Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 1537/2024
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1537/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Altri contratti atipici Parte_2
per procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PALMIERI
ANTONIO per procura in atti
APPELLATA
In punto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, respinta ogni contraria istanza:
accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 22/2024
pubblicata dal Giudice di Pace di Bergamo in data 17.01.2024 nell'ambito del
giudizio R.G. 5122/2019 – Giudice di Pace Dott.ssa Lucia Berloffa, mai
notificata:
in via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
alla già , e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 2237/2019 – R.G. 3440/2019 emesso dal Giudice
di Pace di Bergamo in data 29/30.07.2019 e notificato il 13.09.2019;
con vittoria di spese e compensi professionali.”
Dell'appellato
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale
adito così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado;
NEL MERITO: rigettarsi l'appello proposto da e Parte_1
confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Si ripropone la domanda
subordinata – non costituente appello incidentale – di condanna dell'appellante al
pagamento delle somme indicate nel ricorso monitorio introduttivo del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 marzo 2024 - 3 -
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Bergamo n. 22/2024, pubblicata in data 17 gennaio 2024, in forza della quale è stato confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di per il pagamento della somma di euro 4.160,20, oltre Controparte_1
interessi e spese occorrende, quale corrispettivo insoluto della fattura n. 309
del 18 gennaio 2018, emessa a titolo di “acconto per spazio espositivo
prenotato in occasione della manifestazione Parte_3
2019 COME DA CONTRATTO N. 00050”, concluso tra le parti in
[...]
data 28 novembre 2017.
Costituendosi in giudizio si è opposta Controparte_1
all'accoglimento dell'appello ex adverso promosso ed ha insistito per la conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondato l'appello promosso da Da.ma.an.
nei termini e per le ragioni che seguono. CP_1
1. Conclusione del contratto
Con il primo motivo di appello ha impugnato il capo Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui è stato ritenuto che il contratto datato 28 novembre 2017 sia stato efficacemente stipulato tra le parti. - 4 -
In particolar modo, l'appellante ha dedotto che il pagamento dell'acconto al momento della stipula - previsto dall'art. 6 delle condizioni di contratto - costituiva una condizione sospensiva per il perfezionamento del contratto ovvero per l'efficacia del medesimo. Conseguentemente, dal momento in cui tale acconto non è stato pacificamente versato in favore di in tesi di parte appellante il contratto non può considerarsi Controparte_1
perfezionato.
Per contro, parte appellata ha replicato come il contratto si sia concluso con la sottoscrizione del modulo di partecipazione da parte di atteso che il pagamento dell'acconto costituiva Parte_1
un'obbligazione derivante dal contratto, al cui adempimento controparte era tenuta.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che “con la sottoscrizione del
modulo suddetto, si sia perfezionato l'accordo tra le parti e
conseguentemente entrambe si siano obbligate a rispettare, da quel preciso
momento, gli impegni assunti: la a riservare lo spazio richiesto CP_1
e la a pagare le somme contrattualmente stabilite” (cfr. pag. 4 Pt_1
della sentenza).
Ritiene il Tribunale infondato l'indicato motivo d'appello.
Anzitutto, dall'esame della proposta contrattuale di CP_2
, accettata per sottoscrizione da - depositata
[...] Parte_1
dalle parti in lingua inglese (cfr. Cass. 12525/2015) – si evince che: - 5 -
- ha dichiarato di voler riservare lo spazio espositivo Parte_1
ivi indicato (“I would like to book the following … equipped space”) e di confermare la propria partecipazione alla fiera (“We hereby confirm our
participation in the IndustrialValveSummit2019”), accettando le condizioni generali allegate (“we confirm that we have been supplied with the Terms
and the conditions”);
- l'art. 6 delle condizioni generali stabilisce che “in order to ensure
the compliance with the obligations submitted with the present
Participation contract, the exhibitor pays a deposit of 50% of the total
amount with the submission act. The balance has to be paid before
22.02.2019”, e dunque per garantire il rispetto degli obblighi contrattualmente assunti, l'espositore si impegna a pagare un acconto pari al 50% dell'importo totale all'atto della stipula ed il saldo entro il
22.2.2019;
- l'art. 39 delle condizioni generali del contratto stabilisce che in caso di recesso dell'espositore, comunicato almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, “the Organizer is entitled to a hold the
amount the exhibitor has already pays as deposit”, e dunque l'organizzatore ha diritto di trattenere la somma versata dall'espositore come acconto.
Così riportate le clausole contrattuali di interesse, deve essere confermata la decisione assunta dal Giudice di Pace sotto il profilo della - 6 -
conclusione del contratto, che si è appunto perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c. mediante la sottoscrizione per accettazione da parte di della proposta contrattuale formulata Parte_1
dall'organizzatore Controparte_1
Conseguentemente, dal contratto discendono gli effetti obbligatori indicati nel testo negoziale: ed ovvero, da un lato, l'obbligo in capo a di riservare in favore di lo spazio Controparte_1 Parte_1
espositivo richiesto e, dall'altro lato, l'obbligo in capo a di Parte_1
pagare il corrispettivo dovuto nei termini meglio indicati all'art. 6 delle condizioni generali di contratto sopra riportato.
La circostanza che il contratto si sia concluso è del resto confermata dalla condotta tenuta dalla stessa dopo la sottoscrizione Controparte_1
per accettazione da parte di infatti, una volta ricevuto il Parte_1
predetto modulo firmato unitamente all'approvazione delle relative condizioni generali, in data 18 gennaio 2018 ha dato Controparte_1
esecuzione al contratto emettendo la fattura n. 309 con causale “acconto
per spazio espositivo prenotato in occasione della manifestazione IVS –
INDUSTRIAL VALVE SUMMIT 2019 COME DA CONTRATTO N. 00050”
(cfr. doc. 2 di parte appellata), di cui è stato sollecitato il pagamento con successive mail (cfr. doc. 4, 5 di parte appellata).
Contestualmente, inoltre, ha assegnato a Controparte_1 Parte_1
lo spazio richiesto, adempiendo così alla propria obbligazione (doc. 4
[...] - 7 -
e 5 fascicolo primo grado dell'appellante, raffigurante lo spazio espositivo,
in seguito assegnato a . CP_3
viceversa, benché più volte sollecitata in tal senso Parte_1
(cfr. docc. 6-7-8 di parte appellata), non ha provveduto al pagamento dell'acconto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter condividere la decisione assunta dal giudice di prime cure, atteso che il contratto si è perfezionato mediante scambio di proposta ed accettazione.
2. Sulla qualificazione dell'importo stabilito dall'art. 6 delle
condizioni generali come acconto, anziché come caparra
Con il secondo motivo di appello ha impugnato il Parte_1
capo della sentenza di primo grado nella parte in cui l'acconto richiesto da
è stato qualificato come corrispettivo contrattuale, anziché Controparte_1
come caparra penitenziale ex art. 1386 c.c..
In argomento, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'indicato motivo di appello per violazione dell'art. 345,
comma secondo, c.p.c..
Ed, infatti, non costituisce un'eccezione nuova, la cui proposizione è
preclusa in appello dall'art. 345 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 52 della legge n.353 del 1990, il rilievo che non comporti allegazione di alcun fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado, ma che soltanto richiami una norma in precedenza non presa in considerazione dalle parti o - 8 -
dal giudice (cfr. Cass., 24024/20049).
Ferma la superiore considerazione, deve farsi rilevare come in base al secondo comma dell'art. 39 del contratto in caso di recesso dell'espositore comunicato almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'organizzatore ha diritto di trattenere la somma versata dall'espositore come acconto (“the Organizer is entitled to a hold the
amount the exhibitor has already pays as deposit”).
A parere del Tribunale la somma versata a titolo di “deposit” deve pertanto essere qualificata in termini di caparra penitenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1386 c.c., stante la funzione assolta di corrispettivo del recesso.
Sul punto, non può tuttavia non farsi rilevare che la clausola prevedente la caparra (sia confirmatoria che penitenziale) ha natura reale e,
come tale, è improduttiva di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (cfr. Cass. n. 10056/2013).
Per l'effetto, considerata la natura reale della caparra penitenziale,
l'odierna appellata non ha titolo per invocare l'art. 39 delle condizioni generali del contratto, stante l'omesso versamento della somma prevista dall'art. 6 del contratto.
Né a diverse conclusioni si può giungere invocando la qualificazione in termini di multa penitenziale della somma da versare a titolo di “deposit”, dal momento in cui i contraenti hanno stabilito che il - 9 -
corrispettivo per il diritto di recesso dovesse essere versato anticipatamente al momento della conclusione del contratto.
Ed, infatti, la multa penitenziale ai sensi dell'art. 1373, comma terzo, c.c. configura un corrispettivo del diritto di recesso che deve essere consegnato al momento dell'esercizio del diritto potestativo.
*****
Alla luce della qualificazione giuridica dell'acconto in termini di caparra penitenziale, si ritiene inoltre assorbito il terzo motivo di appello, in forza del quale l'appellante si è lamentato dell'omessa qualificazione dell'acconto in termini di penale ex art. 1382 c.c.
Tenuto conto di quanto sin qui argomentato, la sentenza impugnata deve allora essere riformata nella parte in cui l'opposizione è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto è stato confermato. Ed, infatti, stante l'improduttività di effetti giuridici discendenti dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto in assenza del versamento della somma di denaro prevista, non ha titolo per invocare il successivo art. 39 ai Controparte_1
fini della domanda di condanna formulata nei confronti di Parte_1
4. Regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si pongono a carico di per entrambi i gradi Controparte_4
di giudizio.
P.Q.M.
- 10 -
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'appello promosso da ed in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Controparte_1
liquidandone l'ammontare per entrambi i gradi di giudizio Parte_1
nel complessivo importo di euro 2.966,00 (euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 1.701,00 per il presente grado di giudizio) per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15
% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)