Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1981, n. 2093
CASS
Sentenza 10 aprile 1981

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Nelle ipotesi di successivi contratti a termine conclusi in frode alla legge, l'Obbligo retributivo del datore di lavoro sussiste anche nei periodi di intervallo tra l'uno e l'altro rapporto, giacche, pur difettando in tali periodi il sinallagma funzionale, deve considerarsi sussistente il sinallagma genetico. Peraltro, nel ricomporre la unicita del rapporto, ai fini della Determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per detti intervalli, non deve tenersi conto degli aumenti percentuali di retribuzione concessi in cambio delle ferie, delle mensilita aggiuntive e della liquidazione, essendo questi previsti dalla contrattazione collettiva solo a proposito dei contratti a tempo determinato conclusosi nel rispetto della legge. ( V 3916/80, mass n 407805).*

Il contratto di lavoro a tempo determinato e consentito esclusivamente sul presupposto della obiettiva limitazione nel tempo della utilita fornita dalla prestazione di lavoro. Conseguentemente, anche nel caso previsto dalla lettera e, dell'art 1, della legge n 230 del 1962, che disciplina le assunzioni presso imprese che producono spettacolo, l'apposizione del termine e lecita se la occasione di lavoro è connessa alla realizzazione di uno o piu spettacoli determinati e non invece ad assolvere ad esigenze di lavoro permanenti. ( Conf 2632/80, mass n 406371; ( Conf 1017/79, mass n 397212).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1981, n. 2093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2093
    Data del deposito : 10 aprile 1981

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