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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1698/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Esposito, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gina Paola Pelliccia, giusta procura in atti
-ricorrenti-
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 14.10.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 25.06.2025, Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il
09.12.2000 in Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 108, parte II, serie A, anno 2000).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insuperabili divergenze.
Premesso che dalla loro unione nascevano i figli, il 07.05.2001, maggiorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente, il 27.11.2008 ed il 05.11.2015, attualmente Per_2 Per_3 minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e art. 127 ter c.p.c., e le parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici;
2) i figli minori ed saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_2 Per_3
La responsabilità genitoriale rimarrà in capo ad entrambi i genitori, i quali in forza e in ragione della stessa assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali;
3) la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (Na), alla via Vittorio Emanuele III, 131, viene assegnata alla moglie e ai figli con tutti i mobili che l'arredano, il sig. trasferirà altrove il proprio Parte_2 domicilio in seguito alla sottoscrizione del presente ricorso, autorizzando sin da subito la coniuge a cambiare la serratura;
4) il padre verserà € 800,00 (ottocento,00) mensili così imputati:
- € 100,00 (cento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore della moglie;
- € 100,00 (cento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne;
Per_1
- € 300,00 (trecento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore della figlia minore;
Per_2
- € 300,00 (trecento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore del figlio minore Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie nella misura del 50% (secondo protocollo adottato dall'intestato Tribunale), e rivalutazione Istat;
5) il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni qual volta quest'ultimi lo vorranno, previo congruo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori. In ogni caso, orientativamente, potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 20,00 alle ore 22:00, con l'impegno a prelevarli e a riaccompagnarli a casa dopo lo svolgimento dei compiti scolastici e la cena. Inoltre, a settimane alterne, lo
2 stesso terrà i figli con sé, l'intera giornata del sabato o della domenica. Le facoltà sopra specificate del sig.
andranno sempre coniugate con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali Parte_2 dei minori nonché con la loro volontà, in ragione dei quali si concorderanno eventuali modifiche dei giorni e degli orari in cui esercitare il diritto di visita. Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati e gli stessi, secondo buon senso, concorderanno modifiche e possibili recuperi;
6) per quanto concerne le vacanze estive il sig. avrà con sé i figli per un periodo di giorni Parte_2
15 anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo estivo ciascuna parte dovrà comunicare all'altra il luogo dove condurrà i figli, assicurando i contatti telefonici con l'altro coniuge;
7) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, mentre trascorreranno con l'altro i giorni 31 dicembre, 1° gennaio nonché il giorno dell'Epifania, salvo preventivo e diverso accordo tra i coniugi. Gli stessi trascorreranno la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con ciascun genitore ad anni alterni;
8) i minori trascorreranno giorno del loro compleanno e quello del loro onomastico con un genitore, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza.
9) entrambe le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
10) i ricorrenti per quanto non previsto nei seguenti patti chiedono applicarsi le norme vigenti in materia.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori ed con collocazione presso la residenza della madre sita Per_2 Per_3 in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Vittorio Emanuele III n. 131, e diritto di visita paterno come in accordi, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.03.1982 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
19.02.1982 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario il C.F._2
09.12.2000 in Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 108, parte II, serie A, anno 2000);
3 - assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Vittorio Emanuele III n.131 alla sig.ra che vi vivrà congiuntamente alla prole;
Parte_1
- dispone affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in euro € 600,00 (€ 300,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori ed ed in € 100,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio Per_2 Per_3
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, posti a carico del sig. Per_1 Parte_2
da corrispondersi mediante bonifico, contanti o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- determina in € 100,00 il contributo di mantenimento a favore della sig.ra a carico Parte_1 del sig. , da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre Parte_2 rivalutazione annuale Istat;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, il 21.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1698/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Esposito, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gina Paola Pelliccia, giusta procura in atti
-ricorrenti-
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 14.10.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 25.06.2025, Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il
09.12.2000 in Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 108, parte II, serie A, anno 2000).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insuperabili divergenze.
Premesso che dalla loro unione nascevano i figli, il 07.05.2001, maggiorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente, il 27.11.2008 ed il 05.11.2015, attualmente Per_2 Per_3 minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e art. 127 ter c.p.c., e le parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici;
2) i figli minori ed saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_2 Per_3
La responsabilità genitoriale rimarrà in capo ad entrambi i genitori, i quali in forza e in ragione della stessa assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali;
3) la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (Na), alla via Vittorio Emanuele III, 131, viene assegnata alla moglie e ai figli con tutti i mobili che l'arredano, il sig. trasferirà altrove il proprio Parte_2 domicilio in seguito alla sottoscrizione del presente ricorso, autorizzando sin da subito la coniuge a cambiare la serratura;
4) il padre verserà € 800,00 (ottocento,00) mensili così imputati:
- € 100,00 (cento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore della moglie;
- € 100,00 (cento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne;
Per_1
- € 300,00 (trecento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore della figlia minore;
Per_2
- € 300,00 (trecento,00) a titolo di contributo di mantenimento a favore del figlio minore Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie nella misura del 50% (secondo protocollo adottato dall'intestato Tribunale), e rivalutazione Istat;
5) il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni qual volta quest'ultimi lo vorranno, previo congruo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori. In ogni caso, orientativamente, potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 20,00 alle ore 22:00, con l'impegno a prelevarli e a riaccompagnarli a casa dopo lo svolgimento dei compiti scolastici e la cena. Inoltre, a settimane alterne, lo
2 stesso terrà i figli con sé, l'intera giornata del sabato o della domenica. Le facoltà sopra specificate del sig.
andranno sempre coniugate con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali Parte_2 dei minori nonché con la loro volontà, in ragione dei quali si concorderanno eventuali modifiche dei giorni e degli orari in cui esercitare il diritto di visita. Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati e gli stessi, secondo buon senso, concorderanno modifiche e possibili recuperi;
6) per quanto concerne le vacanze estive il sig. avrà con sé i figli per un periodo di giorni Parte_2
15 anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo estivo ciascuna parte dovrà comunicare all'altra il luogo dove condurrà i figli, assicurando i contatti telefonici con l'altro coniuge;
7) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, mentre trascorreranno con l'altro i giorni 31 dicembre, 1° gennaio nonché il giorno dell'Epifania, salvo preventivo e diverso accordo tra i coniugi. Gli stessi trascorreranno la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con ciascun genitore ad anni alterni;
8) i minori trascorreranno giorno del loro compleanno e quello del loro onomastico con un genitore, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza.
9) entrambe le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
10) i ricorrenti per quanto non previsto nei seguenti patti chiedono applicarsi le norme vigenti in materia.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori ed con collocazione presso la residenza della madre sita Per_2 Per_3 in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Vittorio Emanuele III n. 131, e diritto di visita paterno come in accordi, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.03.1982 (C.F. ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
19.02.1982 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario il C.F._2
09.12.2000 in Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 108, parte II, serie A, anno 2000);
3 - assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Vittorio Emanuele III n.131 alla sig.ra che vi vivrà congiuntamente alla prole;
Parte_1
- dispone affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in euro € 600,00 (€ 300,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori ed ed in € 100,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio Per_2 Per_3
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, posti a carico del sig. Per_1 Parte_2
da corrispondersi mediante bonifico, contanti o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- determina in € 100,00 il contributo di mantenimento a favore della sig.ra a carico Parte_1 del sig. , da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre Parte_2 rivalutazione annuale Istat;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, il 21.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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