Articolo 1 della Legge 5 aprile 1952, n. 233
Articolo 2
Versione
3 maggio 1952
Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1942-43 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del
Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto
in............................................. L. 2.106.778.042,46 delle quali furono riscosse.................... " 1.988.457.747,68

----------------- e rimasero da riscuotere....................... L. 118.320.294,78
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Entrata in vigore il 3 maggio 1952