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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4593/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cardosi Ugo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Dionne Angela per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n.766/2021 pubblicata in data 15.4.2021.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di appello, introdotto da contro il coniuge separato Parte_1
, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti era rinviato per CP_1 la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 12.9.2025 per eccedenza del carico del ruolo, disponendo contestualmente la discussione orale della causa. Con decreto in data 16.7.2025 si assegnava alle parti termine per note conclusive fino al 31.7.2025. Le parti non hanno depositato note e non sono comparse all'udienza del 12.9.2025. La causa era quindi rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 19.9.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.766/2021 pubblicata in data 15.4.2021, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4593/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cardosi Ugo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Dionne Angela per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n.766/2021 pubblicata in data 15.4.2021.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di appello, introdotto da contro il coniuge separato Parte_1
, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti era rinviato per CP_1 la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 12.9.2025 per eccedenza del carico del ruolo, disponendo contestualmente la discussione orale della causa. Con decreto in data 16.7.2025 si assegnava alle parti termine per note conclusive fino al 31.7.2025. Le parti non hanno depositato note e non sono comparse all'udienza del 12.9.2025. La causa era quindi rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 19.9.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.766/2021 pubblicata in data 15.4.2021, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo