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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10784/2019 TRA
NO ER, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. De Filippo, con cui elett. dom. in Capodrise alla via E. Ienco n. 70, giusta mandato a margine del ricorso RICORRENTE E INPS, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. E. Capasso, I. De Benedictis e L. Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ottenuto, con sentenza n. 1643/2015, pubblicata il 13/04/2015 e notificata all'ente previdenziale, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 01/05/2013 al 16/06/2014;
- che l'Inps liquidava la prestazione, senza trasformarla in pensione/assegno sociale in data 16/06/2014, ovvero al compimento del 65° anno di età;
- che in data 04/11/2019 aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro. Dedotta la sussistenza dei presupposti per la trasformazione della prestazione in pensione/assegno sociale, ex art. 19 L. n. 118/71, concludeva chiedendo di “condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla trasformazione dell'invalidità civile parziale in pensione/Assegno sociale e, di conseguenza, alla liquidazione e corresponsione della pensione /Assegno sociale, in favore della ricorrente a far data dal 16.06.14, data del compimento del 65° anno di età, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come statuito dalla legge 335/95, art. 3 commi 6 e 7”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Si costituiva l'ente resistente che, con articolata memoria, contestata la fondatezza del ricorso, concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 28/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, successivamente rinviata per discussione, giungeva da ultimo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso e infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente chiedeva il riconoscimento della trasformazione dell'assegno mensile di invalidità in assegno sociale dalla data di compimento del 65^ anno di età (ovvero dal 16/06/2014), ponendo a fondamento della domanda quanto disposto con sentenza n. 1643/2015, emessa da questo Tribunale. L'ente previdenziale contestava la fondatezza della domanda in virtù delle previsioni normative vigenti ratione temporis, che avevano determinato l'innalzamento dell'età prevista in 65 anni e tre mesi. In punto di fatto, va preliminarmente osservato che l'ente resistente deduceva che parte ricorrente non aveva proposto appello avverso la citata pronuncia, e aveva presentato istanza di correzione di errore materiale, rigettata. Ciò posto, e così individuato l'oggetto del giudizio, appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo. L'art. 19 L. 118/1971 prevede che “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”. La pensione sociale a decorrere dal 01/01/1996 è stata sostituita, per effetto della riforma pensionistica, in assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 co. 6 e 7 L. 335/1995. Tale sistema è stato oggetto di successivi interventi normativi, che hanno inciso sulla determinazione del criterio anagrafico. In particolare, l'art. 12 co. 12 bis D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha previsto che “In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con
2 decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento”. Con decreto del 06/12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze veniva disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12- quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Pertanto, come dedotto dall'ente resistente, la soglia prevista per il raggiungimento del requisito anagrafico necessario al fine del conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, co. 6, L. n. 335/1995, è stato innalzato, a far data dal 01/01/2013, da 65 anni a 65 anni e tre mesi. Alla luce di quanto esposto, al 16/06/2014 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prestazione oggetto del giudizio, difettando, in particolare, il requisito anagrafico. Ed invero, l'Inps provvedeva all'erogazione della prestazione a far data dal 01/10/2014 (cfr. documentazione versata in atti, non contestata), ovvero dal mese successivo al compimento di 65 anni e tre mesi. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10784/2019 TRA
NO ER, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. De Filippo, con cui elett. dom. in Capodrise alla via E. Ienco n. 70, giusta mandato a margine del ricorso RICORRENTE E INPS, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. E. Capasso, I. De Benedictis e L. Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ottenuto, con sentenza n. 1643/2015, pubblicata il 13/04/2015 e notificata all'ente previdenziale, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 01/05/2013 al 16/06/2014;
- che l'Inps liquidava la prestazione, senza trasformarla in pensione/assegno sociale in data 16/06/2014, ovvero al compimento del 65° anno di età;
- che in data 04/11/2019 aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro. Dedotta la sussistenza dei presupposti per la trasformazione della prestazione in pensione/assegno sociale, ex art. 19 L. n. 118/71, concludeva chiedendo di “condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla trasformazione dell'invalidità civile parziale in pensione/Assegno sociale e, di conseguenza, alla liquidazione e corresponsione della pensione /Assegno sociale, in favore della ricorrente a far data dal 16.06.14, data del compimento del 65° anno di età, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come statuito dalla legge 335/95, art. 3 commi 6 e 7”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Si costituiva l'ente resistente che, con articolata memoria, contestata la fondatezza del ricorso, concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 28/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, successivamente rinviata per discussione, giungeva da ultimo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso e infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente chiedeva il riconoscimento della trasformazione dell'assegno mensile di invalidità in assegno sociale dalla data di compimento del 65^ anno di età (ovvero dal 16/06/2014), ponendo a fondamento della domanda quanto disposto con sentenza n. 1643/2015, emessa da questo Tribunale. L'ente previdenziale contestava la fondatezza della domanda in virtù delle previsioni normative vigenti ratione temporis, che avevano determinato l'innalzamento dell'età prevista in 65 anni e tre mesi. In punto di fatto, va preliminarmente osservato che l'ente resistente deduceva che parte ricorrente non aveva proposto appello avverso la citata pronuncia, e aveva presentato istanza di correzione di errore materiale, rigettata. Ciò posto, e così individuato l'oggetto del giudizio, appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo. L'art. 19 L. 118/1971 prevede che “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”. La pensione sociale a decorrere dal 01/01/1996 è stata sostituita, per effetto della riforma pensionistica, in assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 co. 6 e 7 L. 335/1995. Tale sistema è stato oggetto di successivi interventi normativi, che hanno inciso sulla determinazione del criterio anagrafico. In particolare, l'art. 12 co. 12 bis D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha previsto che “In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con
2 decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento”. Con decreto del 06/12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze veniva disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12- quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Pertanto, come dedotto dall'ente resistente, la soglia prevista per il raggiungimento del requisito anagrafico necessario al fine del conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, co. 6, L. n. 335/1995, è stato innalzato, a far data dal 01/01/2013, da 65 anni a 65 anni e tre mesi. Alla luce di quanto esposto, al 16/06/2014 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prestazione oggetto del giudizio, difettando, in particolare, il requisito anagrafico. Ed invero, l'Inps provvedeva all'erogazione della prestazione a far data dal 01/10/2014 (cfr. documentazione versata in atti, non contestata), ovvero dal mese successivo al compimento di 65 anni e tre mesi. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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