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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
PO ON, LA
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente evidenzia l'integrale pagamento delle somme richieste e insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'EN delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto molteplici cartelle mai notificate per vari tributi dal 2008 al 2016 per complessivi euro 43.965,19.
VA la incompetenza territoriale dell'ente riscossore.
Assumeva che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale ad emettere l'atto riscossivo da parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa . Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente abbia domicilio fiscale in Enna .
Assumeva che le cartelle esattoriali nn. 296 2013 0063868936 000 - n. 296 2016 0107480524 000 - 296
2017 0029046327 000 erano oggetto di precedente impugnativa, poiché contenute nell'intimazione di pagamento n. 296 2024 9028774264 000 notificata alla ricorrente in data 19/10/2024.
Pertanto, sotto questo profilo la comunicazione doveva ritenersi illegittima e comunque colpita da inefficacia sopravvenuta .
Si eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la decadenza della pretesa creditoria
Fermo quanto innanzi, nel merito si deduceva l'assoluta illegittimità delle somme pretese dall'ente riscossore posto che la ricorrente le aveva già tutte preventivamente corrisposte.
VA in ultimo la prescrizione .
Si è costituita la EN delle Entrate in uno con EN SC .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha anzitutto argomentato EN SC che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento ( cfr doc 1) e di atti successivi;
pertanto i motivi afferenti l'omessa notifica e gli altri afferenti la cartella, la dovutezza o meno del credito nonché la prescrizione medesima si appalesano del tutto inammissibili in questa sede in quanto dovevano eccepirsi al momento della ricezione delle cartelle medesime.
Sulla eccezione di competenza territoriale ha con argomentazione condivisibile sostenuto SC che l'operato dell'Agente della SC è stato pienamente legittimo, in quanto la competenza a procedere è determinata dall'ambito territoriale dell'Ente impositore che ha formato il ruolo, nel caso di specie l'EN delle Entrate di Palermo – Ufficio Territoriale di Termini Imerese.
Inoltre la circostanza che alcune delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano oggetto di un precedente contenzioso (R.G. 5282/2024) non determina l'illegittimità o l'inefficacia dell'atto oggi impugnato. In primo luogo, non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem, avendo il presente giudizio un oggetto diverso (iscrizione ipotecaria) rispetto al precedente
(intimazione di pagamento) . In secondo luogo, la pendenza di un giudizio non priva di efficacia il titolo esecutivo, a meno che non sia intervenuta una pronuncia di sospensione, che la ricorrente non allega. Anzi, la notifica della precedente intimazione di pagamento in data 19/10/2024 ha prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione per le cartelle ivi contenute, rendendo ancor più infondata la relativa eccezione sollevata dalla contribuente.
Ha condivisibilmente argomentato agenzia che le contestazioni mosse dalla ricorrente in merito alla presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle contestate (terzo motivo di ricorso) come pure la presunta tardiva notifica delle cartelle, con la conseguente decadenza del potere riscossivo dell'Ufficio
e dell'Agente della SC (presunta violazione art. 25, D.P.R. n. 602/1973 – quarto motivo di ricorso),
e ancora le contestazioni nel merito delle pretese (quinto motivo di ricorso), sono palesemente inammissibili.
Tali doglianze andavano sollevate in occasione della notifica delle cartelle stesse e non possono più essere proposte oggi in sede di impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Con riferimento al sesto motivo di ricorso la ricorrente asseriva erroneamente che per i tributi erariali il termine di prescrizione delle imposte sia quinquennale. In verità, i crediti erariali in contestazione si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Ai fini della prescrizione inoltre bisogna considerare la disciplina emergenziale prevista dall'art. 68 del D.L.
n. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
PO ON, LA
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003983000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente evidenzia l'integrale pagamento delle somme richieste e insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'EN delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto molteplici cartelle mai notificate per vari tributi dal 2008 al 2016 per complessivi euro 43.965,19.
VA la incompetenza territoriale dell'ente riscossore.
Assumeva che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale ad emettere l'atto riscossivo da parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa . Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente abbia domicilio fiscale in Enna .
Assumeva che le cartelle esattoriali nn. 296 2013 0063868936 000 - n. 296 2016 0107480524 000 - 296
2017 0029046327 000 erano oggetto di precedente impugnativa, poiché contenute nell'intimazione di pagamento n. 296 2024 9028774264 000 notificata alla ricorrente in data 19/10/2024.
Pertanto, sotto questo profilo la comunicazione doveva ritenersi illegittima e comunque colpita da inefficacia sopravvenuta .
Si eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la decadenza della pretesa creditoria
Fermo quanto innanzi, nel merito si deduceva l'assoluta illegittimità delle somme pretese dall'ente riscossore posto che la ricorrente le aveva già tutte preventivamente corrisposte.
VA in ultimo la prescrizione .
Si è costituita la EN delle Entrate in uno con EN SC .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha anzitutto argomentato EN SC che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento ( cfr doc 1) e di atti successivi;
pertanto i motivi afferenti l'omessa notifica e gli altri afferenti la cartella, la dovutezza o meno del credito nonché la prescrizione medesima si appalesano del tutto inammissibili in questa sede in quanto dovevano eccepirsi al momento della ricezione delle cartelle medesime.
Sulla eccezione di competenza territoriale ha con argomentazione condivisibile sostenuto SC che l'operato dell'Agente della SC è stato pienamente legittimo, in quanto la competenza a procedere è determinata dall'ambito territoriale dell'Ente impositore che ha formato il ruolo, nel caso di specie l'EN delle Entrate di Palermo – Ufficio Territoriale di Termini Imerese.
Inoltre la circostanza che alcune delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano oggetto di un precedente contenzioso (R.G. 5282/2024) non determina l'illegittimità o l'inefficacia dell'atto oggi impugnato. In primo luogo, non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem, avendo il presente giudizio un oggetto diverso (iscrizione ipotecaria) rispetto al precedente
(intimazione di pagamento) . In secondo luogo, la pendenza di un giudizio non priva di efficacia il titolo esecutivo, a meno che non sia intervenuta una pronuncia di sospensione, che la ricorrente non allega. Anzi, la notifica della precedente intimazione di pagamento in data 19/10/2024 ha prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione per le cartelle ivi contenute, rendendo ancor più infondata la relativa eccezione sollevata dalla contribuente.
Ha condivisibilmente argomentato agenzia che le contestazioni mosse dalla ricorrente in merito alla presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle contestate (terzo motivo di ricorso) come pure la presunta tardiva notifica delle cartelle, con la conseguente decadenza del potere riscossivo dell'Ufficio
e dell'Agente della SC (presunta violazione art. 25, D.P.R. n. 602/1973 – quarto motivo di ricorso),
e ancora le contestazioni nel merito delle pretese (quinto motivo di ricorso), sono palesemente inammissibili.
Tali doglianze andavano sollevate in occasione della notifica delle cartelle stesse e non possono più essere proposte oggi in sede di impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Con riferimento al sesto motivo di ricorso la ricorrente asseriva erroneamente che per i tributi erariali il termine di prescrizione delle imposte sia quinquennale. In verità, i crediti erariali in contestazione si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Ai fini della prescrizione inoltre bisogna considerare la disciplina emergenziale prevista dall'art. 68 del D.L.
n. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026