TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3513 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/10/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti si dichiarano economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
3. A definizione dei rapporti economici aventi origine nel matrimonio ed a definizione di ogni rispettivo credito, la signora si obbliga ad Parte_1 acquistare la quota di proprietà del sig. relativa all'immobile sito CP_1 in Quartucciu in Via Sardara n. 4 distinto a Catasto a F. 9 part. 3710 sub. 3 Cat.
A/3 classe 2 cons. 4 vani, rendita euro 206,58, corrispondendo al sig. la CP_1 complessiva somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) da corrispondere alla stipula del rogito notarile.
Il si obbliga ad accettare la vendita della quota di sua proprietà alla CP_1
al prezzo proposto e concordato. Pt_1
Le parti si obbligano a redigere l'atto notarile di trasferimento entro giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con spese a carico della parte acquirente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3513 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/10/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti si dichiarano economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento.
3. A definizione dei rapporti economici aventi origine nel matrimonio ed a definizione di ogni rispettivo credito, la signora si obbliga ad Parte_1 acquistare la quota di proprietà del sig. relativa all'immobile sito CP_1 in Quartucciu in Via Sardara n. 4 distinto a Catasto a F. 9 part. 3710 sub. 3 Cat.
A/3 classe 2 cons. 4 vani, rendita euro 206,58, corrispondendo al sig. la CP_1 complessiva somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) da corrispondere alla stipula del rogito notarile.
Il si obbliga ad accettare la vendita della quota di sua proprietà alla CP_1
al prezzo proposto e concordato. Pt_1
Le parti si obbligano a redigere l'atto notarile di trasferimento entro giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con spese a carico della parte acquirente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2