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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.469/2025
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
469/25 R.G
Promosso da
(c.f.: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
MA (EE), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Marchetti
Appellante
Contro
, in persona Controparte_1 del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di CP_1
Appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore -Intervenuta -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 845/2025 del Tribunale di
Ancona, pubblicata in data 08.05.2025
Conclusioni:
per l'appellante:
…”nel merito, per i motivi esposti riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare il decreto di revoca del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Ancona.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'adita Corte respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto. Spese vinte”
Per la Procura Generale:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso di primo grado, , cittadino marocchino, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di del CP_1
15.01.2025, Prot. N. 0002784, notificato il 12.02.2025, con il quale gli veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale disposizione di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi familiari.
Tale provvedimento è fondato sul giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, in considerazione, in particolare, di una sentenza dalla Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 08.11.2021, con la quale Parte_1
è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed
[...]
€ 22.000,00 di multa con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 per il reato di cui agli artt
110 cp, 73 Dpr 309/90, condanna all'esito della quale veniva emessa anche, in data 9.4.2020, la misura di prevenzione dell'avviso orale.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso ritenendo sussistente la pericolosità sociale del che Parte_1 legittimava la revoca del permesso di soggiorno.
impugnava la predetta sentenza per i motivi di seguito Parte_1 illustrati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva il , che chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale intervenuto chiedeva parimenti il rigetto dell'appello.
La Corte, preso atto delle note scritte delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di pericolosità sociale in capo ad esso appellante, basandosi sull'unico precedente penale e senza effettuare una valutazione attualizzata della stessa.
Con il secondo motivo, ha censurato il decisum del giudice di prime cure nella parte in cui il Tribunale non ha effettuato il necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e il diritto alla vita familiare, non tenendo conto che esso appellante è coniugato con cittadina italiana ed ha tre figli, oltre a vivere stabilmente in Italia dal 2013.
Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha violato il principio di proporzionalità, operando un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse del soggetto all'integrazione sociale illogica ed irragionevole.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha negativamente valutato la mancanza di un'occupazione lavorativa, senza valutare che detta circostanza deriva da una precisa decisione familiare per cui esso appellante si occupa dei figli consentendo alla moglie di lavorare.
Detti motivi, stante la loro connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
In premessa, è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento relativo alla controversia in esame.
Il Questore, in base al combinato disposto degli artt. 28, comma 1, lett. b) DPR n. 394/1999 e 19, comma 2, lett. c) Dlgs. n. 286/1998, rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari quando lo straniero conviva "con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana", non essendo consentita l'espulsione "salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1", ossia "per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato". In base all'art. 5, comma 5, d.lgs.
n. 286/1998 "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
Il comma 5 bis aggiunge che "nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2,
e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3". La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che, in tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre considerare elementi quali "la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso" (Cass. Civ. Sez. VI, 28 giugno 2018,
n. 17070), in linea con quanto espressamente previsto dall'art 5 comma 5 dlgs 286/98, nonché che "in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza.
Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n.
5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma
(nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma
5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (Cass. Civ. n. 17070/20018 cit.; in senso conforme Cass.
Civ. n. 8795/2011).
Ha, peraltro, aggiunto che "la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano (…), e l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente" (Cass. Civ. Sez. I ord. n.
17289/2019; in senso conforme Cass. Civ. Sez. I sent. 17 maggio
2013, n. 12071).
Passando all'esame del caso di specie, emerge dagli atti che, in data
03.04.2020, l'appellante veniva arrestato in flagranza di reato e posto in custodia cautelare per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma
1, D.P.R. 309/1990, per il quale veniva condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Ancona, con sentenza irrevocabile il
08.11.2021, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e una multa di €
22.000,00, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Alla luce della condotta contraria alla sicurezza pubblica, in data
09.04.2020, il ricorrente riceveva, altresì, la misura di prevenzione dell'avviso orale, emessa dal Questore di Ancona.
Successivamente, in data 02.03.2022, il Tribunale di Ancona emetteva a carico dell'appellante una sentenza di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e multa di € 1.500,00 per il delitto di cui all'art. 73, commi
1 e 4, D.P.R. 309/1990 commesso nell'ottobre 2015, a cui seguiva la sentenza di non doversi procedere della Corte d'Appello di Ancona per intervenuta prescrizione del reato.
Orbene, è pacifico che il reato commesso dall'appellante rientra nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen., purtuttavia le condotte delittuose poste in essere sono ormai risalenti, dovendo dunque escludersi l'attualità della pericolosità sociale, allo stato degli atti, nonchè rilevare come il provvedimento impugnato contempli un giudizio prognostico di pericolosità sganciato da elementi coerenti con l'attuale contestato dell'appellante.
Ad oggi, dunque, secondo la Corte, non emergono fatti concreti ed idonei a mantenere inalterato ed attuale il giudizio di pericolosità di cui al provvedimento impugnato: tale giudizio va, infatti, svolto “in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità” (Cassazione civile sez. II, ord.
19.03.2021, n. 7842); inoltre la revoca o il diniego del permesso di soggiorno devono essere fondate su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato Sez. III, 13 aprile 2021,
n. 3022). Dall'altro canto, irrilevante è il fatto che l'appellante non lavori, avendo lo stesso dedotto che si occupa dei figli minori consentendo alla moglie di svolgere attività lavorativa, con la conseguenza che, in assenza di prova contraria, il mero stato di disoccupazione, da solo, non può fungere da presunzione dell'inserimento dell'appellante nel contesto delinquenziale dello spaccio e far ritenere, quindi, che lo stesso tragga fonti di sostentamento propri dall'attività illecita.
Osserva la Corte come questi elementi, unitamente all'integrazione familiare -avendo l'appellante tutta la famiglia sul territorio italiano- nonché la durata della sua permanenza in Italia (dal 2013) portano a ritenere prevalente la vita familiare dello stesso rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza (circostanza valorizzata anche in sede penale dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza 108/2021, che ha riformato la sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui prevedeva l'espulsione dell'odierno appellante dopo l'esecuzione della pena).
Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale dell'appellante è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con le condanne dal medesimo già subite, rimanendo sempre possibile una futura e diversa valutazione da parte della Questura in caso di sopraggiunte ulteriori pronunce penali di condanna e/o notizie di polizia circa fatti reato ascrivibili a che abbiano a Parte_1 sopraggiungere, potendo in quel caso – anche per l'ipotesi di una sola nuova notizia di reato e, quindi, di una sola condotta penalmente rilevante - avvalorarsi come le “odierne” condotte non possano più essere considerate quali isolati episodi criminosi e ciò con ogni conseguenza in ordine ai possibili futuri provvedimenti della Questura
(anche sotto il profilo della revoca del permesso di soggiorno). Da ultimo deve evidenziarsi come il permesso di soggiorno di cui l'appellante godeva, indipendentemente dalla legittimità dell'intervenuta revoca dello stesso, è scaduto nel settembre 2025, come dedotto dall'appellata non avendo fornito elementi Parte_1 di segno opposto. Purtuttavia la normativa di riferimento non contempla in alcun modo in capo al Giudice poteri sostitutivi dell'Autorità amministrativa in ordine alla concessione/rinnovo del permesso di soggiorno, di talché, nella presente sede, ci si dovrà limitare ad annullare il provvedimento di revoca impugnato
La natura e l'esito dei giudizi sia di primo che di secondo grado, unitamente alle ragioni poste a fondamento della presente decisione, legate a circostanze e documenti sopravvenuti, inducono a compensare per l'intero le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 469/2025, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado annulla il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Ancona del15.01.2025, Prot. N. 0002784, notificato il 12.02.2025
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
469/25 R.G
Promosso da
(c.f.: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
MA (EE), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Marchetti
Appellante
Contro
, in persona Controparte_1 del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di CP_1
Appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore -Intervenuta -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 845/2025 del Tribunale di
Ancona, pubblicata in data 08.05.2025
Conclusioni:
per l'appellante:
…”nel merito, per i motivi esposti riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare il decreto di revoca del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Ancona.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'adita Corte respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto. Spese vinte”
Per la Procura Generale:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso di primo grado, , cittadino marocchino, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di del CP_1
15.01.2025, Prot. N. 0002784, notificato il 12.02.2025, con il quale gli veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale disposizione di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi familiari.
Tale provvedimento è fondato sul giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, in considerazione, in particolare, di una sentenza dalla Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 08.11.2021, con la quale Parte_1
è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed
[...]
€ 22.000,00 di multa con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 per il reato di cui agli artt
110 cp, 73 Dpr 309/90, condanna all'esito della quale veniva emessa anche, in data 9.4.2020, la misura di prevenzione dell'avviso orale.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso ritenendo sussistente la pericolosità sociale del che Parte_1 legittimava la revoca del permesso di soggiorno.
impugnava la predetta sentenza per i motivi di seguito Parte_1 illustrati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva il , che chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale intervenuto chiedeva parimenti il rigetto dell'appello.
La Corte, preso atto delle note scritte delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di pericolosità sociale in capo ad esso appellante, basandosi sull'unico precedente penale e senza effettuare una valutazione attualizzata della stessa.
Con il secondo motivo, ha censurato il decisum del giudice di prime cure nella parte in cui il Tribunale non ha effettuato il necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e il diritto alla vita familiare, non tenendo conto che esso appellante è coniugato con cittadina italiana ed ha tre figli, oltre a vivere stabilmente in Italia dal 2013.
Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha violato il principio di proporzionalità, operando un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse del soggetto all'integrazione sociale illogica ed irragionevole.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha negativamente valutato la mancanza di un'occupazione lavorativa, senza valutare che detta circostanza deriva da una precisa decisione familiare per cui esso appellante si occupa dei figli consentendo alla moglie di lavorare.
Detti motivi, stante la loro connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
In premessa, è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento relativo alla controversia in esame.
Il Questore, in base al combinato disposto degli artt. 28, comma 1, lett. b) DPR n. 394/1999 e 19, comma 2, lett. c) Dlgs. n. 286/1998, rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari quando lo straniero conviva "con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana", non essendo consentita l'espulsione "salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1", ossia "per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato". In base all'art. 5, comma 5, d.lgs.
n. 286/1998 "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
Il comma 5 bis aggiunge che "nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2,
e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3". La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che, in tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre considerare elementi quali "la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso" (Cass. Civ. Sez. VI, 28 giugno 2018,
n. 17070), in linea con quanto espressamente previsto dall'art 5 comma 5 dlgs 286/98, nonché che "in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza.
Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n.
5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma
(nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma
5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (Cass. Civ. n. 17070/20018 cit.; in senso conforme Cass.
Civ. n. 8795/2011).
Ha, peraltro, aggiunto che "la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano (…), e l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente" (Cass. Civ. Sez. I ord. n.
17289/2019; in senso conforme Cass. Civ. Sez. I sent. 17 maggio
2013, n. 12071).
Passando all'esame del caso di specie, emerge dagli atti che, in data
03.04.2020, l'appellante veniva arrestato in flagranza di reato e posto in custodia cautelare per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma
1, D.P.R. 309/1990, per il quale veniva condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Ancona, con sentenza irrevocabile il
08.11.2021, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e una multa di €
22.000,00, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Alla luce della condotta contraria alla sicurezza pubblica, in data
09.04.2020, il ricorrente riceveva, altresì, la misura di prevenzione dell'avviso orale, emessa dal Questore di Ancona.
Successivamente, in data 02.03.2022, il Tribunale di Ancona emetteva a carico dell'appellante una sentenza di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e multa di € 1.500,00 per il delitto di cui all'art. 73, commi
1 e 4, D.P.R. 309/1990 commesso nell'ottobre 2015, a cui seguiva la sentenza di non doversi procedere della Corte d'Appello di Ancona per intervenuta prescrizione del reato.
Orbene, è pacifico che il reato commesso dall'appellante rientra nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen., purtuttavia le condotte delittuose poste in essere sono ormai risalenti, dovendo dunque escludersi l'attualità della pericolosità sociale, allo stato degli atti, nonchè rilevare come il provvedimento impugnato contempli un giudizio prognostico di pericolosità sganciato da elementi coerenti con l'attuale contestato dell'appellante.
Ad oggi, dunque, secondo la Corte, non emergono fatti concreti ed idonei a mantenere inalterato ed attuale il giudizio di pericolosità di cui al provvedimento impugnato: tale giudizio va, infatti, svolto “in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità” (Cassazione civile sez. II, ord.
19.03.2021, n. 7842); inoltre la revoca o il diniego del permesso di soggiorno devono essere fondate su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato Sez. III, 13 aprile 2021,
n. 3022). Dall'altro canto, irrilevante è il fatto che l'appellante non lavori, avendo lo stesso dedotto che si occupa dei figli minori consentendo alla moglie di svolgere attività lavorativa, con la conseguenza che, in assenza di prova contraria, il mero stato di disoccupazione, da solo, non può fungere da presunzione dell'inserimento dell'appellante nel contesto delinquenziale dello spaccio e far ritenere, quindi, che lo stesso tragga fonti di sostentamento propri dall'attività illecita.
Osserva la Corte come questi elementi, unitamente all'integrazione familiare -avendo l'appellante tutta la famiglia sul territorio italiano- nonché la durata della sua permanenza in Italia (dal 2013) portano a ritenere prevalente la vita familiare dello stesso rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza (circostanza valorizzata anche in sede penale dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza 108/2021, che ha riformato la sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui prevedeva l'espulsione dell'odierno appellante dopo l'esecuzione della pena).
Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale dell'appellante è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con le condanne dal medesimo già subite, rimanendo sempre possibile una futura e diversa valutazione da parte della Questura in caso di sopraggiunte ulteriori pronunce penali di condanna e/o notizie di polizia circa fatti reato ascrivibili a che abbiano a Parte_1 sopraggiungere, potendo in quel caso – anche per l'ipotesi di una sola nuova notizia di reato e, quindi, di una sola condotta penalmente rilevante - avvalorarsi come le “odierne” condotte non possano più essere considerate quali isolati episodi criminosi e ciò con ogni conseguenza in ordine ai possibili futuri provvedimenti della Questura
(anche sotto il profilo della revoca del permesso di soggiorno). Da ultimo deve evidenziarsi come il permesso di soggiorno di cui l'appellante godeva, indipendentemente dalla legittimità dell'intervenuta revoca dello stesso, è scaduto nel settembre 2025, come dedotto dall'appellata non avendo fornito elementi Parte_1 di segno opposto. Purtuttavia la normativa di riferimento non contempla in alcun modo in capo al Giudice poteri sostitutivi dell'Autorità amministrativa in ordine alla concessione/rinnovo del permesso di soggiorno, di talché, nella presente sede, ci si dovrà limitare ad annullare il provvedimento di revoca impugnato
La natura e l'esito dei giudizi sia di primo che di secondo grado, unitamente alle ragioni poste a fondamento della presente decisione, legate a circostanze e documenti sopravvenuti, inducono a compensare per l'intero le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 469/2025, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado annulla il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore di Ancona del15.01.2025, Prot. N. 0002784, notificato il 12.02.2025
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico