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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la comparizione delle parti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4498/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti Sebastiano Bruno Caruso e Gaetano Sanfilippo) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura dello Stato)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.697,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Premesso che con ricorso depositato il 21/6/2018 e iscritto al n. 7076/2018 R.G.,
in esito al giudizio di appello conclusosi con la sentenza di annullamento della locale Corte n. 331/2018, il ricorrente riassumeva il giudizio già introdotto dinanzi a questo Tribunale con precedente ricorso del 31/10/2012, deducendo ancora una volta di avere inoltrato domanda per l'attribuzione del IV livello retributivo a n. 24
posti di CTER di V livello nel contesto del bando indetto dall' con decreto n. CP_1
180 del 2011 ai sensi dell'art. 54 CCNL e dell'art. 8, comma 3, del CCNL di settore,
e censurando la decisione della Commissione esaminatrice di escluderlo dalla progressione ambita attribuendogli, nella graduatoria definitiva pubblicata l'8/5/2012, la 37^ posizione con un punteggio di 57/100, e ciò in ragione del mancato riconoscimento di 10 punti in relazione alla “verifica dell'attività
professionale svolta” e di ulteriori 4 punti per gli altri titoli professionali allegati,
nonché dell'“erronea attribuzione” ad altri candidati “di punteggio per titolo di
studio prodotto in modo difforme dalle modalità indicate dal bando”;
premesso che, sulla scorta di tali premesse, il ricorrente citava in giudizio sia l'INGV sia e e cioè i colleghi partecipanti alla CP_2 CP_3
selezione collocatisi rispettivamente al 20° ed al 24° posto della graduatoria e chiedeva l'annullamento e/o la disapplicazione della graduatoria stessa, la revisione del suo punteggio a 71/100 sì da inserirlo correttamente nella quattordicesima posizione, ed il conseguente riconoscimento della classe economica agognata a decorrere dal 1°/1/2010 unitamente alle differenze retributive medio tempore maturate;
premesso che rimaneva contumace, mentre le altre parti resistenti si CP_2
costituivano in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro premesso che con sentenza n. 2822/2020 il Tribunale rigettava il ricorso e tale statuizione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con la pronuncia n. 1248/2021;
premesso che, con ricorso depositato il 06/05/2022 e iscritto al n. 4498/2022
R.G., il ricorrente agiva per l'ennesima volta nei confronti dell' CP_1
rappresentando nuovamente di avere inoltrato domanda per l'attribuzione del IV
livello retributivo a n. 24 posti di CTER di V livello nel contesto del bando indetto dall' con decreto n. 180 del 2011 ai sensi dell'art. 54 CCNL e dell'art. 8, CP_1
comma 3, del CCNL di settore, e censurando nuovamente la decisione della
Commissione esaminatrice di escluderlo dalla progressione ambita attribuendogli,
nella graduatoria definitiva pubblicata l'8/5/2012, la 37^ posizione con un punteggio di 57/100, a tal fine evidenziando che le surricordate pronunce di questo Tribunale e della corte territoriale avevano già stigmatizzato l'erroneità
dell'operato della Commissione esaminatrice sottolineandone la violazione dei principi di buona fede, trasparenza e imparzialità nell'attuazione della procedura selettiva in conseguenza della rilevata genericità del parametro valutativo collegato alla verifica dell'attività professionale svolta da ciascun candidato e –
trattandosi di un profilo non esaminato nei precedenti giudizi – reiterando le censure relative all'errato apprezzamento degli altri titoli allegati;
premesso che, sulla scorta di tali premesse, il ricorrente chiedeva di “Accertare e
dichiarare l'inadempimento dell' resistente di adempiere con correttezza CP_1
e buona fede all'obbligazione sorta a seguito della pubblicazione del decreto n.
180 del 25.05.2011 e la concreta sussistenza della probabilità per il ricorrente di
ottenere la progressione economica al IV livello retributivo di CTER del CCNL
applicabile; Per l'effetto, condannare l' resistente, in persona del legale CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del ricorrente del danno
da perdita di chance, da quantificarsi in una somma pari alla differenza di
retribuzione, che tenga anche conto del trattamento pensionistico e
previdenziale futuro a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, tra il livello
retributivo IV di (posizione aspirata) e il livello retributivo V di CP_4 CP_4
(posizione posseduta), da determinarsi a seguito di C.T.U. contabile e da
calcolarsi a decorrere dal 01.01.2010 (art. 7 Bando) alla data del probabile
pensionamento del ricorrente, o, in subordine, di procedere alla liquidazione del
relativo danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., o di procedere alla liquidazione
di una somma ritenuta di giustizia”;
premesso che l'INGV si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria intrapresa dal ricorrente e contestandone, anche nel merito, la fondatezza;
◊
rilevato che già la sentenza n. 1248/2021 ricordava come “In linea generale […] al
bando di selezione venga riconosciuta duplice natura giuridica: quella di
provvedimento amministrativo, nella parte in cui concreta un atto del
procedimento di evidenza pubblica di cui regola il successivo svolgimento;
quella
di atto negoziale per gli aspetti sostanziali, in ragione del contenuto della
proposta (di assunzione ovvero di progressione giuridica o economica)
condizionata negli effetti all'espletamento della procedura concorsuale ed
all'approvazione della graduatoria (Cass. n. Cass. n. 30235/2019, Cass. n. Cass.
n. 12679/2016, Cass. n. 23327/2009, Cass. n. 13999/2009); sotto quest'ultimo
profilo esso integra tutti gli elementi dell'offerta al pubblico, che impegna il
datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione
secondo correttezza e buona fede (v. Cass. SU 29 agosto 1998, n. 8595; Cass. 21
agosto 2004, n. 16501; Cass. 12 gennaio 2012, n. 240; Cass. n. 14397 del
10/07/2015)”;
rilevato che l'erroneo compimento di una procedura selettiva realizza l'inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale, il postulato diritto al risarcimento del danno deriva dunque da un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., detto diritto è soggetto a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946
c.c. (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 17047 del 25/06/2025);
rilevato che il ricorrente, con la missiva del 07/03/2022, antecedente al decorso di 10 anni dalla pubblicazione della graduatoria (avvenuta l'08/05/2012), ha efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione;
rilevato che al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere semplicemente, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa avanzata e la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto
(elemento oggettivo) (Cass. n. 15140/2021);
richiamato quanto già argomentato da questo Tribunale nella sentenza n.
2822/2020, perciò ribadendosi;
che alla stregua di quanto disposto dall'art. 54 del CCNL di settore e confermato altresì dal bando di concorso (art. 4), il parametro valutativo collegato alla verifica dell'attività professionale svolta da ciascun candidato era strettamente collegato alle indicazioni fornite, nell'apposita scheda, “dal soggetto competente in base
all'assetto organizzativo dell'Ente in cui l'interessato presta la sua attività”;
che tale regolamentazione precludeva alla Commissione di procedere ad una
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro autonoma valutazione dei singoli candidati sulla scorta di parametri diversi da quelli oggetto della complessa attività di verifica della performance cui fanno riferimento le disposizioni summenzionate o di prescindere del tutto dalle risultanze delle schede redatte dai vari Responsabili, senza peraltro tradursi nel semplice “prendere atto” di tali schede e risultando piuttosto precipuo compito della Commissione individuare, all'interno di ciascuno dei criteri generali stabiliti dal CCNL e richiamati dal bando, appositi sub-criteri che consentissero “una
graduazione del punteggio” anche soltanto “in base al giudizio fornito dal
soggetto competente”, in funzione dell'ampio range stabilito (fino a 45 punti) e della correlata necessità di avvalersi di un giudizio conclusivo semplicemente numerico e quindi atto a garantire ad una celere definizione della procedura ma al contempo espressivo del percorso logico seguito per il raffronto comparativo dei candidati;
che, senza alcun automatismo tale da far conseguire - sempre e comunque - ad un giudizio totalmente positivo espresso dal Responsabile l'attribuzione del punteggio massimo, la Commissione era rimane libera di individuare secondo la propria discrezionalità le specifiche regole di ponderazione dei punteggi spettanti ai vari candidati per i titoli vantati nell'ambito dei punteggi massimi stabiliti dal bando;
che il ricorso, da parte della “ai dati e agli elementi più significativi CP_5
con cui sono state svolte, nel complesso, le attività professionali”, lungi dal costituire un arbitrario criterio di valutazione ulteriore rispetto a quello indicato dal CCNL e dal bando, aveva giustappunto voluto costituire il criterio di massima,
il coefficiente in relazione al quale graduare, a partire dalle valutazioni espresse dai vari Responsabili, il punteggio spettante ai singoli candidati;
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che tale criterio si presentava tuttavia oltremodo generico, poiché esso – senza l'ausilio di una preventiva griglia valutativa che desse conto del range utilizzato per ciascuno dei livelli di giudizio espressi dai Responsabili - non riusciva a spiegare in maniera obiettiva e verificabile le ragioni per cui, a fronte ad esempio di una valutazione da parte del Responsabile migliore di quella di altri candidati,
al ricorrente fosse stato attribuito un voto deteriore;
che la genericità del criterio indicato dalla si risolve in un grave CP_5
difetto di motivazione da parte della e, al contempo, in una condotta CP_5
violativa dei precetti di buona fede e correttezza, ambedue idonei a suffragare la
(oggi proposta) azione di risarcimento del danno per perdita di chance;
ricordato che, nell'insegnamento della Corte di Cassazione, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è
chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito;
in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto il danno è certo quanto all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale;
il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa (Cass. n. 5119/10, richiamata anche da Cass. n. 26694/17);
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuto che nel caso di specie difetti idonea allegazione – e corrispondente dimostrazione – della concreta chance per il ricorrente di superare la procedura selettiva con esito favorevole, non essendo stati mai neppure prospettati né
comunque documentati elementi idonei ad operare la imprescindibile valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti alla progressione;
rilevato, in altri termini, che anche il presente ricorso si fonda, in definitiva,
sull'assioma “secondo cui, a fronte di un parere positivo rilasciato dal proprio
dirigente, il avrebbe avuto diritto all'attribuzione, in via automatica, Pt_1
del punteggio massimo previsto per il parametro in discorso” (così C. App.
Palermo, n. 1248/2021) e non considera invece che “l'acquisizione della relazione
di verifica sull'attività svolta dal candidato, redatta dal Responsabile della
struttura di appartenenza dello stesso, costituiva […] l'imprescindibile base di
partenza per l'attribuzione del punteggio ad essa riferibile, non potendo la
valutazione di tale parametro esprimersi senza tener conto delle informazioni da
essa acquisibili;
sulla base di tale elemento, si sarebbe, tuttavia, dovuta
successivamente innestare la vera e propria attività valutativa della
Commissione da effettuarsi mediante l'utilizzo di criteri preventivamente dalla
stessa precisati ed individuati, come previsto dall'art. 6 del bando.” (ibidem);
ricordato, del resto, che di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima – come nel caso in esame - la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa;
pertanto, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé
ipotetico (così Cass. n. 6485 del 09/03/2021);
ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni sinora esposte, si rivela nuovamente ultronea la verifica della censura afferente ai parametri “formazione” e “titoli”,
poiché difetta, anche sotto tali profili, adeguata rappresentazione e dimostrazione degli elementi utili ad una concreta valutazione comparativa di tutti i partecipanti alla procedura selettiva;
esclusa, conseguentemente, la fondatezza del ricorso e regolate le spese secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 148/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 52.000,01;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/10/2025.
GIUDICE
TI AM
firmato digitalmente a margine
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la comparizione delle parti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4498/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti Sebastiano Bruno Caruso e Gaetano Sanfilippo) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura dello Stato)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.697,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Premesso che con ricorso depositato il 21/6/2018 e iscritto al n. 7076/2018 R.G.,
in esito al giudizio di appello conclusosi con la sentenza di annullamento della locale Corte n. 331/2018, il ricorrente riassumeva il giudizio già introdotto dinanzi a questo Tribunale con precedente ricorso del 31/10/2012, deducendo ancora una volta di avere inoltrato domanda per l'attribuzione del IV livello retributivo a n. 24
posti di CTER di V livello nel contesto del bando indetto dall' con decreto n. CP_1
180 del 2011 ai sensi dell'art. 54 CCNL e dell'art. 8, comma 3, del CCNL di settore,
e censurando la decisione della Commissione esaminatrice di escluderlo dalla progressione ambita attribuendogli, nella graduatoria definitiva pubblicata l'8/5/2012, la 37^ posizione con un punteggio di 57/100, e ciò in ragione del mancato riconoscimento di 10 punti in relazione alla “verifica dell'attività
professionale svolta” e di ulteriori 4 punti per gli altri titoli professionali allegati,
nonché dell'“erronea attribuzione” ad altri candidati “di punteggio per titolo di
studio prodotto in modo difforme dalle modalità indicate dal bando”;
premesso che, sulla scorta di tali premesse, il ricorrente citava in giudizio sia l'INGV sia e e cioè i colleghi partecipanti alla CP_2 CP_3
selezione collocatisi rispettivamente al 20° ed al 24° posto della graduatoria e chiedeva l'annullamento e/o la disapplicazione della graduatoria stessa, la revisione del suo punteggio a 71/100 sì da inserirlo correttamente nella quattordicesima posizione, ed il conseguente riconoscimento della classe economica agognata a decorrere dal 1°/1/2010 unitamente alle differenze retributive medio tempore maturate;
premesso che rimaneva contumace, mentre le altre parti resistenti si CP_2
costituivano in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro premesso che con sentenza n. 2822/2020 il Tribunale rigettava il ricorso e tale statuizione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con la pronuncia n. 1248/2021;
premesso che, con ricorso depositato il 06/05/2022 e iscritto al n. 4498/2022
R.G., il ricorrente agiva per l'ennesima volta nei confronti dell' CP_1
rappresentando nuovamente di avere inoltrato domanda per l'attribuzione del IV
livello retributivo a n. 24 posti di CTER di V livello nel contesto del bando indetto dall' con decreto n. 180 del 2011 ai sensi dell'art. 54 CCNL e dell'art. 8, CP_1
comma 3, del CCNL di settore, e censurando nuovamente la decisione della
Commissione esaminatrice di escluderlo dalla progressione ambita attribuendogli,
nella graduatoria definitiva pubblicata l'8/5/2012, la 37^ posizione con un punteggio di 57/100, a tal fine evidenziando che le surricordate pronunce di questo Tribunale e della corte territoriale avevano già stigmatizzato l'erroneità
dell'operato della Commissione esaminatrice sottolineandone la violazione dei principi di buona fede, trasparenza e imparzialità nell'attuazione della procedura selettiva in conseguenza della rilevata genericità del parametro valutativo collegato alla verifica dell'attività professionale svolta da ciascun candidato e –
trattandosi di un profilo non esaminato nei precedenti giudizi – reiterando le censure relative all'errato apprezzamento degli altri titoli allegati;
premesso che, sulla scorta di tali premesse, il ricorrente chiedeva di “Accertare e
dichiarare l'inadempimento dell' resistente di adempiere con correttezza CP_1
e buona fede all'obbligazione sorta a seguito della pubblicazione del decreto n.
180 del 25.05.2011 e la concreta sussistenza della probabilità per il ricorrente di
ottenere la progressione economica al IV livello retributivo di CTER del CCNL
applicabile; Per l'effetto, condannare l' resistente, in persona del legale CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del ricorrente del danno
da perdita di chance, da quantificarsi in una somma pari alla differenza di
retribuzione, che tenga anche conto del trattamento pensionistico e
previdenziale futuro a cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, tra il livello
retributivo IV di (posizione aspirata) e il livello retributivo V di CP_4 CP_4
(posizione posseduta), da determinarsi a seguito di C.T.U. contabile e da
calcolarsi a decorrere dal 01.01.2010 (art. 7 Bando) alla data del probabile
pensionamento del ricorrente, o, in subordine, di procedere alla liquidazione del
relativo danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., o di procedere alla liquidazione
di una somma ritenuta di giustizia”;
premesso che l'INGV si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria intrapresa dal ricorrente e contestandone, anche nel merito, la fondatezza;
◊
rilevato che già la sentenza n. 1248/2021 ricordava come “In linea generale […] al
bando di selezione venga riconosciuta duplice natura giuridica: quella di
provvedimento amministrativo, nella parte in cui concreta un atto del
procedimento di evidenza pubblica di cui regola il successivo svolgimento;
quella
di atto negoziale per gli aspetti sostanziali, in ragione del contenuto della
proposta (di assunzione ovvero di progressione giuridica o economica)
condizionata negli effetti all'espletamento della procedura concorsuale ed
all'approvazione della graduatoria (Cass. n. Cass. n. 30235/2019, Cass. n. Cass.
n. 12679/2016, Cass. n. 23327/2009, Cass. n. 13999/2009); sotto quest'ultimo
profilo esso integra tutti gli elementi dell'offerta al pubblico, che impegna il
datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione
secondo correttezza e buona fede (v. Cass. SU 29 agosto 1998, n. 8595; Cass. 21
agosto 2004, n. 16501; Cass. 12 gennaio 2012, n. 240; Cass. n. 14397 del
10/07/2015)”;
rilevato che l'erroneo compimento di una procedura selettiva realizza l'inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale, il postulato diritto al risarcimento del danno deriva dunque da un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., detto diritto è soggetto a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946
c.c. (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 17047 del 25/06/2025);
rilevato che il ricorrente, con la missiva del 07/03/2022, antecedente al decorso di 10 anni dalla pubblicazione della graduatoria (avvenuta l'08/05/2012), ha efficacemente interrotto il decorso del termine di prescrizione;
rilevato che al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere semplicemente, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa avanzata e la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto
(elemento oggettivo) (Cass. n. 15140/2021);
richiamato quanto già argomentato da questo Tribunale nella sentenza n.
2822/2020, perciò ribadendosi;
che alla stregua di quanto disposto dall'art. 54 del CCNL di settore e confermato altresì dal bando di concorso (art. 4), il parametro valutativo collegato alla verifica dell'attività professionale svolta da ciascun candidato era strettamente collegato alle indicazioni fornite, nell'apposita scheda, “dal soggetto competente in base
all'assetto organizzativo dell'Ente in cui l'interessato presta la sua attività”;
che tale regolamentazione precludeva alla Commissione di procedere ad una
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro autonoma valutazione dei singoli candidati sulla scorta di parametri diversi da quelli oggetto della complessa attività di verifica della performance cui fanno riferimento le disposizioni summenzionate o di prescindere del tutto dalle risultanze delle schede redatte dai vari Responsabili, senza peraltro tradursi nel semplice “prendere atto” di tali schede e risultando piuttosto precipuo compito della Commissione individuare, all'interno di ciascuno dei criteri generali stabiliti dal CCNL e richiamati dal bando, appositi sub-criteri che consentissero “una
graduazione del punteggio” anche soltanto “in base al giudizio fornito dal
soggetto competente”, in funzione dell'ampio range stabilito (fino a 45 punti) e della correlata necessità di avvalersi di un giudizio conclusivo semplicemente numerico e quindi atto a garantire ad una celere definizione della procedura ma al contempo espressivo del percorso logico seguito per il raffronto comparativo dei candidati;
che, senza alcun automatismo tale da far conseguire - sempre e comunque - ad un giudizio totalmente positivo espresso dal Responsabile l'attribuzione del punteggio massimo, la Commissione era rimane libera di individuare secondo la propria discrezionalità le specifiche regole di ponderazione dei punteggi spettanti ai vari candidati per i titoli vantati nell'ambito dei punteggi massimi stabiliti dal bando;
che il ricorso, da parte della “ai dati e agli elementi più significativi CP_5
con cui sono state svolte, nel complesso, le attività professionali”, lungi dal costituire un arbitrario criterio di valutazione ulteriore rispetto a quello indicato dal CCNL e dal bando, aveva giustappunto voluto costituire il criterio di massima,
il coefficiente in relazione al quale graduare, a partire dalle valutazioni espresse dai vari Responsabili, il punteggio spettante ai singoli candidati;
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che tale criterio si presentava tuttavia oltremodo generico, poiché esso – senza l'ausilio di una preventiva griglia valutativa che desse conto del range utilizzato per ciascuno dei livelli di giudizio espressi dai Responsabili - non riusciva a spiegare in maniera obiettiva e verificabile le ragioni per cui, a fronte ad esempio di una valutazione da parte del Responsabile migliore di quella di altri candidati,
al ricorrente fosse stato attribuito un voto deteriore;
che la genericità del criterio indicato dalla si risolve in un grave CP_5
difetto di motivazione da parte della e, al contempo, in una condotta CP_5
violativa dei precetti di buona fede e correttezza, ambedue idonei a suffragare la
(oggi proposta) azione di risarcimento del danno per perdita di chance;
ricordato che, nell'insegnamento della Corte di Cassazione, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è
chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito;
in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto il danno è certo quanto all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale;
il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa (Cass. n. 5119/10, richiamata anche da Cass. n. 26694/17);
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuto che nel caso di specie difetti idonea allegazione – e corrispondente dimostrazione – della concreta chance per il ricorrente di superare la procedura selettiva con esito favorevole, non essendo stati mai neppure prospettati né
comunque documentati elementi idonei ad operare la imprescindibile valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti alla progressione;
rilevato, in altri termini, che anche il presente ricorso si fonda, in definitiva,
sull'assioma “secondo cui, a fronte di un parere positivo rilasciato dal proprio
dirigente, il avrebbe avuto diritto all'attribuzione, in via automatica, Pt_1
del punteggio massimo previsto per il parametro in discorso” (così C. App.
Palermo, n. 1248/2021) e non considera invece che “l'acquisizione della relazione
di verifica sull'attività svolta dal candidato, redatta dal Responsabile della
struttura di appartenenza dello stesso, costituiva […] l'imprescindibile base di
partenza per l'attribuzione del punteggio ad essa riferibile, non potendo la
valutazione di tale parametro esprimersi senza tener conto delle informazioni da
essa acquisibili;
sulla base di tale elemento, si sarebbe, tuttavia, dovuta
successivamente innestare la vera e propria attività valutativa della
Commissione da effettuarsi mediante l'utilizzo di criteri preventivamente dalla
stessa precisati ed individuati, come previsto dall'art. 6 del bando.” (ibidem);
ricordato, del resto, che di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima – come nel caso in esame - la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa;
pertanto, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé
ipotetico (così Cass. n. 6485 del 09/03/2021);
ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni sinora esposte, si rivela nuovamente ultronea la verifica della censura afferente ai parametri “formazione” e “titoli”,
poiché difetta, anche sotto tali profili, adeguata rappresentazione e dimostrazione degli elementi utili ad una concreta valutazione comparativa di tutti i partecipanti alla procedura selettiva;
esclusa, conseguentemente, la fondatezza del ricorso e regolate le spese secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 148/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 52.000,01;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
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Così deciso in Palermo, il 28/10/2025.
GIUDICE
TI AM
firmato digitalmente a margine
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro