria intenzione di rinunciare a decreto ingiuntivo opposto.
Si rileva la totale correttezza e buona fede della comparente che al momento della cessione del credito non ha rilevato alcun ragionevole motivo per non agire nei confronti del signor RU IO posto che ai sensi dell'art. 1266 c.c. la cedente aveva garantito l'esistenza del credito azionato. Da tutto ciò deriva l'inesistenza di qualsivoglia presupposto di una soccombenza virtuale della comparente.
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale. Ed ancora: “Deve escludersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo - per il giudice - di fare applicazione del criterio di soccombenza virtuale, con esclusione del potere del potere di pervenire alla compensazione delle spese stesse, totale o parziale”.
Alla luce di quanto sopra, chiede che il Giudice voglia dichiarare l'estinzione del giudizio a spese legali compensate, ovvero in subordine, laddove il giudice dovesse pronunciare sentenza di condanna, chiede che venga contenuta applicando i minimi tariffari tenuto conto sia del contegno processuale della comparente, sia della semplicità della materia e della ridotta attività processuale svolta dalle parti.
E' presente per il Sig. IO RU, per delega degli avv.ti Iacovelli e
Posabella, l'avv. Piermaria Garzia il quale, riportandosi agli scritti e ai documenti della difesa di parte opponente, impugnando e contestando quanto ex adverso eccepito, prodotto e richiesto, precisa le conclusioni come in atti, insiste per la condanna della resistente alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, stante la necessità dell'opposizione al decreto ingiuntivo (per altro iscritto al ruolo l'ultimo giorno utile al fine di consentire la rinuncia dello stesso D.I.), e in virtù della resistenza in giudizio dell'opposta chiede altresì la condanna ex art 96 c.p.c.. Chiede infine che la causa sia trattenuta in decisione.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:10, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1273/2017 promossa da
BR ER ([...]) nato il [...] a [...]
2 (IS), rappresentato e difeso dagli avv. POSABELLA ANTONIO e
IACOVELLI EMANUELE contro
GI PV S.R.L. (05089700263), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ISIDORI GIADA ed elettivamente domiciliata via Cesare Battisti, 85 58100 GROSSETO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo LU FA S.p.A, quale mandataria per l'incasso di Eclipse 1 s.r.l. (c.f. 08431530966), ha chiesto l'ingiunzione a carico di BR ER della somma di € 16.955,75 rappresentando di essere creditrice quale cessionaria di un credito originariamente vantato da
Banca IFIS. Con decreto n. 326 del 18 ottobre 2017 nella procedura RG
938/2017 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 12 aprile 2018 ER BR ha proposto opposizione allegando l'inesistenza del credito ingiunto, depositando una transazione e le ricevute dei pagamenti effettuati a saldo del debito.
Costituitasi in giudizio LU FA ha riconosciuto l'avvenuto pagamento in
3 favore della cedente del credito e chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
In corso di giudizio, con comparsa di intervento depositata il 15 dicembre
2021, si è costituita GI PV S.R.L., cessionaria del credito.
Sulla base della sola istruttoria documentale, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Secondo le allegazioni di parte convenuta opposta, con la rinuncia da parte del creditore si è determinato il venire meno della ragion d'essere della lite, di qui la richiesta di estinzione ex art. 306 c.p.c. Ma il fatto sopravvenuto non ha privato parte opponente di ogni interesse a proseguire il giudizio, osservato che l'estinzione dell'opposizione determinerebbe, ex art. 653
c.p.c., l'acquisizione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Non essendo sorte contestazioni in relazione alla rinuncia, nell'esame delle domande contrapposte, occorre, per prima cosa, provvedere sulla domanda principale introdotta nel giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo e oggetto dell'opposizione proposta dagli attori.
Viene così preliminarmente in rilievo il fatto che l'opposizione ex art. 645
c.p.c. era un percorso per parte opponente necessario ad evitare gli effetti nefasti che la mancata impugnazione avrebbe determinato ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Di seguito, dovendo giudicare sull'opposizione, occorre entrare nel merito della domanda. Al di là della necessità della lite per evitare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, emerge la fondatezza nel merito dell'opposizione.
Infatti, nel decidere la controversia occorre prendere le mosse dal fatto che oggetto della rinuncia è un credito che, per effetto della transazione e del pagamento, era ormai estinto, dunque inesistente. Agli atti è prodotta la prova del fatto estintivo del credito intervenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Deve, dunque, affermarsi che l'ingiunzione opposta è stata emessa sulla base di un credito inesistente.
Ne consegue che deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4 Ne discende, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 (con esclusione della fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da BR ER
contro
GI PV S.R.L. , iscritta al
RG 1273/2017 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 326 del 18 ottobre
2017 nella procedura RG 938/2017; condanna GI PV S.R.L. alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 145,00 per anticipazioni, € 3.397,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 22 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
5
Verbale di udienza
All'udienza del 22/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 1273/2017
È presente per Hoist Italia srl, quale mandataria di Giove PV srl, in sostituzione dell'Avv. Giada Isidori, l'avv. Veronica Di Nardo la quale si riporta gli atti e le difese di udienza il cui contenuto deve qui intendersi come integralmente riproposto, e precisa le conclusioni come segue:
Giove PV srl e per essa la mandataria Hoist Italia srl chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito, preso atto dell'avvenuta rinuncia al decreto ingiuntivo n.
326/2017 emesso dal Tribunale di Isernia il 17/10/2017, depositato in
Cancelleria il 18/10/2017 e notificato il 7/11/2017, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio a spese legali compensate.
L'avv Di Nardo, in particolare, si riporta alla comparsa conclusionale depositata il 25/7/2023 ed evidenzia che questa difesa, nel rispetto del dovere di lealtà e probità, ha sin dalla propria costituzione in giudizio manifestato la propria intenzione di rinunciare a decreto ingiuntivo opposto.
Si rileva la totale correttezza e buona fede della comparente che al momento della cessione del credito non ha rilevato alcun ragionevole motivo per non agire nei confronti del signor RU IO posto che ai sensi dell'art. 1266 c.c. la cedente aveva garantito l'esistenza del credito azionato. Da tutto ciò deriva l'inesistenza di qualsivoglia presupposto di una soccombenza virtuale della comparente.
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale. Ed ancora: “Deve escludersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo - per il giudice - di fare applicazione del criterio di soccombenza virtuale, con esclusione del potere del potere di pervenire alla compensazione delle spese stesse, totale o parziale”.
Alla luce di quanto sopra, chiede che il Giudice voglia dichiarare l'estinzione del giudizio a spese legali compensate, ovvero in subordine, laddove il giudice dovesse pronunciare sentenza di condanna, chiede che venga contenuta applicando i minimi tariffari tenuto conto sia del contegno processuale della comparente, sia della semplicità della materia e della ridotta attività processuale svolta dalle parti.
E' presente per il Sig. IO RU, per delega degli avv.ti Iacovelli e
Posabella, l'avv. Piermaria Garzia il quale, riportandosi agli scritti e ai documenti della difesa di parte opponente, impugnando e contestando quanto ex adverso eccepito, prodotto e richiesto, precisa le conclusioni come in atti, insiste per la condanna della resistente alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, stante la necessità dell'opposizione al decreto ingiuntivo (per altro iscritto al ruolo l'ultimo giorno utile al fine di consentire la rinuncia dello stesso D.I.), e in virtù della resistenza in giudizio dell'opposta chiede altresì la condanna ex art 96 c.p.c.. Chiede infine che la causa sia trattenuta in decisione.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 18:10, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 1273/2017 promossa da
BR ER ([...]) nato il [...] a [...]
2 (IS), rappresentato e difeso dagli avv. POSABELLA ANTONIO e
IACOVELLI EMANUELE contro
GI PV S.R.L. (05089700263), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ISIDORI GIADA ed elettivamente domiciliata via Cesare Battisti, 85 58100 GROSSETO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo LU FA S.p.A, quale mandataria per l'incasso di Eclipse 1 s.r.l. (c.f. 08431530966), ha chiesto l'ingiunzione a carico di BR ER della somma di € 16.955,75 rappresentando di essere creditrice quale cessionaria di un credito originariamente vantato da
Banca IFIS. Con decreto n. 326 del 18 ottobre 2017 nella procedura RG
938/2017 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 12 aprile 2018 ER BR ha proposto opposizione allegando l'inesistenza del credito ingiunto, depositando una transazione e le ricevute dei pagamenti effettuati a saldo del debito.
Costituitasi in giudizio LU FA ha riconosciuto l'avvenuto pagamento in
3 favore della cedente del credito e chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
In corso di giudizio, con comparsa di intervento depositata il 15 dicembre
2021, si è costituita GI PV S.R.L., cessionaria del credito.
Sulla base della sola istruttoria documentale, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Secondo le allegazioni di parte convenuta opposta, con la rinuncia da parte del creditore si è determinato il venire meno della ragion d'essere della lite, di qui la richiesta di estinzione ex art. 306 c.p.c. Ma il fatto sopravvenuto non ha privato parte opponente di ogni interesse a proseguire il giudizio, osservato che l'estinzione dell'opposizione determinerebbe, ex art. 653
c.p.c., l'acquisizione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Non essendo sorte contestazioni in relazione alla rinuncia, nell'esame delle domande contrapposte, occorre, per prima cosa, provvedere sulla domanda principale introdotta nel giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo e oggetto dell'opposizione proposta dagli attori.
Viene così preliminarmente in rilievo il fatto che l'opposizione ex art. 645
c.p.c. era un percorso per parte opponente necessario ad evitare gli effetti nefasti che la mancata impugnazione avrebbe determinato ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Di seguito, dovendo giudicare sull'opposizione, occorre entrare nel merito della domanda. Al di là della necessità della lite per evitare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, emerge la fondatezza nel merito dell'opposizione.
Infatti, nel decidere la controversia occorre prendere le mosse dal fatto che oggetto della rinuncia è un credito che, per effetto della transazione e del pagamento, era ormai estinto, dunque inesistente. Agli atti è prodotta la prova del fatto estintivo del credito intervenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Deve, dunque, affermarsi che l'ingiunzione opposta è stata emessa sulla base di un credito inesistente.
Ne consegue che deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4 Ne discende, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 (con esclusione della fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da BR ER
contro
GI PV S.R.L. , iscritta al
RG 1273/2017 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 326 del 18 ottobre
2017 nella procedura RG 938/2017; condanna GI PV S.R.L. alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 145,00 per anticipazioni, € 3.397,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 22 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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