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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GA PI SC, Relatore
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorr._1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021002SC0000015981006 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 563/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate. Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto impositivo indicato in epigrafe chiedendone l'annullamento. In data 18/10/2023 è stato notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione n.2021/002/
SC/000001598/0/001, emesso ai fini dell'Imposta di Registro, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Ancona – ha proceduto alla registrazione d'ufficio della sentenza civile n. 1598/2021 del
07/12/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, determinando l'imposta dovuta in complessivi € 473.674,00, calcolata su una base imponibile di euro 15.789.136,23 (somma comprensiva degli interessi di mora dal
29/09/2016 al 07/12/2021 come stabilito in sentenza) applicando l'aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 lettera b) della Tariffa Parte Prima (TPP) allegata al D.P.R. 131/86 (TUR -Testo Unico Registro). Con tale sentenza, nel giudizio instaurato dalla Ricorr._1 SRL (attore) nei confronti della convenuta in giudizio Banca_1, quale incorporante della società Società_1 S.P.A, il Tribunale rigetta siccome infondata la domanda di nullità dell'attrice e accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta statuendo nel dispositivo (cfr. DOC.3 al ricorso di parte, pag. 21): “accerta e dichiara la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 6894 stipulato tra la Ricorr._1 s.r.l. e la Società_1 s.p.a. e avente a oggetto il fabbricato alberghiero…” “per l'effetto, condanna la IRicorr._1 s.r.l. a rilasciare immediatamente alla Banca_1 s.p.a. l'immobile…” “condanna la Ricorr._1 s.r.l. a pagare alla Banca_1 s.p.a. la somma pari a € 11.155.700,20, comprensivi degli interessi di mora contrattualmente dovuti calcolati alla data del 28 settembre 2016, oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito fino al soddisfo”; Poiché i soggetti tenuti all'onere di effettuare la registrazione non vi hanno provveduto nei termini di legge (20 giorni dalla formazione dell'atto, ex art. 5, comma 1 del
DPR 131/1986 e art. 8 lett. b della Tariffa, Parte I, allegata al predetto DPR), la registrazione è stata eseguita d'ufficio, dando luogo all'emissione dell'avviso di liquidazione contestato (di cui al R.G.R. 475/2023), che è stato, inoltre, notificato alla società attrice, odierna ricorrente, Ricorr._1 SRL in data 18/10/2023 (impugnato con giudizio incardinato al R.G.R. 35/2024), parte in causa e coobbligata solidale ai sensi dell'art. l'articolo 57 del DPR n. 131/1986. Con il suddetto ricorso, la società ricorrente ha chiesto di annullare l'avviso impugnato in quanto emesso in violazione del principio di “alternatività IVA-REGISTRO”.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio con proprie costituzione ribadiva la bontà del proprio operato ed insisteva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo avere esaminato gli atti, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. Parte ricorrente chiede di voler dichiarare nullo l'atto impugnato per illegittima applicazione dell'art. 8 lettera B) tariffa parte
I DPR n. 131/86 stante la omessa applicazione del principio di alternatività IVA – registro , ai sensi della
“nota II”, poichè trattasi nel caso di specie di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA. La Corte, nel caso in esame, ritiene condivisibile l'assunto della ricorrente. Infatti l'Ufficio ha illegittimamente applicato l'aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8 lettera B) tariffa parte I DPR n. 131/86, senza considerare che il legislatore ha posto, all'art. 8, la nota II, che in particolare prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto". Nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. Si osserva che a fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione iva (poichè effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa),
l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista dalla legge - pari ad €. 200 - assumendo di fatto la funzione di tassa di registro nel senso di tributo dovuto in relazione al godimento di un servizio pubblico, quale appunto quello della registrazione. Ciò è quanto avviene, ad esempio, in relazione al decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme dovute nell'ambito di un contratto di fornitura, oppure come nel caso di specie nell'ambito di un rapporto di finanziamento bancario (prestazione avente ad oggetto la concessione di crediti, in campo IVA ancorchè esente ex art. 10 DPR 633/1972 oppure, ed a maggior ragione, in presenza di un contratto di leasing dove si prevede la corresponsione di canoni sui quali è calcolata nella aliquota di legge l'imposta IVA. Per una recente applicazione dei principi illustrati, si confronti la Risoluzione n. 22/E del 22.02.2017 dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta a risolvere un quesito in ordine alla tassazione – in misura fissa o proporzionale – del decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA. Sullo stesso tema, ancor più recente (a seguito dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenze n. 18520/21/22 del 10.07.2019) la Risoluzione n. 70 del 30.07.2019 dell'Agenzia delle Entrate.
In linea con i principi di uniformità delle posizioni e di uguaglianza, occorre precisare, che sia la dottrina che la giurisprudenza, ancorchè l'intervento del legislatore in commento si riferisca ai soli provvedimenti di condanna di cui all'art. 8, lett. b), Tariffa parte I, la portata è stata ampliata anche ai provvedimenti recanti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale previsti dalla successiva lettera c) del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui i crediti accertati derivassero da operazioni soggette ad IVA. In tal senso, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 177/2017 ha ritenuto irragionevole limitare l'applicazione del menzionato principio di alternatività IVA - registro ai soli provvedimenti giudiziari di condanna, escludendo per contro quelli di mero accertamento: dal momento che la ratio del principio in parola è evitare fenomeni di doppia imposizione sullo stesso atto, la Consulta - pronunciandosi in materia di tassazione del decreto che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, atto giudiziario ad evidente contenuto dichiarativo
- ha rilevato la necessità che il medesimo trattamento di favore (comportante l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa) venga esteso anche ai provvedimenti di cui all'art. 8, lett. c), tariffa, parte I, recanti accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Appare del tutto pacifico che nel caso in esame gli importi derivanti dalla sentenza hanno origine dal mancato pagamento dei canoni dell'operazione di leasing e dal maxicanone finale per il riacquisto dell'immobile, tutte operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Conseguentemente il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
5.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GA PI SC, Relatore
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorr._1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021002SC0000015981006 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 563/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate. Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto impositivo indicato in epigrafe chiedendone l'annullamento. In data 18/10/2023 è stato notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione n.2021/002/
SC/000001598/0/001, emesso ai fini dell'Imposta di Registro, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Ancona – ha proceduto alla registrazione d'ufficio della sentenza civile n. 1598/2021 del
07/12/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, determinando l'imposta dovuta in complessivi € 473.674,00, calcolata su una base imponibile di euro 15.789.136,23 (somma comprensiva degli interessi di mora dal
29/09/2016 al 07/12/2021 come stabilito in sentenza) applicando l'aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 lettera b) della Tariffa Parte Prima (TPP) allegata al D.P.R. 131/86 (TUR -Testo Unico Registro). Con tale sentenza, nel giudizio instaurato dalla Ricorr._1 SRL (attore) nei confronti della convenuta in giudizio Banca_1, quale incorporante della società Società_1 S.P.A, il Tribunale rigetta siccome infondata la domanda di nullità dell'attrice e accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta statuendo nel dispositivo (cfr. DOC.3 al ricorso di parte, pag. 21): “accerta e dichiara la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 6894 stipulato tra la Ricorr._1 s.r.l. e la Società_1 s.p.a. e avente a oggetto il fabbricato alberghiero…” “per l'effetto, condanna la IRicorr._1 s.r.l. a rilasciare immediatamente alla Banca_1 s.p.a. l'immobile…” “condanna la Ricorr._1 s.r.l. a pagare alla Banca_1 s.p.a. la somma pari a € 11.155.700,20, comprensivi degli interessi di mora contrattualmente dovuti calcolati alla data del 28 settembre 2016, oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito fino al soddisfo”; Poiché i soggetti tenuti all'onere di effettuare la registrazione non vi hanno provveduto nei termini di legge (20 giorni dalla formazione dell'atto, ex art. 5, comma 1 del
DPR 131/1986 e art. 8 lett. b della Tariffa, Parte I, allegata al predetto DPR), la registrazione è stata eseguita d'ufficio, dando luogo all'emissione dell'avviso di liquidazione contestato (di cui al R.G.R. 475/2023), che è stato, inoltre, notificato alla società attrice, odierna ricorrente, Ricorr._1 SRL in data 18/10/2023 (impugnato con giudizio incardinato al R.G.R. 35/2024), parte in causa e coobbligata solidale ai sensi dell'art. l'articolo 57 del DPR n. 131/1986. Con il suddetto ricorso, la società ricorrente ha chiesto di annullare l'avviso impugnato in quanto emesso in violazione del principio di “alternatività IVA-REGISTRO”.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio con proprie costituzione ribadiva la bontà del proprio operato ed insisteva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo avere esaminato gli atti, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. Parte ricorrente chiede di voler dichiarare nullo l'atto impugnato per illegittima applicazione dell'art. 8 lettera B) tariffa parte
I DPR n. 131/86 stante la omessa applicazione del principio di alternatività IVA – registro , ai sensi della
“nota II”, poichè trattasi nel caso di specie di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA. La Corte, nel caso in esame, ritiene condivisibile l'assunto della ricorrente. Infatti l'Ufficio ha illegittimamente applicato l'aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8 lettera B) tariffa parte I DPR n. 131/86, senza considerare che il legislatore ha posto, all'art. 8, la nota II, che in particolare prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto". Nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. Si osserva che a fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione iva (poichè effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa),
l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista dalla legge - pari ad €. 200 - assumendo di fatto la funzione di tassa di registro nel senso di tributo dovuto in relazione al godimento di un servizio pubblico, quale appunto quello della registrazione. Ciò è quanto avviene, ad esempio, in relazione al decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme dovute nell'ambito di un contratto di fornitura, oppure come nel caso di specie nell'ambito di un rapporto di finanziamento bancario (prestazione avente ad oggetto la concessione di crediti, in campo IVA ancorchè esente ex art. 10 DPR 633/1972 oppure, ed a maggior ragione, in presenza di un contratto di leasing dove si prevede la corresponsione di canoni sui quali è calcolata nella aliquota di legge l'imposta IVA. Per una recente applicazione dei principi illustrati, si confronti la Risoluzione n. 22/E del 22.02.2017 dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta a risolvere un quesito in ordine alla tassazione – in misura fissa o proporzionale – del decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA. Sullo stesso tema, ancor più recente (a seguito dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenze n. 18520/21/22 del 10.07.2019) la Risoluzione n. 70 del 30.07.2019 dell'Agenzia delle Entrate.
In linea con i principi di uniformità delle posizioni e di uguaglianza, occorre precisare, che sia la dottrina che la giurisprudenza, ancorchè l'intervento del legislatore in commento si riferisca ai soli provvedimenti di condanna di cui all'art. 8, lett. b), Tariffa parte I, la portata è stata ampliata anche ai provvedimenti recanti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale previsti dalla successiva lettera c) del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui i crediti accertati derivassero da operazioni soggette ad IVA. In tal senso, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 177/2017 ha ritenuto irragionevole limitare l'applicazione del menzionato principio di alternatività IVA - registro ai soli provvedimenti giudiziari di condanna, escludendo per contro quelli di mero accertamento: dal momento che la ratio del principio in parola è evitare fenomeni di doppia imposizione sullo stesso atto, la Consulta - pronunciandosi in materia di tassazione del decreto che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, atto giudiziario ad evidente contenuto dichiarativo
- ha rilevato la necessità che il medesimo trattamento di favore (comportante l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa) venga esteso anche ai provvedimenti di cui all'art. 8, lett. c), tariffa, parte I, recanti accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Appare del tutto pacifico che nel caso in esame gli importi derivanti dalla sentenza hanno origine dal mancato pagamento dei canoni dell'operazione di leasing e dal maxicanone finale per il riacquisto dell'immobile, tutte operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Conseguentemente il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
5.500,00, oltre accessori di legge.