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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/02/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALLUCCHI Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in via San Donato n. 7, SAN SEVERO, presso il difensore avv.
FALLUCCHI LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FONTANA FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA ADDA 50/G SASSUOLO presso il difensore avv. FONTANA FILIPPO
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
Accogliere la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, poiché fondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. Accogliere l'eccezione preliminare di nullità della notifica del d.i. n.
1491/2023 del 14-06-2023 (n. 3519/2023 R.G.) emesso dal Tribunale Ordinario di Modena, Giudice dott.ssa Giulia Lucchi, con ogni effetto ed ulteriore conseguenza di legge. Nel merito, dichiarare nullo, inammissibile e privo di efficacia giuridica e, quindi, revocare il d.i. n. 1491/2023 del 14-06-
pagina 1 di 4 2023 (n. 3519/2023 R.G.), per tutte le motivazioni di cui in premessa, con ogni effetto ed ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altrui contraria domanda in via preliminare di nullità e principale di merito disattesa e respinta, – accertare e dichiarare che il materiale di cui alle fatture n°253 del 31/1/22,
n°1668 del 15/4/22 e n°2159 del 13/5/22 è stato ordinato e acquistato da ed a esso Parte_1
consegnato dalla , assenti vizi e difetti, accertando e dichiarando Controparte_1
che la fornitura è rimasta impagata per € 13.725,96; – per l'effetto, confermare la legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n°1491/23 emesso il 14/6/23 dal Tribunale di Modena, in persona della
Dott.ssa Giulia Lucchi (R.G. 3519/23), accertando la piena conformità a legge della relata di notifica del 19/6/23, con cui ha ingiunto il pagamento di € 13.725,49, più € 800,00 di onorari, € 145,50 di esborsi, oltre a spese generali, oneri di legge ed interessi di mora. – Con vittoria di onorari e spese. Con espressa valutazione del carattere dilatorio di questa opposizione infondata con conseguente condanna di parte attrice opponente ex art. 96, I° e/o III° comma cod. proc. civ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2023 la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1491/23 emesso il 14/6/23 dal Tribunale di Modena, con cui le era stato ingiunto, su ricorso della il pagamento di € 13.725,49, quale Controparte_1 residuo impagato delle fatture n°253 del 31/1/22 di € 25.670,80, n°1668 del 15/4/22 di € 2.010,87 e n°2159 del 13/5/22 di € 149,59, oltre ad interessi, spese ed accessori di legge.
Parte attrice opponente ha contestato il decreto ingiuntivo, deducendo la nullità della notifica per i vizi formali indicati nell'atto introduttivo, il parziale pagamento delle somme ingiunte e la mancata attivazione della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
Si è costituita in giudizio la contestando la difesa avversaria, Controparte_1 deducendo la procedibilità dell'azione e ribadendo il mancato saldo integrale del debito da parte dell'odierna opponente. Ha quindi insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art. 171 ter cpc.
Alla prima udienza del 7.2.2024 è comparso il solo procuratore di parte convenuta che, su invito del giudice, ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies u.c. cpc.
pagina 2 di 4 *****
L'opposizione non merita accoglimento.
Anzitutto va rilevato che in relazione alla materia oggetto del presente giudizio (fornitura di beni) non è prevista la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Va poi superato il motivo di opposizione avente ad oggetto il vizio della notifica del decreto ingiuntivo in quanto la regolare e tempestiva proposizione dell'opposizione, da parte della società opponente, ha sanato, ex art. 156 ult. co. c.p.c., ogni eventuale vizio attinente alla notifica.
Venendo al merito, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Ebbene, la società non ha contestato né di avere acquistato e ricevuto la merce per cui è Parte_1 causa né la congruità dell'importo richiesto per la relativa fornitura.
Opera sul punto il principio di non contestazione ex art. 115 co 2 cpc, ragion per cui può ritenersi provata l'esistenza del titolo in forza del quale il creditore ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo.
Del tutto indimostrata è invece risultata l'eccezione formulata dalla società opponente di avere parzialmente adempiuto il debito, circostanza fermamente contestata dalla convenuta opposta.
La richiesta di pagamento per cui è causa deve, perciò, ritenersi fondata e va conseguentemente confermato il decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al dm 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta.
Non sussistono infine i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 cod. proc. civ. in quanto non è emersa prova dell'esistenza del dolo o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 3 di 4 - condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €
1.700,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre a spese forfettarie (quindici per cento dei compensi), Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Modena, 13 febbraio 2024
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALLUCCHI Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in via San Donato n. 7, SAN SEVERO, presso il difensore avv.
FALLUCCHI LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FONTANA FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA ADDA 50/G SASSUOLO presso il difensore avv. FONTANA FILIPPO
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
Accogliere la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, poiché fondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa. Accogliere l'eccezione preliminare di nullità della notifica del d.i. n.
1491/2023 del 14-06-2023 (n. 3519/2023 R.G.) emesso dal Tribunale Ordinario di Modena, Giudice dott.ssa Giulia Lucchi, con ogni effetto ed ulteriore conseguenza di legge. Nel merito, dichiarare nullo, inammissibile e privo di efficacia giuridica e, quindi, revocare il d.i. n. 1491/2023 del 14-06-
pagina 1 di 4 2023 (n. 3519/2023 R.G.), per tutte le motivazioni di cui in premessa, con ogni effetto ed ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altrui contraria domanda in via preliminare di nullità e principale di merito disattesa e respinta, – accertare e dichiarare che il materiale di cui alle fatture n°253 del 31/1/22,
n°1668 del 15/4/22 e n°2159 del 13/5/22 è stato ordinato e acquistato da ed a esso Parte_1
consegnato dalla , assenti vizi e difetti, accertando e dichiarando Controparte_1
che la fornitura è rimasta impagata per € 13.725,96; – per l'effetto, confermare la legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n°1491/23 emesso il 14/6/23 dal Tribunale di Modena, in persona della
Dott.ssa Giulia Lucchi (R.G. 3519/23), accertando la piena conformità a legge della relata di notifica del 19/6/23, con cui ha ingiunto il pagamento di € 13.725,49, più € 800,00 di onorari, € 145,50 di esborsi, oltre a spese generali, oneri di legge ed interessi di mora. – Con vittoria di onorari e spese. Con espressa valutazione del carattere dilatorio di questa opposizione infondata con conseguente condanna di parte attrice opponente ex art. 96, I° e/o III° comma cod. proc. civ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2023 la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1491/23 emesso il 14/6/23 dal Tribunale di Modena, con cui le era stato ingiunto, su ricorso della il pagamento di € 13.725,49, quale Controparte_1 residuo impagato delle fatture n°253 del 31/1/22 di € 25.670,80, n°1668 del 15/4/22 di € 2.010,87 e n°2159 del 13/5/22 di € 149,59, oltre ad interessi, spese ed accessori di legge.
Parte attrice opponente ha contestato il decreto ingiuntivo, deducendo la nullità della notifica per i vizi formali indicati nell'atto introduttivo, il parziale pagamento delle somme ingiunte e la mancata attivazione della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
Si è costituita in giudizio la contestando la difesa avversaria, Controparte_1 deducendo la procedibilità dell'azione e ribadendo il mancato saldo integrale del debito da parte dell'odierna opponente. Ha quindi insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art. 171 ter cpc.
Alla prima udienza del 7.2.2024 è comparso il solo procuratore di parte convenuta che, su invito del giudice, ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies u.c. cpc.
pagina 2 di 4 *****
L'opposizione non merita accoglimento.
Anzitutto va rilevato che in relazione alla materia oggetto del presente giudizio (fornitura di beni) non è prevista la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Va poi superato il motivo di opposizione avente ad oggetto il vizio della notifica del decreto ingiuntivo in quanto la regolare e tempestiva proposizione dell'opposizione, da parte della società opponente, ha sanato, ex art. 156 ult. co. c.p.c., ogni eventuale vizio attinente alla notifica.
Venendo al merito, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Ebbene, la società non ha contestato né di avere acquistato e ricevuto la merce per cui è Parte_1 causa né la congruità dell'importo richiesto per la relativa fornitura.
Opera sul punto il principio di non contestazione ex art. 115 co 2 cpc, ragion per cui può ritenersi provata l'esistenza del titolo in forza del quale il creditore ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo.
Del tutto indimostrata è invece risultata l'eccezione formulata dalla società opponente di avere parzialmente adempiuto il debito, circostanza fermamente contestata dalla convenuta opposta.
La richiesta di pagamento per cui è causa deve, perciò, ritenersi fondata e va conseguentemente confermato il decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al dm 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta.
Non sussistono infine i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 cod. proc. civ. in quanto non è emersa prova dell'esistenza del dolo o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 3 di 4 - condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €
1.700,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre a spese forfettarie (quindici per cento dei compensi), Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Modena, 13 febbraio 2024
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 4 di 4