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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 272/2025 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Vittorio Grosso;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Federico Motto;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti:
- Pronuncia di divorzio;
- La sig. si impegna a spostare la propria residenza dall'ex casa CP_1 familiare;
- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig. , a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum ex art. 5 l. div., a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, l'importo di € 8.850,00;
- Le parti concordano che la corresponsione di detto importo da parte del sig. avverrà entro Pt_1 dieci giorni dalla presentazione da parte della sig. della domanda di cambio residenza;
- Le CP_1 parti si impegnano a richiedere la chiusura, entro il 31 luglio 2025, del conto corrente cointestato, e
a dividere la provvista residua nella misura del cinquanta per cento ciascuna;
- Spese legali compensate.
per il PM:
--- per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Biella il Parte_1 CP_1
15/07/1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 1995, parte II, serie A, numero 65.
Dall'unione nascevano due figli, attualmente maggiorenni e indipendenti.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella numero
217/2024.
con ricorso depositato il 18/03/2025 ha formulato domanda di divorzio, Parte_1 formulando ulteriori domande.
con memoria depositata il 22/05/2025 si è associata alla domanda di divorzio, CP_1 formulando ulteriori domande.
All'udienza dell'08/07/2025 le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che lo stesso fosse recepito dal Tribunale.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti sono separate da periodo anteriore alla sentenza di separazione e non intendono riconciliarsi: sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate dalle parti, inoltre, non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, e appaiono congrue in relazione ai redditi delle parti e alla durata del matrimonio. In considerazione della richiesta delle parti e dell'accordo raggiunto, sussistono infine fondate ragioni per compensare interamente le spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 272 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Biella il 15/07/1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio CP_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1995, parte II, serie A, numero 65.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Compensa interamente le spese legali;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 272/2025 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Vittorio Grosso;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Federico Motto;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti:
- Pronuncia di divorzio;
- La sig. si impegna a spostare la propria residenza dall'ex casa CP_1 familiare;
- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig. , a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum ex art. 5 l. div., a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, l'importo di € 8.850,00;
- Le parti concordano che la corresponsione di detto importo da parte del sig. avverrà entro Pt_1 dieci giorni dalla presentazione da parte della sig. della domanda di cambio residenza;
- Le CP_1 parti si impegnano a richiedere la chiusura, entro il 31 luglio 2025, del conto corrente cointestato, e
a dividere la provvista residua nella misura del cinquanta per cento ciascuna;
- Spese legali compensate.
per il PM:
--- per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Biella il Parte_1 CP_1
15/07/1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 1995, parte II, serie A, numero 65.
Dall'unione nascevano due figli, attualmente maggiorenni e indipendenti.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella numero
217/2024.
con ricorso depositato il 18/03/2025 ha formulato domanda di divorzio, Parte_1 formulando ulteriori domande.
con memoria depositata il 22/05/2025 si è associata alla domanda di divorzio, CP_1 formulando ulteriori domande.
All'udienza dell'08/07/2025 le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che lo stesso fosse recepito dal Tribunale.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti sono separate da periodo anteriore alla sentenza di separazione e non intendono riconciliarsi: sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate dalle parti, inoltre, non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, e appaiono congrue in relazione ai redditi delle parti e alla durata del matrimonio. In considerazione della richiesta delle parti e dell'accordo raggiunto, sussistono infine fondate ragioni per compensare interamente le spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 272 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Biella il 15/07/1995, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio CP_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1995, parte II, serie A, numero 65.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Compensa interamente le spese legali;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore