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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
XII Sezione civile
N. 24392 / 2024 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 11.02.2025 dinanzi al giudice onorario dott.ssa Romana
Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice l'avv. Parte_1
Alessandra Granati, in sostituzione dell'avv. Rocco Strangi, e per parte convenuta l'avv. Giovanni Maria Cicero, anche in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Lucia Marini.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc.
Il G.I. invita la parte alla discussione.
L'avv. Granati si riporta alle note conclusive ed insiste nell'accoglimento delle spiegate conclusioni.
L'avv.to Cicero insiste nel rigetto della domanda e si riporta agli atti depositati.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, visto l'art. 281 sexies cpc, pronuncia la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.
R.G. 24392 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XII Sezione civile
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n. 24392 / 2024 del R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Strangi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena a via Cardinale Morone n. 8
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Marini e Giovanni Maria Cicero ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma a via Carlo Dossi n. 15
CONVENUTA
All'odierna udienza, all'esito della discussione della causa e delle precisate conclusioni, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
evocava in giudizio l' e, premesso di aver sottoscritto
[...] Controparte_1
una polizza assicurativa multirischi denominata atta a coprire alcuni CP_2 immobili di sua proprietà tra i quali la villa a schiera ove risiedeva, ubicata a Roma in via Mar della Cina n. 1, che tale polizza copriva i danni materiali e diretti da acqua ai beni assicurati ed in particolare “la fuoriuscita di acqua condotta o di altri liquidi a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio dell'abitazione, acqua piovana e disgelo, occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, nonché rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche, compresi i danni derivanti da acqua piovana infiltrata a seguito di occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico nonché fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate a condutture d'acqua o gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa”, che in data
12.01.2021 denunciava il cedimento del muro di cinta dell'abitazione dovuto all'occlusione della tubazione della condotta fognaria come da relazione tecnica versata in atti, che il danno veniva accertato e riconosciuto anche dalla
[...]
che lo quantificava in € 34.650,00 ma che negava la liquidazione Controparte_3
eccependo l'inoperatività della polizza in quanto riteneva i danni subiti non immediatamente riconducibili alla fuoriuscita di acqua o altri liquidi e che anche la tentata mediazione non sortiva alcun effetto, chiedeva di accertare e dichiarare che l' era tenuta a risarcire i danni subiti dall'immobile di Controparte_3
sua proprietà nella misura del massimale previsto di € 15.000,00 con conseguente condanna della stessa a corrispondere a parte attrice il relativo importo, oltre interessi legali dalla data di denuncia del sinistro al saldo e vittoria delle spese di lite;
con la memoria n. 1 ex art. 183, VI comma, cpc chiedeva anche gli interessi ex Parte_1
art. 1284, comma, 4, cc dalla data di introduzione della domanda al saldo nonché la condanna della Compagnia ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che il danno di cui si Controparte_1
chiedeva il ristoro fosse già presente sul muro di confine della proprietà di parte attrice sin dal giugno 2015 (quindi ben prima della stipula della polizza) e pertanto era incorso nella decadenza di cui al III comma dell'art. 1892 cc. Parte_1
Deduceva, inoltre, che la polizza non copriva la rottura di condotte interrate che non abbiano determinato un danno al fabbricato;
nel caso di specie si tratterebbe di danno consequenziale e non diretto ai beni assicurati, in quanto il muro era stato danneggiato in conseguenza del dilavamento, operato dall'acqua che fuoriusciva dalla tubazione interrata nel giardino, sul terreno sottostante la zattera di fondazione del medesimo;
infine affermava che la polizza non copriva i danni derivanti da cedimento, smottamento e franamento del terreno. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892, III comma, cc, o sulla scorta delle previsioni ed esclusioni di cui alle condizioni generali di assicurazione, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, avendo questo giudice rigettato l'istanza di parte convenuta di ammissione di prova testimoniale ritenendola inammissibile non potendo provare la data certa (2015) di una fotografia tratta da internet mediante prova testimoniale;
all'odierna udienza è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc, previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo si evidenzia come dalle fotografie depositate da
[...]
non si evince affatto l'effettivo stato del muro di cinta dell'abitazione CP_1
di parte attrice né si può desumere con certezza l'asserita data del 2015 né la contestata presenza - già da tale anno - della lesione del tubo interrato;
pertanto l'eccezione sollevata di decadenza ex art. 1892, III comma, cc non è fondata.
Inoltre dalla relazione della ditta intervenuta, non oggetto di specifiche contestazioni da parte della si evince che vi era un ostruzione della Controparte_1
condotta fognaria che presentava, peraltro, anche dei punti di rottura con fuoriuscita di acqua, che ha causato l'ammaloramento ed il cedimento del muro di cinta.
La stessa relazione del perito fiduciario della Compagnia, IN RE srl, conferma la rottura della condotta fognaria nel tratto che corre all'interno del giardino dell'abitazione mentre questo giudice non condivide quanto dallo stesso affermato e cioè che i danni accertati al muro di cinta non sono coperti da polizza non essendo stati causati in modo immediato e diretto dalla fuoriuscita di acqua (o altri liquidi) dal tubo interrato.
Proprio l'ostruzione, non contestata, ha con elevata probabilità provocato le fessurazioni del tubo – anche loro non contestate - ed è stata proprio la fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi che ha determinato l'ammaloramento del muro. Il muro non si è lesionato per autonoma frana o smottamento del terreno ma a causa esclusiva della fuoriuscita di acqua e altri liquidi.
Deve poi escludersi, come sostiene la Compagnia, che la polizza non preveda la copertura dei danni derivati da tubi interrati, in quanto la clausola espressamente contempla la loro copertura nel caso in cui abbiano determinato danni al fabbricato e, per la definizione di fabbricato, il glossario allegato alla polizza rimanda al concetto di abitazione in cui sono espressamente ricompresi i muri di cinta.
La domanda deve quindi essere integralmente accolta con condanna della Compagnia al pagamento del massimale di polizza e cioè € 15.000,00, essendo le parti concordi nel ritenere i danni subiti dall'attore pari ad € 34.650,00.
Sulla sorte capitale, come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sentenza n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Viene rigettata la domanda di condanna di parte convenuta ex art. 96 cpc non ritenendosi sussistenti i relativi presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche quelle di mediazione, e sono liquidate in dispositivo come da DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte, con riduzione della fase istruttoria e della fase decisionale del 50%, essendosi esaurita l'attività istruttoria nel solo deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc e la fase decisionale nel deposito delle note conclusive.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna la
[...]
a pagare l'indennizzo di € 15.000,00 a oltre CP_1 Parte_1
agli interessi liquidati come in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna della ex art. 96 cpc;
Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1
che si liquidano in € 200,00 per la mediazione e per il Parte_1
presente giudizio in € 270,00 per spese vive ed € 3.387,00 per onorari oltre ad
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
Dispositivo e motivazione letti all'udienza dell'11.02.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 15.45.
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
XII Sezione civile
N. 24392 / 2024 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 11.02.2025 dinanzi al giudice onorario dott.ssa Romana
Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice l'avv. Parte_1
Alessandra Granati, in sostituzione dell'avv. Rocco Strangi, e per parte convenuta l'avv. Giovanni Maria Cicero, anche in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Lucia Marini.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc.
Il G.I. invita la parte alla discussione.
L'avv. Granati si riporta alle note conclusive ed insiste nell'accoglimento delle spiegate conclusioni.
L'avv.to Cicero insiste nel rigetto della domanda e si riporta agli atti depositati.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, visto l'art. 281 sexies cpc, pronuncia la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.
R.G. 24392 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XII Sezione civile
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile iscritta al n. 24392 / 2024 del R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Strangi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena a via Cardinale Morone n. 8
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Marini e Giovanni Maria Cicero ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma a via Carlo Dossi n. 15
CONVENUTA
All'odierna udienza, all'esito della discussione della causa e delle precisate conclusioni, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
evocava in giudizio l' e, premesso di aver sottoscritto
[...] Controparte_1
una polizza assicurativa multirischi denominata atta a coprire alcuni CP_2 immobili di sua proprietà tra i quali la villa a schiera ove risiedeva, ubicata a Roma in via Mar della Cina n. 1, che tale polizza copriva i danni materiali e diretti da acqua ai beni assicurati ed in particolare “la fuoriuscita di acqua condotta o di altri liquidi a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio dell'abitazione, acqua piovana e disgelo, occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, nonché rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche, compresi i danni derivanti da acqua piovana infiltrata a seguito di occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico nonché fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate a condutture d'acqua o gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa”, che in data
12.01.2021 denunciava il cedimento del muro di cinta dell'abitazione dovuto all'occlusione della tubazione della condotta fognaria come da relazione tecnica versata in atti, che il danno veniva accertato e riconosciuto anche dalla
[...]
che lo quantificava in € 34.650,00 ma che negava la liquidazione Controparte_3
eccependo l'inoperatività della polizza in quanto riteneva i danni subiti non immediatamente riconducibili alla fuoriuscita di acqua o altri liquidi e che anche la tentata mediazione non sortiva alcun effetto, chiedeva di accertare e dichiarare che l' era tenuta a risarcire i danni subiti dall'immobile di Controparte_3
sua proprietà nella misura del massimale previsto di € 15.000,00 con conseguente condanna della stessa a corrispondere a parte attrice il relativo importo, oltre interessi legali dalla data di denuncia del sinistro al saldo e vittoria delle spese di lite;
con la memoria n. 1 ex art. 183, VI comma, cpc chiedeva anche gli interessi ex Parte_1
art. 1284, comma, 4, cc dalla data di introduzione della domanda al saldo nonché la condanna della Compagnia ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che il danno di cui si Controparte_1
chiedeva il ristoro fosse già presente sul muro di confine della proprietà di parte attrice sin dal giugno 2015 (quindi ben prima della stipula della polizza) e pertanto era incorso nella decadenza di cui al III comma dell'art. 1892 cc. Parte_1
Deduceva, inoltre, che la polizza non copriva la rottura di condotte interrate che non abbiano determinato un danno al fabbricato;
nel caso di specie si tratterebbe di danno consequenziale e non diretto ai beni assicurati, in quanto il muro era stato danneggiato in conseguenza del dilavamento, operato dall'acqua che fuoriusciva dalla tubazione interrata nel giardino, sul terreno sottostante la zattera di fondazione del medesimo;
infine affermava che la polizza non copriva i danni derivanti da cedimento, smottamento e franamento del terreno. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892, III comma, cc, o sulla scorta delle previsioni ed esclusioni di cui alle condizioni generali di assicurazione, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, avendo questo giudice rigettato l'istanza di parte convenuta di ammissione di prova testimoniale ritenendola inammissibile non potendo provare la data certa (2015) di una fotografia tratta da internet mediante prova testimoniale;
all'odierna udienza è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc, previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo si evidenzia come dalle fotografie depositate da
[...]
non si evince affatto l'effettivo stato del muro di cinta dell'abitazione CP_1
di parte attrice né si può desumere con certezza l'asserita data del 2015 né la contestata presenza - già da tale anno - della lesione del tubo interrato;
pertanto l'eccezione sollevata di decadenza ex art. 1892, III comma, cc non è fondata.
Inoltre dalla relazione della ditta intervenuta, non oggetto di specifiche contestazioni da parte della si evince che vi era un ostruzione della Controparte_1
condotta fognaria che presentava, peraltro, anche dei punti di rottura con fuoriuscita di acqua, che ha causato l'ammaloramento ed il cedimento del muro di cinta.
La stessa relazione del perito fiduciario della Compagnia, IN RE srl, conferma la rottura della condotta fognaria nel tratto che corre all'interno del giardino dell'abitazione mentre questo giudice non condivide quanto dallo stesso affermato e cioè che i danni accertati al muro di cinta non sono coperti da polizza non essendo stati causati in modo immediato e diretto dalla fuoriuscita di acqua (o altri liquidi) dal tubo interrato.
Proprio l'ostruzione, non contestata, ha con elevata probabilità provocato le fessurazioni del tubo – anche loro non contestate - ed è stata proprio la fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi che ha determinato l'ammaloramento del muro. Il muro non si è lesionato per autonoma frana o smottamento del terreno ma a causa esclusiva della fuoriuscita di acqua e altri liquidi.
Deve poi escludersi, come sostiene la Compagnia, che la polizza non preveda la copertura dei danni derivati da tubi interrati, in quanto la clausola espressamente contempla la loro copertura nel caso in cui abbiano determinato danni al fabbricato e, per la definizione di fabbricato, il glossario allegato alla polizza rimanda al concetto di abitazione in cui sono espressamente ricompresi i muri di cinta.
La domanda deve quindi essere integralmente accolta con condanna della Compagnia al pagamento del massimale di polizza e cioè € 15.000,00, essendo le parti concordi nel ritenere i danni subiti dall'attore pari ad € 34.650,00.
Sulla sorte capitale, come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sentenza n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Viene rigettata la domanda di condanna di parte convenuta ex art. 96 cpc non ritenendosi sussistenti i relativi presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche quelle di mediazione, e sono liquidate in dispositivo come da DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte, con riduzione della fase istruttoria e della fase decisionale del 50%, essendosi esaurita l'attività istruttoria nel solo deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc e la fase decisionale nel deposito delle note conclusive.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna la
[...]
a pagare l'indennizzo di € 15.000,00 a oltre CP_1 Parte_1
agli interessi liquidati come in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna della ex art. 96 cpc;
Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1
che si liquidano in € 200,00 per la mediazione e per il Parte_1
presente giudizio in € 270,00 per spese vive ed € 3.387,00 per onorari oltre ad
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
Dispositivo e motivazione letti all'udienza dell'11.02.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 15.45.
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate