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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPV BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De EL Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 1194/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 29/10/2025 da
,nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ) e Parte_1
nata a [...] residente in [...], e Parte_2 "
), residente in Vaprio D'Adda (MI) (LE) il 25/06/1977 (c.f. C.F. 2 alla via Cassano n. 43/C, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariagrazia Grillo
RICORRENTI
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/10/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
-a seguito di ricorso presentato in data 01/06/2016 essi ricorrenti avevano divorziato congiuntamente innanzi al Tribunale Ordinario di Milano Sez. IX civile (sentenza n.
10808 Rg Sent.); al punto n. 1 del ricorso si stabiliva che: "I sig.ri Pt_2 e Pt_1 vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ed il figlio minore Persona_1 continuerà ad abitare con a madre presso la sua residenza”
- il punto n. 2 recita: “Il figlio minore viene affidato in via condivisa ai genitori”;
- al punto n. 3 sempre del ricorso si stabiliva infine che: "Il sig. Pt_1 verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento pe il figlio minore fino all'indipendenza economica del medesimo, oltre rivalutazione Istat"
- deducevano i ricorrenti che il figlio Persona_1 era ormai divenuto maggiorenne e percepiva un reddito congruo alle sue esigenze e tale da garantirgli un tenore di vita dignitoso come risultava dalla documentazione allegata al ricorso e acquisita agli atti;
- invero, di recente il contratto di lavoro del ragazzo era stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, sicché ricorrevano tutte le condizioni di legge affinché il padre non fosse tenuto più a corrispondere al proprio figlio Persona_1
l'assegno di mantenimento a lui spettante, stabilito al punto n. 3 del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in conseguenza delle mutate condizioni economiche del ragazzo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore ed acquisizione del parere del P.M. in sede, che fosse emessa pronuncia di modifica delle originarie condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale Ordinario di Milano Sez. IX civile (sentenza n.
10808 Rg Sent.), il tutto alle seguenti nuove
CONDIZIONI Parte_11) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore del proprio figlio Persona_1 in ragione del venir meno dei presupposti
,
per cui il medesimo era stato concesso, per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente disporne la revoca.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De EL e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. in sede per il suo parere, parere che veniva espresso in data 10/11/2025 in senso favorevole alle modifiche proposte.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver concordato tra loro le modifiche alle originarie condizioni stabilite nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano.
Le modifiche alle originarie condizioni di regolamentazione del rapporto dei genitori con i figli, quali stabilite concordemente tra le parti nel senso sopra indicato, risultano meritevoli di accoglimento stante la comprovata autosufficienza economica del figlio maggiorenne della coppia, Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Prende atto che le parti hanno inteso concordemente modificare le originarie condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale Ordinario di Milano Sezione IX civile (sentenza n. 10808 R.g.
Sent.), il tutto secondo la nuova condizione come sopra riportata e trascritta;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De EL Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De EL Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 1194/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 29/10/2025 da
,nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ) e Parte_1
nata a [...] residente in [...], e Parte_2 "
), residente in Vaprio D'Adda (MI) (LE) il 25/06/1977 (c.f. C.F. 2 alla via Cassano n. 43/C, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariagrazia Grillo
RICORRENTI
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/10/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
-a seguito di ricorso presentato in data 01/06/2016 essi ricorrenti avevano divorziato congiuntamente innanzi al Tribunale Ordinario di Milano Sez. IX civile (sentenza n.
10808 Rg Sent.); al punto n. 1 del ricorso si stabiliva che: "I sig.ri Pt_2 e Pt_1 vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ed il figlio minore Persona_1 continuerà ad abitare con a madre presso la sua residenza”
- il punto n. 2 recita: “Il figlio minore viene affidato in via condivisa ai genitori”;
- al punto n. 3 sempre del ricorso si stabiliva infine che: "Il sig. Pt_1 verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento pe il figlio minore fino all'indipendenza economica del medesimo, oltre rivalutazione Istat"
- deducevano i ricorrenti che il figlio Persona_1 era ormai divenuto maggiorenne e percepiva un reddito congruo alle sue esigenze e tale da garantirgli un tenore di vita dignitoso come risultava dalla documentazione allegata al ricorso e acquisita agli atti;
- invero, di recente il contratto di lavoro del ragazzo era stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, sicché ricorrevano tutte le condizioni di legge affinché il padre non fosse tenuto più a corrispondere al proprio figlio Persona_1
l'assegno di mantenimento a lui spettante, stabilito al punto n. 3 del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in conseguenza delle mutate condizioni economiche del ragazzo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore ed acquisizione del parere del P.M. in sede, che fosse emessa pronuncia di modifica delle originarie condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale Ordinario di Milano Sez. IX civile (sentenza n.
10808 Rg Sent.), il tutto alle seguenti nuove
CONDIZIONI Parte_11) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore del proprio figlio Persona_1 in ragione del venir meno dei presupposti
,
per cui il medesimo era stato concesso, per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente disporne la revoca.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De EL e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. in sede per il suo parere, parere che veniva espresso in data 10/11/2025 in senso favorevole alle modifiche proposte.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver concordato tra loro le modifiche alle originarie condizioni stabilite nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano.
Le modifiche alle originarie condizioni di regolamentazione del rapporto dei genitori con i figli, quali stabilite concordemente tra le parti nel senso sopra indicato, risultano meritevoli di accoglimento stante la comprovata autosufficienza economica del figlio maggiorenne della coppia, Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Prende atto che le parti hanno inteso concordemente modificare le originarie condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale Ordinario di Milano Sezione IX civile (sentenza n. 10808 R.g.
Sent.), il tutto secondo la nuova condizione come sopra riportata e trascritta;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De EL Dott.ssa Alessandra Panichi