Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 49
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione principio di alternatività IVA-REGISTRO

    La Corte ha ritenuto fondato l'assunto della ricorrente, affermando che l'ufficio ha illegittimamente applicato l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 lettera B) tariffa parte I DPR n. 131/86, senza considerare la nota II dello stesso articolo che prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. La Corte ha richiamato il principio di alternatività IVA-registro, il quale impedisce che un medesimo atto sia colpito da entrambe le imposte con aliquote proporzionali. Ha inoltre precisato che tale principio si applica anche ai provvedimenti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale quando i crediti accertati derivano da operazioni soggette ad IVA, come nel caso di specie, dove gli importi derivano dal mancato pagamento di canoni di leasing e del maxicanone finale per il riacquisto dell'immobile, operazioni soggette ad IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 49
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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